ALIFE: il gruppo di opposizione per la revoca delle delibera di Consiglio Comunale n.7/2017 sulla determinazione del valore delle aree fabbricabili e n.8/2017 (IUC e detrazioni IMU). I consiglieri di minoranza del gruppo consiliare “Toro per Alife” Vitelli Roberto, Visone Michela, Ginocchio Caterina e Palmieri Enrico, con nota del 26.4.2017, acquisita al protocollo n.3487/2017, inviata al Sindaco del Comune di Alife Dott.Salvatore Cirioli, al Segretario Comunale ed al Responsabile Area A.T.A. Ing. Pietro Correra, ai sensi dell’’art. 23 ( Richiesta di convocazione del Consiglio), comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art.11 (Convocazione), comma 5, dello Statuto Comunale e dell’art.39 comma 2 del D.Lgs.267/2000, hanno richiesto la convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione dei seguenti argomenti:
- Revoca delibera di Consiglio comunale n.07 del 17.3.2017 (Determinazione valore aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale unica (I.M.U.) con formulazione di una nuova proposta;
- Revoca delibera n.8 del 17.3.2017 (Imposta unica comunale IUC conferma aliquote e detrazioni di imposta IMU anno 2017) con formulazione di una nuova proposta deliberativa.
Ecco il tenore letterale della richiesta del gruppo di opposizione:
Considerato:
che con sottoscrizione acquisita al prot. 2808 del 3.4.2017, diretta al Sindaco, ai Consiglieri comunali tutti, al Segretario Comunale, al Responsabile Area A.T.A. Ing. Pietro Correra nonché al Responsabile Area Finanziaria ed al Revisore dei Conti, un gruppo di cittadini chiedeva la convocazione di un consiglio comunale per la revoca delle delibere di CC n. 7 del 17.3.2017 avente ad oggetto “Determinazione del valore delle Aree Fabbricabili per l’anno 2017 ai fini dell’imposta municipale propria (IMU)” e n. 8 del 17.3.2017, concernente l’imposta unica comunale (I.U.C.) conferma aliquote e detrazioni di imposta IMU anno 2017;
- che nella suddetta nota, che si allega alla presente, in merito alla delibera n. 7 veniva evidenziato il mancato rispetto dell’art. 5, comma 5, L. 504/92 e dell’art. 13 della L. 22 dicembre 2011 n. 124, nonché la mancanza di una relazione di stima dell’Ufficio e la sproporzione e non congruità dei valori con i prezzi di mercato in vigore al 1 gennaio 2017;
- che, in riferimento alla delibera n. 8 veniva sottolineato che l’aliquota IMU deliberata da consiglio comunale per l’abitazione principale categorie A1/A8 e A9 e pertinenze era stata fissata nello 0,76 che corrisponde al 76 per cento, ossia che sul valore dell’immobile dovrebbe essere pagato il 76 % di imposta IMU;
- che probabilmente l’ufficio è incorso in un errore e che in realtà si voleva deliberare lo 0,76 per cento;
- che nella richiamata nota veniva altresì precisato che le normative indicate nell’atto deliberativo vietato per gli anni 2016 e 2017 l’aumento delle aliquote, pertanto per l’abitazione principale relativamente alle categorie catastali A1, A8 e A9, nel rispetto della vigente legislazione, l’aliquota non può essere superiore allo 0,60% considerato che l’aliquota base imposta dalla vigente normativa nazionale è dello 0,40% e può essere variata dai Comuni in più o in meno solo di due punti massimo;
- che con missiva prot. 2877 del 4.4.2017 il responsabile area A.T.A., Ing. Pietro Correra,in riscontro alla nota prot. 2808 del 3.4.2017 e alla delibera n. 7 del 17.3.2017, specificava che “per le aree fabbricabili ricadenti in zona A del P.R.G., il valore determinato come da delibera di CC n. 07 del 17.3.2017, si riferisce ai soli lotti che sono stati già sottoposti ai piani attuativi; per le aree fabbricabili ricadenti in zona D del P.R.G. il valore determinato come da delibera di CC n. 7 del 17.3.2017, si riferisce ai lotti ricadenti nelle aree ove sono già presenti infrastrutture e sottoservizi (fognari, idrici, etc.) e ove è consentito l’intervento diretto; pertanto per le aree in zona D ove non sono presenti infrastrutture e sottoservizi (fognari, idrici, etc.) il valore aree fabbricabili è inferiore. Per tali casi è possibile far riferimento alle quotazioni medie determinate dal valore di mercato;
- che risulta evidente che il contenuto della delibera n. 7 del 17.3.2017 è in contrasto con quanto specificato dal responsabile area A.T.A. nella citata nota 2877/17;
- che, altrettanto evidente appare l’errore riportato nella delibera n. 8/17 (0,76) nonché risulta palese il mancato rispetto dei limiti di aumento fissati dalla citata norma;
- che pertanto risulta opportuno procedere alla revoca delle citate delibere di CC n. 7/17 e n. 8/17 con contestuale formulazione di una nuova proposta deliberativa sugli argomenti.
chiedono
alla S.V., la convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione dei seguenti argomenti:
- Revoca delibera di Consiglio comunale n.07 del 17.3.2017 (Determinazione valore aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale unica (I.M.U.) con formulazione di una nuova proposta;
- Revoca delibera n.8 del 17.3.2017 (Imposta unica comunale IUC conferma aliquote e detrazioni di imposta IMU anno 2017) con formulazione di una nuova proposta deliberativa. (I consiglieri comunali Vitelli Roberto, Visone Michela, Ginocchio Caterina e Palmieri Enrico)