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CASERTA – COSTRUZIONI “EX SAINT GOBAIN”, CONCLUSE LE INDAGINI A CARICO DI CAPACCHIONE, FOLCO E SORBO

CASERTA – In data odierna, è stato notificato avviso di conclusione delle indagini, ai sensi del’art.. 415 bis c.p.p., nei confronti di CAPACCHIONE Salvatore, FOLCO Amato e SORBO CARMINE, indagati per i reati di abuso d’ufficio, costruzione in presenza di permesso di costruire illegittimo e lottizzazione abusiva, commessi in relazione all’intervento edilizio concernente alcuni lotti ricompresi nell’ambito dell’area denominata “ex Saint Gobain”,sita nel comune di Caserta e nella disponibilità della società PLANTA Global S.r.l. In particolare, in data 28 maggio 2015, l’ing. SORBO Carmine – all ‘epoca dirigente del/ ‘Area Generale di Coordinamento Territoriale, Ambientale e Attività produttive del comune di Caserta – ha rilasciato alla Società cooperativa Re.no. S.r.l. (ora Pianta Global S.r.l.), riconducibile a CAPACCHIONE Salvatore, il permesso di costruire n. 4612015. L’istanza volta ad ottenere il rilascio del suddetto provvedimento autorizzatorio è stata caratterizzata da un iter procedurale particolarmente farraginoso e inconsueto, come evidenziato anche dall’ Autorità Nazionale Anti Corruzione, dalla cui segnalazione sono scaturite le attività investigative. Infatti, una prima istanza è stata avanzata nel 201O dalla Società Cooperativa Parmense S.C.A.R.L., senza avere alcun seguito. Successivamente, la società Cooperativa Edilizia Re.No. (sempre riconducibile al medesimo centro di interessi della Società Cooperativa Parmense e poi confluita nella Pianta Global S.r.l., con amministratore unico CAPACCHIONE Salvatore), in data 23.10.2013, ha presentato una mera “integrazione” alle originarie richieste di permesso di costruire, limitandosi a richiamare le innovazioni normative medio tempore intervenute. L’integrazione de qua, in particolare, ha posto a fondamento del proposito edificatorio l ‘art. 1, comma 155, della L.R. Campania n° 512013, che ritiene ancora realizzabili gli interventi di sostituzione edilizia di cui al comma 5 dell ‘art. 7 della L.R. Campania n° 1912009, come modificato dalla L.R. Campania n° 1/2011 (c.d. Piano Casa). All’esito di una complessa attività istruttoria, il provvedimento autorizzatorio in esame ha consentito la realizzazione del richiesto intervento di edilizia residenziale convenzionata in Caserta nell’area “ex Saint Gobain”. Più nel dettaglio, il suddetto permesso di costruire ha autorizzato la realizzazione di 4 grossi fabbricati, nell’ambito dei quali costruire 304 alloggi (oltre a negozi ed uffici), nonché 2 piani interrati per ciascuno dei 4 fabbricati assentiti, destinati ai parcheggi. Ebbene, tale provvedimento, è risultato affetto da una serie di macroscopiche illegittimità. In particolare, va evidenziato che: –  nell’area  ex Saint Gobain  di proprietà  della Planta Global  S.r.l., non vi  fossero fabbricati preesistenti. Per tale motivo, dunque, non sarebbe stata consentita l’attività di sostituzione edilizia assentita, atteso che, le leggi regionali citate – compresa la L.R. nr. 5/2013 – consentono tale tipologia di intiervento soltanto in presenza di “…….immobili dismessi …. “, per i quali “… … … in deroga agli strumenti urbanistici generali” … … … , sono consentiti interventi di sostituzione edilizia <t parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso.  – Con il permesso di costruire nr. 46/2015, inoltre, si sarebbero potuti autorizzare, al massimo   – sulla  base  del P.P.E. –  1 40.000  metri cubi. Si deduce,  dunque,  che  il limite massimo  (quindi non supe11abile) assentibile per i 4 fabbricati da  realizzare, sarebbe  stato  quello  di  1 40.000   metri   cubi.   Tale   volumetria   doveva   intendersi comprensiva   sia   del   volume  entro  terra   clue   di  quello   fuori   terra.  Invece,  il Permesso   di  costruire   n.  4612015  del   Comune  di   Caserta  – correttamente interpretato – ha autorizzato, in realtà, ben 215.800 mc. ovverosia.  il 51  %  in più rispetto alla massima volumetria assentibile. Avendo, dunque, il permesso di costruire nr. 46/2015 autorizzato la realizzazione   di 85.800 mc. in più del consentito (volumetria corrispondente a 6 campi di calcio), si è determinato un notevole incremento del carico urbanistico, ad   ulteriore testimonianza del configurarsi della realizzazione della fattispecie   incriminatrice della lottizzazione abusiva. Si comunica che l’Ufficio ha presentato  ricorso  per  cassazione  avverso  il provvedimento del Tribunale del Riesame che, in data 13 aprile 2017, ha disposto il dissequestro dei lotti oggetto dell’intervento  edilizio.

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