TEANO – La Giunta approva il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) il 15 ottobre, alle 15:16, a meno di 21 ore dalla scadenza regionale. Il progetto era già presente nel 2023, ma con CUP e importo diversi; nella copia della delibera non compare l’elenco degli elaborati. Tre assessori partecipano in videoconferenza: come hanno avuto accesso al progetto prima del voto?
Quali documenti erano già disponibili quando la Giunta ha approvato un progetto da 6,3 milioni di euro?
Chi ha firmato gli elaborati e chi ne ha verificato la completezza? E come hanno potuto consultarli gli assessori collegati da remoto? Sono domande fondate sui dati riportati negli atti, non accuse: il PFTE del nuovo polo scolastico Garibaldi (e qui sorge un’altra domanda: perchè continuare ad usare un nome così nefasto per il nostro Meridione?) è stato approvato alla vigilia della scadenza regionale, mentre una proposta di denominazione analoga figurava già tra le finanziabili del 2023.
È quanto emerge dall’esame della deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 15 ottobre 2026, con cui è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) del «Nuovo Polo Scolastico G. Garibaldi – Edificio Primaria mediante sostituzione edifici fatiscenti in viale S. Antonio», per l’importo complessivo di 6.290.259,72 euro e CUP C85E26000450002.
La lettura congiunta degli atti comunali e regionali lascia aperte questioni che attendono risposte verificabili: perché si è arrivati al voto solo alla vigilia della scadenza? Chi ha concretamente progettato? Qual è il documento che certifica la verifica tecnica? E perché la proposta del 2023 e il PFTE del 2026 recano CUP differenti?
Il termine ravvicinato, da solo, non prova un’irregolarità. Ma il Comune può indicare quando il PFTE completo sia stato consegnato al RUP, quando si sia conclusa la verifica e quando sia stata trasmessa la candidatura? Il fascicolo tecnico era stato reso accessibile ai componenti della Giunta prima delle 15:16 del 15 ottobre? Con quali modalità e quando?
Se il bando è stato pubblicato in luglio e l’opera era già stata proposta nel 2023, quali passaggi hanno richiesto fino al 15 ottobre per giungere all’approvazione?
Il punto più delicato: dov’è l’elenco degli elaborati progettuali?
Il passaggio che merita maggiore attenzione riguarda il contenuto della deliberazione. Nel dispositivo, la Giunta approva il PFTE e introduce la formula: «e composto dai seguenti elaborati:».
Nella copia della deliberazione esaminata, tuttavia, dopo tale formula non compare alcun elenco degli elaborati. Questa assenza è verificabile nel testo disponibile e non equivale, da sola, alla prova che il Comune non possieda gli elaborati o non li abbia trasmessi.
Non si tratta di un particolare secondario. L’articolo 8, comma 2, lettera f), dell’Avviso regionale «Scuola Viva in Cantiere – II fase» stabilisce che, nel caso di candidatura con un livello progettuale già approvato, debba essere caricato l’atto di approvazione comprensivo della documentazione prescritta. La disposizione precisa espressamente che, a pena di inammissibilità, l’atto di approvazione deve includere l’elenco degli elaborati costituenti il livello progettuale candidato. È pertanto necessario accertare se l’elenco sia contenuto in un allegato effettivamente parte integrante dell’atto, non disponibile nella copia esaminata, o se sia stata trasmessa alla Regione una deliberazione priva dell’elenco richiesto.
L’interrogativo è inevitabile: quale elenco degli elaborati ha approvato la Giunta? È disponibile un allegato integrante, firmato e chiaramente collegato alla deliberazione n. 120, oppure la Regione ha ricevuto una versione diversa da quella pubblicata? E perché il testo pubblico si ferma proprio dopo le parole «composto dai seguenti elaborati»?
Non è possibile affermare, senza esaminare la documentazione effettivamente caricata sulla piattaforma regionale, che la candidatura sia inammissibile. L’omissione visibile nella copia pubblicata costituisce tuttavia una criticità documentale specifica, perché il bando la collega espressamente all’ammissibilità.
La circostanza pone un ulteriore quesito ai componenti della Giunta: prima del voto era disponibile la lista dei documenti realmente esaminati? Esiste una versione completa dell’atto deliberativo, con allegati integri, che consenta di sciogliere subito il dubbio?
Progettazione interna: chi sono i professionisti responsabili?
La deliberazione afferma che il PFTE è stato redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, senza indicare i nomi dei professionisti incaricati.
Il D.Lgs. 36/2023, all’articolo 41, disciplina i livelli della progettazione dei lavori pubblici, mentre l’Allegato I.7, articolo 3, comma 1, dispone che il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sia redatto e approvato prima dell’affidamento del PFTE. La stessa disposizione stabilisce che, in caso di progettazione interna, il DIP sia allegato alla lettera d’incarico. Non è quindi necessariamente obbligatoria una determinazione con la specifica denominazione di «costituzione del gruppo di progettazione», ma l’attribuzione delle responsabilità e delle prestazioni professionali deve risultare dalla documentazione dell’intervento.
Chi ha ricevuto l’incarico di progettare il nuovo edificio scolastico?
Dove sono le lettere d’incarico, con il Documento di indirizzo alla progettazione? Quali nominativi e quali firme compaiono sugli elaborati architettonici, strutturali e impiantistici? Se la progettazione è interamente interna, quali competenze professionali sono state coinvolte e con quali atti sono state assegnate le prestazioni? Sono interrogativi che riguardano la corretta attribuzione delle responsabilità tecniche per un’opera pubblica di considerevole importanza. Un Comune può legittimamente progettare con i propri tecnici. Il problema informativo è un altro: l’espressione «redatto dall’Ufficio Tecnico» identifica un ufficio, non dice quali professionisti abbiano assunto la responsabilità delle diverse discipline. Perché non dichiararne subito i nomi e le qualifiche, lasciando alla lettura degli elaborati la verifica dei ruoli effettivi?
Il RUP, le competenze professionali e le verifiche progettuali
Nella deliberazione viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto il Geom. Armando Sollo, responsabile dell’Area Infrastrutture.
L’articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e l’articolo 4 dell’Allegato I.2 disciplinano la nomina e i requisiti professionali del RUP, richiedendo competenze ed esperienza adeguate alla natura, all’importo e alla complessità dell’intervento. La qualifica di geometra non determina automaticamente l’impossibilità di svolgere tale funzione, che deve essere distinta dalla responsabilità professionale della progettazione. Un ulteriore interrogativo riguarda la verifica del PFTE. L’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la verifica della progettazione, mentre l’Allegato I.7 individua modalità, contenuti e soggetti competenti. A ciò si aggiunge l’articolo 8, comma 2, lettera f), del bando regionale, che richiede, tra gli allegati all’atto di approvazione, anche il rapporto conclusivo della verifica e l’atto di validazione, quando necessario. Nella deliberazione comunale non sono riportati gli estremi di tali documenti.
Chi ha verificato il PFTE e con quali requisiti? La relazione conclusiva di verifica porta una data anteriore alla deliberazione? Quale documento registra l’eventuale validazione? Chi, all’interno del Comune, ha accertato la completezza del fascicolo prima di sottoporlo alla Giunta?
Anche in questo caso, l’eventuale esistenza di documenti non richiamati nella deliberazione deve essere accertata attraverso il fascicolo tecnico.
Tre assessori collegati in videoconferenza: come hanno consultato il PFTE?
C’è un ulteriore aspetto da chiarire. La deliberazione n. 120 indica che la Giunta si è riunita il 15 ottobre 2026, alle ore 15:16, «in modalità telematica», richiamando l’art. 4 del regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta n. 77 del 5 settembre 2023. Il sindaco Giovanni Scoglio e l’assessore Giuseppe Esposito risultano «presenti»; Laura Laurenza, Marco Ippolito Matano e Maddalena Bovenzi risultano «presenti in videoconferenza». Il Segretario generale, dott.ssa Ilaria Caruso, partecipa alla seduta. L’atto attesta il voto unanime.
Non c’è nulla di automaticamente irregolare in una seduta con partecipazione mista: anche altre delibere di Teano richiamano lo stesso regolamento. Il suo articolo 4, però, non è disponibile tra i documenti qui esaminati. Per questo non è possibile stabilire quali specifici strumenti tecnici o adempimenti esso prevedesse; occorrerebbe acquisirne il testo integrale.
Ma come si è svolto, concretamente, l’esame di un PFTE da oltre sei milioni di euro? Quale piattaforma o canale di videoconferenza è stato impiegato? Gli assessori a distanza hanno ricevuto prima della riunione un collegamento a un archivio documentale, una trasmissione digitale degli allegati o altra modalità di accesso? Oppure sono stati illustrati il progetto e il quadro economico nel corso della seduta, anche mediante condivisione dello schermo?
Quando è stata inviata la convocazione, e con quali documenti allegati? Tutti i componenti potevano consultare la medesima versione del PFTE, del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), del rapporto di verifica e, soprattutto, dell’elenco degli elaborati non rinvenibile nella copia pubblicata? È possibile indicare gli estremi della trasmissione o della messa a disposizione del fascicolo, senza divulgare credenziali o informazioni riservate?
E ancora: il Segretario generale ha potuto accertare e verbalizzare la regolare partecipazione simultanea dei componenti e l’espressione del voto secondo il regolamento? Esistono un verbale integrativo o altri atti organizzativi che chiariscano le modalità effettivamente seguite? La domanda non presuppone che la riunione dovesse essere registrata o che lo schermo dovesse necessariamente essere condiviso: i documenti potevano essere stati trasmessi e studiati anche in anticipo.
Il punto non è contestare la scelta della videoconferenza, ma rendere comprensibile quale materiale fosse accessibile ai componenti della Giunta prima di una decisione così rilevante. Pubblicare il regolamento applicato e indicare, per quanto ostensibile, come sia stato reso disponibile il fascicolo potrebbe chiarire gran parte di questi interrogativi.
Le domande all’assessore-ingegnere Giuseppe Esposito: quali controlli prima del voto?
Tra i presenti alla seduta del 15 ottobre figura anche l’assessore Giuseppe Esposito, ingegnere. La delibera n. 120 registra cinque presenti e l’approvazione unanime. Il suo ruolo politico non va confuso con quello dei progettisti o del RUP: proprio per questo possono essere rivolti all’assessore quesiti concreti sulle informazioni messe a disposizione della Giunta.
L’assessore ha avuto accesso al PFTE completo prima del voto o ha potuto esaminare soltanto la proposta di deliberazione e i pareri acquisiti? In che data e attraverso quale modalità sono stati resi disponibili ai componenti della Giunta il DIP, l’elenco degli elaborati, il quadro economico e il rapporto di verifica? La formazione professionale dell’assessore non lo rende automaticamente responsabile della progettazione, ma può offrire l’occasione per spiegare ai cittadini quali elementi tecnici fossero stati illustrati alla Giunta.
C’è poi un profilo professionale che merita una precisazione, senza confondere ruoli pubblici e privati. Sul proprio sito, Innovus S.r.l. Società Benefit, società di ingegneria con riferimenti a Caianello, indica l’ing. Giuseppe Esposito come CTO e dichiara attività di progettazione e di verifica progettuale. La stessa società riferisce di una modifica della compagine proprietaria alla fine del 2024: la quota eventualmente detenuta oggi dall’assessore non è stata verificata e non viene qui attribuita. La presenza del suo nominativo nell’organizzazione tecnica, peraltro, non indica alcun coinvolgimento della società nel PFTE scolastico.
Per completezza e trasparenza, l’assessore potrebbe chiarire quale incarico ricopra attualmente in Innovus e quali siano le eventuali relazioni professionali con l’intervento scolastico? Può confermare che né lui né società o professionisti con cui collabora abbiano svolto prestazioni sul PFTE in questione, oppure indicare pubblicamente gli eventuali incarichi e il relativo titolo?
Un ulteriore quesito, distinto dalla progettazione del polo scolastico, riguarda gli incarichi tecnici conferiti dal Comune: durante l’attuale amministrazione risultano affidamenti alla società citata o a professionisti che abbiano avuto, anche in passato, rapporti societari con l’assessore? Se sì, dove sono consultabili gli atti di affidamento, con oggetto, importo e procedura adottata?
Si tratta di domande su atti pubblici, non dell’affermazione che tali incarichi esistano: anche qualora ve ne fossero, la loro presenza non dimostrerebbe di per sé alcun conflitto di interessi né un collegamento con il PFTE scolastico.
Sul piano normativo, l’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 impone agli amministratori l’astensione da discussione e voto di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti e affini nei limiti di legge. Il comma 3 disciplina, per i componenti di Giunta competenti in urbanistica, edilizia e lavori pubblici, l’esercizio professionale in tali materie nel territorio amministrato. Il fatto che una società svolga attività a Caianello non dimostra, di per sé, alcuna violazione: il punto da accertare sarebbe un eventuale interesse specifico nell’atto oppure l’esercizio professionale rilevante nel Comune di Teano.
Perché allora non precisare, con una breve comunicazione pubblica, l’ambito effettivo delle deleghe dell’assessore, il suo ruolo professionale attuale e le procedure adottate per gestire eventuali conflitti di interessi? Una risposta documentata tutelerebbe l’amministratore, l’Amministrazione e la stessa credibilità del progetto scolastico.
Programmazione triennale: una formulazione da chiarire
Un’altra questione riguarda l’inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche. Nelle premesse della deliberazione viene fatto riferimento al progetto come intervento già inserito nel programma triennale dei lavori pubblici. Successivamente, però, il dispositivo stabilisce che si provvederà con separato atto a inserire la proposta nell’aggiornamento del programma. Una formulazione che appare poco chiara e che assume rilievo alla luce dell’articolo 37 del D.Lgs. 36/2023, relativo alla programmazione dei lavori pubblici. L’articolo 8, comma 2, lettera g), dell’Avviso regionale impone infatti una dichiarazione del RUP attestante che l’intervento sia inserito nella programmazione triennale vigente o adottata, con indicazione degli estremi dell’atto deliberativo competente. L’articolo 4, comma 5, lettera r), dello stesso Avviso considera non candidabili gli interventi privi di CUP o non inseriti nella programmazione triennale adottata o vigente; l’articolo 5 disciplina le conseguenti cause di esclusione. Non è quindi sufficiente una generica intenzione di procedere a un successivo aggiornamento, qualora l’intervento non risulti già correttamente inserito in una programmazione adottata o vigente al momento della candidatura.
Qual è, precisamente, la deliberazione di programmazione triennale vigente o adottata che includeva l’intervento al momento della candidatura? Perché l’atto n. 120 parla da una parte di un progetto già nel programma e dall’altra ne rinvia l’inserimento a un successivo aggiornamento?
Sei milioni di euro: quanto potrà finanziare realmente la Regione?
Un altro aspetto riguarda l’importo complessivo dell’intervento. L’articolo 6 dell’Avviso regionale disciplina i massimali di finanziamento, rapportandoli alla superficie convenzionale e alla tipologia di opera. Lo stesso articolo, al comma 5, prevede che, quando il costo totale superi il finanziamento massimo concedibile, l’Ente debba garantire il cofinanziamento della differenza, accompagnando la candidatura con un apposito atto deliberativo.
Per un progetto da 6.290.259,72 euro, qual è la superficie convenzionale presa a riferimento? A quanto ammonterebbe il contributo regionale massimo riconoscibile? Se vi fosse una quota non coperta, quale atto comunale la finanzia? Sono dati disponibili nel quadro economico approvato?
Va ricordato, inoltre, che l’inserimento tra le «proposte finanziabili» non equivale alla concessione effettiva del finanziamento: la stessa disciplina regionale distingue la formazione del parco progetti dalla successiva programmazione e assegnazione delle risorse.
Domande che attendono risposte: la Giunta può chiarire?
- Un edificio scolastico moderno, sicuro e adeguato alle esigenze degli studenti rappresenta un investimento di grande valore per Teano.
- Proprio per questo, un progetto da oltre sei milioni di euro merita un percorso amministrativo comprensibile e verificabile.
- La delibera approvata a poche ore dalla scadenza, il precedente del 2023, il diverso CUP e l’elenco degli elaborati non rinvenibile nella copia pubblicata non conducono automaticamente a un giudizio di illegittimità. Ma quale delle spiegazioni possibili trova riscontro negli atti? E perché i documenti essenziali non sono immediatamente individuabili nella deliberazione accessibile ai cittadini?
- Non basterebbe pubblicare il fascicolo tecnico completo — nominativi, incarichi, DIP, elenco elaborati, firme, rapporto di verifica, eventuale validazione, programma triennale e ricevuta della candidatura — e chiarire come sia stato messo a disposizione dei componenti della Giunta, anche da remoto? L’Amministrazione intende fornire queste informazioni alla cittadinanza?
- Le risposte possono trovarsi in atti non riprodotti nella delibera pubblicata: è per questo che è corretto chiederne l’accessibilità, insieme al testo dell’art. 4 del regolamento sulle sedute telematiche e agli elementi che documentano la disponibilità del fascicolo prima del voto, senza anticipare giudizi di illegittimità o di perdita dei finanziamenti.
- Una scuola nuova rappresenta una prospettiva positiva per la città. Proprio per questo il confronto pubblico dovrebbe svolgersi su documenti, date e responsabilità: non su sospetti. Il Comune e i suoi amministratori hanno l’occasione di dare risposte semplici e controllabili a questioni che, finora, la sola delibera non risolve.
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