Pietramelara – Il divieto di sosta imposto dall’amministrazione comunale all’intero di un cortile privato potrebbe portare alcune figure, quelle ai massimi vertici, dell’ente comunale davanti ai giudici del tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere. Sarebbero stati alcuni condomini a rivolgersi ad un avvocato che avrebbe struttura la denuncia querela. Fra le ipotesi di reato ci sarebbe anche il falso ideologico. Arriva, quindi, un nuovo colpo di scena nella intricata vicenda legata agli ultimi lavori eseguiti dall’amministrazione comunale nel palazzo ducale.
Al piano terra, esistono alcuni locali da sempre adibiti a box auto.
All’interno del cortile comune hanno accesso solo i proprietari con le loro autovetture poiché l’area è chiusa da un portone e da un cancello in ferro automatizzato. Il Comune di Pietramelara alcuni anni fa ha acquistato un appartamento all’interno del complesso edilizio. Senza preventivo avviso e senza il consenso degli altri condomini l’Ente ha intrapreso una serie di lavori (rifacimento della pavimentazione del cortile e dell’androne) su aree di proprietà condominiale. Con ordinanza n.27 del 07.12.2023 il responsabile della Polizia Municipale qualificando (impropriamente) la corte del palazzo quale “Area privata di uso pubblico” ha vietato la sosta a tutti i veicoli con facoltà per i soli proprietari di potervi transitare per raggiungere i locali garage. l’Ente e per esso il comando di Polizia Municipale non ha alcuna facoltà di regolamentare il transito e l’utilizzo del cortile applicando le norme del codice della strada. Il provvedimento adottato dal comandante dei Vigili risulta carente nella motivazione, omette di riferire con quale atto l’area risulterebbe qualificata privata ma d’uso pubblico né chiarisce i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avrebbero determinato tale decisione dell’Amministrazione. Secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del c.d.s., per strada deve intendersi l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5414 del 07/05/1992; Sez. U, Sentenza n. 1253 del 09/05/1973). Che il cortile del palazzo ducale Paterno- Caracciolo sia un area ad uso privato è agevolmente deducibile, oltre che dai titoli di proprietà di ciascun condomine, dalle caratteristiche del luogo, e dalle strutture esistenti atte a limitarne l’accesso.
L’area è utilizzata dai soli condomini per il transito pedonale e per il parcheggio delle auto, è chiusa da un portone e da un cancello automatizzato e perciò non accessibile ad una totalità indifferenziata di utenti. Dal testo del provvedimento impugnato ed in particolare dall’ordinanza n. 26 del 07.12.2023 si evince che per i lavori effettuati dall’Ente sulla corte condominiale sarebbero stati utilizzati fondi ministeriali. In ragione di tale circostanza l’Ente intenderebbe oggi qualificare la corte del palazzo quale area di uso pubblico. La qualificazione della corte quale area privata d’uso pubblico contenuta mel l’ordinanza n. 27/2023 – Comando P.M. manca di qualsivoglia titolo idoneo a dimostrare la sussistenza del diritto di uso pubblico sicchè si configura del tutto arbitraria e viziata di eccesso di potere.
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