Ultim'ora
Armando Fusco

RIARDO – Comune contro Ferrarelle, i giudici bocciano ancora le scelte di Fusco. Municipio condannato anche alle spese

RIARDO – Nuova sconfitta per comune di Riardo, guidato dal sindaco Armando Fusco, in un giudizio contro l’azienda Ferrarelle. Una sconfitta che costa anche alle casse comunali (chiaramente alle tasche dei cittadini). La vicenda è stata segnalata (dagli stessi giudici) alla Procura della Corte dei Conti per valutare un eventuale danno erariale. I giudici del Tribunale di Napoli hanno nuovamente bacchettato il primo cittadino di Riardo al procedimento di sdemanializzazione e cessione dei tratti di strade comunali che attraversano l’area della Ferrarelle.
Sulla vicenda i giudici si erano già espressi su un precedente ricorso bocciando, anche il quel caso, la macchina amministrativa riardese. Successivamente a quella sentenza del Tar il consiglio comunale si riunì es espresse parere negativo alla sdemanializzazione di alcuni tratti di strade ricadenti nella proprietà Ferrarelle.
Proprio contro questa delibera di consiglio comunale l’azienda, guidata dalla famiglia Pontecorvo, ha presentato nuovo ricorso ottenendo una nuova vittoria.

Leggi anche:
RIARDO – Ferrarelle chiede di sdemanializzare alcune strade: il sindaco Fusco tace, i giudici lo bocciano (ancora). E i cittadini pagano

 

LA SENTENZA:
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex articolo 60 del codice del processo amministrativo; sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2024, proposto da
Ferrarelle s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eliseo Laurenza e Maurizio Pinnarò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riardo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Gaetana Fulgeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riardo n. 12 del 5 marzo 2024, avente a oggetto “Adempimenti pronuncia TAR Campania nr. 07107/2023 Reg. Prov. Coll. procedimento rubricato al nr. 02011 R.G. pubblicata in data 21 dicembre 2023 – Valutazione istanza del 31 gennaio 2023, rubricata al nr. 648 del registro protocollo in data 1° febbraio 2023. Provvedimenti”;
b) della nota prot. n. 1724/2024 del 22 marzo 2024 del Responsabile dell’Area Tecnica e del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Riardo, avente a oggetto “Riscontro nota del 31.1.2023 – prot. n. 648 dell’1.2.2023 Adempimento sentenza TAR Napoli n. 7107 del 21.12.2023 Trasmissione delibera c.c. nr. 12 del 5.3.2024”;
c) degli atti preordinati, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Riardo; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Con istanza in data 31 gennaio 2023 (assunta al prot. n. 648 del 1° febbraio successivo), la ricorrente ha chiesto al Comune di Riardo di “voler adottare o far adottare tutti gli atti necessari ed opportuni per la conclusione del … procedimento di sdemanializzazione” dei tratti di strada comunale che attraversano i terreni oggetto delle concessioni minerarie di acqua minerale Ferrarelle-Eletta-Pliniana-Maxima e Ferrarelle II. Nell’istanza:

– si faceva richiamo a un protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Riardo e dalla Italaquae s.p.a. (precedente concessionaria e dante causa della Ferrarelle s.p.a.) in data 3 ottobre 2000, nel quale già si rilevava “il non utilizzo di detti tratti di strada” e si concordava “sulla opportunità, previa valutazione tecnica ed economica di proporre la sdemanializzazione degli stessi, con conseguente cessione alla Italaquae S.p.a.”;

– si rappresentava la “necessità [in capo alla Ferrarelle s.p.a.] di acquisire certezza e definitività sull’area di sua proprietà e destinata all’attività aziendale”.

Con gli impugnati provvedimenti, il Comune di Riardo ha comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza, con la seguente motivazione:

– “l’ipotesi di sdemanializzazione strade comunale era solo uno dei punti del protocollo sottoscritto [in data 3 ottobre 2000] con Italaquae Spa … pertanto, con la sua revoca [giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23 febbraio 2024] è venuta meno la condizione presupposta ad invocare la sdemanializzazione di tratti di strada secondo quanto ipotizzato con il protocollo in parola”;

– ne deriva che “l’istanza prodotta in data 31 gennaio 2023 impone all’ente una valutazione attuale dell’interesse a provvedere a quanto richiesto dalla Ferrarelle spa”;

– “l’Amministrazione comunale ritiene che non costituisca interesse dell’Ente operare la sdemanializzazione richiesta per una molteplicità di ragioni”: pertinenza dei tratti di strada oggetto della richiesta al “più ampio tracciato di collegamento della viabilità comunale con la SS 6 Casilina”; “illogico depauperamento del demanio comunale”; interesse dell’Amministrazione comunale “alla conservazione del tracciato stradale oggetto di istanza nel patrimonio indisponibile dell’ente”.

Deve, preliminarmente, essere respinta l’eccezione d’inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale, atteso che:

– la ricorrente non agisce per l’accertamento della intervenuta sdemanializzazione tacita delle strade oggetto di controversia (questione che spetterebbe, in effetti, al Giudice ordinario, cfr. T.A.R. Campania, sezione seconda, sentenza n. 626 del 24 gennaio 2024), sollecitando piuttosto una valutazione attuale – come riconosce la stessa Amministrazione – dell’opportunità di procedere in tal senso (del resto, non sarebbe sufficiente a tal fine il constatato “non utilizzo” dei tratti strada, atteso che “la sdemanializzazione tacita deve risultare da comportamenti univoci e concludenti da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene, che va accertata con rigore, e che siano coincidenti ed incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene stesso all’uso pubblico; di conseguenza essa non può desumersi dalla pura e semplice circostanza che il bene non sia adibito, anche da lungo tempo, all’uso pubblico”, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 868 del 19 febbraio 2011; in termini, sezione settima, sentenza n. 2980 del 30 marzo 2024);

– nemmeno essa agisce per l’adempimento di quanto previsto dal Protocollo d’intesa (questione che spetterebbe, in effetti, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in quanto intrinsecamente connessa con l’esecuzione della concessione mineraria di acqua minerale, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera b, del codice del processo amministrativo; cfr. Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 4007 del 20 maggio 2022), non azionabile in questa sede in quanto stipulato tra il Comune e un soggetto diverso, come stabilito da questo T.A.R., sezione quarta, con sentenza n. 6136 dell’8 novembre 2023, pronunciata tra le stesse parti odierne.

Ciò premesso, la Ferrarelle s.p.a. con censura assorbente deduce la violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, per non avere l’Amministrazione comunale provveduto alla “necessaria e preventiva comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda”.

La censura è fondata, atteso che:

– “a seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una istanza, imposto dall’art. 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato” (Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza n. 1838 del 23 febbraio 2024);

– la gravata determinazione assunta dal Comune di Riardo, benché fondata su plausibili argomentazioni, non è stata ritualmente preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, che avrebbe dovuto essere trasmessa alla ricorrente al fine di consentirle la piena partecipazione all’istruttoria procedimentale;

– tale omissione determina, di per sé, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Al riguardo, non è condivisibile l’obiezione sollevata dalla Amministrazione, secondo cui “la decisione in ordine all’istanza non è di competenza degli organi tecnici dell’ente ma del Consiglio Comunale, secondo quanto prescritto dall’art. 42 lett. l) … [sicché] al più i responsabili tecnici dell’ente avrebbero potuto preavvisare del diniego all’esito della deliberazione che, tuttavia, non poteva essere modificata in sede istruttoria … Di conseguenza, l’eventuale partecipazione del privato sarebbe stata del tutto inutile giacché il provvedimento prot.n. 1724 gravato non poteva far altro che comunicare la decisione politica assunta, avendo contenuto vincolato” (pagina 3 della memoria del 3 maggio 2024).

Rileva il Collegio che il procedimento di sdemanializzazione “può essere attivato oltre che d’ufficio, anche su istanza di parte. Qualora sia attivato su istanza di parte, come è avvenuto nel caso di specie, il preavviso di diniego, in ragione della sua portata generale …, costituisce un atto dovuto” (Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza n. 1838 del 23 febbraio 2024, cit.). Quanto sopra è coerente con la consolidata giurisprudenza amministrativa per la quale il silenzio serbato su una circostanziata istanza di sdemanializzazione di un bene invera un silenzio inadempimento, in violazione dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso, si è già pronunciata anche questa Sezione con la sentenza n. 5695 del 3 settembre 2021 e poi, proprio in relazione all’istanza della Ferrarelle s.p.a., con la sentenza n. 7107 del 21 dicembre 2023 richiamata nel provvedimento impugnato).
In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, dovendo l’Amministrazione determinarsi nuovamente dopo avere emendato i vizi del procedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Riardo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Guarda anche

CALVI RISORTA – La camorra condizionava l’amministrazione: il  Ministro scioglie il consiglio comunale. Come Sparanise

CALVI RISORTA – Sono stati accertati  “condizionamenti da parte della criminalità organizzata”, il Consiglio dei …