Mondragone / Cancello e Arnone – I giudici della Corte di Cassazione hanno reso note le motivazioni in base alle quali hanno respinto il ricorso presentato da Giovanni Zannini, attraverso i suoi legali di fiducia, contro l’ordinanza che da molti mesi lo tiene in esilio, lontano dalla Campania e dalle regioni con essa confinanti. La vicenda è sempre quella nata dal finanziamento Invitalia al caseificio Spinosa dei fratelli Griffo e dell’autorizzazione Vinca rilasciata dalla commissione del comune di Castello Matese. Significativi alcuni passaggi che si possono leggere all’interno della sentenza dei giudici romani. “… dopo avere incontrato i fratelli Griffo e avere promesso di «sbloccare l’antipatico inghippo», ha chiesto di essere presentato alla Dirigente regionale competente, dinanzi alla quale si è qualificato quale Presidente della Commissione Ambiente, contestando l’operato dell’ufficio e tentando di impedirne ulteriori approfondimenti istruttori. Poiché tale iniziativa non ha prodotto il risultato sperato, ha elaborato una diversa strategia, consistente nel sottrarre la competenza sulla procedura di rilascio della VINCA alla Regione per trasferirla alla Commissione comunale di Castello del Matese, ritenuta più facilmente influenzabile. In tale contesto si è attivato per favorire la stipula della convenzione tra i Comuni di Cancello ed Arnone e Castello del Matese e ha mantenuto continui rapporti con amministratori locali e Dirigenti regionali al fine di orientare l’intera procedura amministrativa. Particolarmente significativa, quale manifestazione del potere di influenza, è, secondo il Tribunale per il riesame, la predisposizione della cosiddetta “nota delle mozzarelle”, documento redatto dal ricorrente e personalmente consegnato all’assessorato regionale, pur in assenza di una richiesta dell’ufficio competente. Tale iniziativa viene qualificata come un’interferenza irrituale, finalizzata a ottenere una rivalutazione dei precedenti pareri negativi, nel tentativo di consentire a Spinosa s.p.a. di superare gli ostacoli amministrativi senza attivare la regolare procedura di screening ambientale, che avrebbe inevitabilmente evidenziato le criticità del progetto.
Secondo l’ordinanza impugnata, le intercettazioni dimostrano che il ricorrente ha mantenuto un ruolo di costante direzione e coordinamento dell’intera operazione anche dopo il trasferimento della competenza alla Commissione comunale. Vengono richiamate, in particolare, le conversazioni dalle quali emerge la convinzione dei Griffo che la Commissione avrebbe semplicemente recepito quanto da loro predisposto («mandateci una cosa, diteci cosa dobbiamo scrivere e non ci sono problemi») e, soprattutto, quella in cui Luigi Griffo, esasperato per i ritardi, afferma: «Giovà ti sei preso quest’impegno, risolvi questo problema, vedi questo scemo, vedi questi buttati chi sono, dove cazzo ci hai mandati!». Secondo la ricostruzione del giudice del riesame, dunque, il ricorrente, pur non partecipando direttamente al processo decisionale, ha sfruttato il suo ruolo, prima attivandosi in ambito regionale e, poi, concretamente determinando il contenuto della decisione della commissione comunale. Nella prima fase, egli ha esercitato, dietro corrispettivo e in attuazione dell’accordo corruttivo, poteri propri della funzione rivestita. Tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere integrato il quadro dei gravi indizi in ordine al reato di corruzione contestato. Sarà, invece, oggetto di ulteriore approfondimento il secondo segmento della condotta, nella prospettiva sopra delineata, verificando, cioè, se il ricorrente abbia utilizzato, anche attraverso comportamenti materiali, poteri e prerogative riconducibili alla propria funzione pubblica, ovvero se, una volta esaurita la sfera dei poteri propri, abbia fatto valere esclusivamente la propria autorevolezza e capacità di influenza nei confronti dei pubblici ufficiali chiamati ad assumere la decisione. …”.
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