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GIOIA SANNITICA / GALLUCCIO – Raccolta rifiuti, accolto ricorso Termotetti. SELENOL E TLZ senza requisiti. Il servizio passa all’impresa gioiese

GALLUCCIO – La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata dalla Termotetti, lo ha stabilito il TAR di Napoli che ha accolto il ricorso presentato dall’impresa di Gioia Sannitica. La SOLENOL, composta dalle aziende SELE NOL e TLZ non aveva i requisiti per partecipare a quella gara. Per questa i giudici del TAR hanno bocciato la scelta fatta dal municipio di Galluccio.

La senteza del TAR

REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3868 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  Termotetti Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eleonora Marzano C.F. MRZLNR84P55B963D, con domicilio eletto presso Luigi Maria D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci N.16;  contro Comune di Galluccio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Marandola C.F. MRNPLA79C01I234A, con domicilio eletto presso Lelio Della Pietra in Napoli, via S.Brigida 64;  Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Galluccio e Conca della Campania non costituito in giudizio;
nei confronti di Sele Nol Srl non costituito in giudizio; T.L.Z. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Spaziano C.F. SPZBTL65D28B860V e Carla Zannino C.F. ZNNLCU82P51Z103X, domiciliata in Napoli, presso la segreteria del Tar Campania, in p.zza Municipio, 64;
Societa’ Sele Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato C.F. FRTMCL68P14H703J, con domicilio eletto presso Biagio Matera in Napoli, via Duomo, 61;

per l’annullamento

– con ricorso principale, dei verbali di gara nn. 1, 2 e 3 del 21-30/06/2016 e 05/07/2016 di affidamento servizio raccolta differenziata e spazzamento presso il Comune di Galluccio;
– con ricorso per motivi aggiunti, della determina del Comune di Galluccio n. 9 del 23.9.2016 di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio in favore dell’ATI tra TLZ e SELE NOL;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galluccio, di T.L.Z. Srl e di Societa’ Sele Ambiente S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Fabrizio D’Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) La società Termotetti s.a.s. ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e spazzamento, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, per due anni presso il Comune di Galluccio, bandita dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Galluccio e Conca della Campania.
Ha impugnato i verbali di gara nn. 1, 2 e 3 del 21-30/6/2016 e del 5/7/2016, nella parte in cui non è stata esclusa dalla procedura la costituenda A.T.I. tra Sele Nol Srl e T.L.Z. Srl e si è consentita l’integrazione e la modifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta; del provvedimento con cui la predetta A.T.I. è stata convocata per subentrare nel servizio, precedentemente gestito dalla ricorrente Termotetti; della nota con cui era stata richiesta alla medesima A.T.I. l’integrazione della documentazione inerente alle referenze bancarie; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Ha chiesto l’annullamento degli atti gravati, con conseguente esclusione dell’A.T.I. suindicata e l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato e subentro della ricorrente nell’esecuzione del servizio, oltre al risarcimento dei danni per equivalente per la parte non eseguita.
Si sono costituiti in giudizio T.L.Z. Srl e Sele Ambiente S.r.l., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La società ricorrente ha impugnato, quindi, con ricorso per motivi aggiunti la determina del Comune di Galluccio n. 9 del 23.9.2016 di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio in favore dell’ATI tra TLZ e SELE NOL.
2) In primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, formulato avverso l’aggiudicazione definitiva della gara, e conseguente improcedibilità del ricorso principale.
L’eccezione si incentra sulla circostanza che il ricorso introduttivo è riconducibile alla disciplina codicistica prevista dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., essendo stato impugnato un “… provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa …”.
Per queste ipotesi il comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. delinea un rito “superspeciale”, che va celebrato in Camera di Consiglio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, rendendolo applicabile esclusivamente ai casi di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara in ragione del possesso (o mancato) dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per essa previsti e non per l’impugnazione del successivo provvedimento di aggiudicazione della gara.
Quest’ultimo rimarrebbe soggetto all’ “ordinario” rito speciale degli appalti disciplinato dal comma 6 del medesimo art. 120 c.p.a..
L’atto di aggiudicazione della gara doveva quindi essere impugnato con autonomo ricorso e non nell’ambito del rito super accelerato di cui all’indicato comma 6 bis, e ciò anche per l’espresso dettato del comma 7 dell’art. 120 c.p.a., ai sensi del quale ” Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”.
Viene sostenuta, in sostanza, la volontà legislativa di precludere ogni possibilità di ampliamento del thema decidendum del giudizio a seguito dell’impugnazione del sopravvenuto provvedimento conclusivo della procedura di gara, in quanto afferente ad un diverso segmento procedimentale e assoggettato processualmente ad un differente rito.
Tale lettura del dato normativo non appare corretta.
In linea generale, si indica come la previsione di un rito superaccelerato per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (parere Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 855/2016).
Una volta, tuttavia, che il provvedimento di aggiudicazione intervenga in corso di causa, non appare logico, né utile ai fini delle ragioni di economia processuale, precludere l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento con motivi aggiunti.
Anzi appare del tutto contrario ai principi di economia e concentrazione processuale, oltre che foriero di possibili contrasti tra giudicati, sostenere che il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto debba necessariamente essere impugnato con ricorso autonomo e che le due impugnative non possano confluire in un unico giudizio.
In questo senso depone fra l’altro il principio generale della cumulabilità delle azioni connesse soggette a riti diversi di cui all’art. 32, comma 1 c.p.a., a mente del quale “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”. Nella stessa direzione sostanziale l’art. 43 c.p.a. prevede il principio, anch’esso generale, della proponibilità dei motivi aggiunti per l’impugnativa dei nuovi atti connessi con quelli del giudizio già in corso, contemplando altresì che, se la domanda nuova è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi.
Il principio di cumulabilità delle azioni è volto a garantire l’unitarietà del giudizio, in coerenza con il principio di effettività e completezza della tutela giurisdizionale, assicurando la valutazione complessiva della vicenda sostanziale portata all’attenzione del giudice.
Tale principio viene talmente valorizzato nell’ambito del diritto processuale amministrativo sino, ad esempio, ad ammettere la cumulabilità di due azioni ontologicamente diverse e assoggettate a due riti ben distinti quali quella di esecuzione del giudicato (azione di giurisdizione di merito, di natura prevalentemente esecutiva e soggetta a un rito abbreviato) e quella di legittimità (assoggetta al rito ordinario). Per gli atti posti in essere dalla P.A. successivamente al giudicato viene, infatti, ammesso che l’azione per far valere l’illegittimità di tali atti venga cumulata con quella volta a far valere la violazione del giudicato e alla sua esecuzione (Cons. Stato, Ad. Plen. 15 gennaio 2013, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2015, n. 1806 e 1808; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 854).
Tale esigenza di unitarietà non può non trovare eco anche in materia di impugnativa delle procedure di gara, per provvedimenti, come quelli in esame, in stretta connessione tra loro, anzi uno condizionante l’altro, come l’esclusione o l’ammissione di concorrenti e l’aggiudicazione definitiva.
Tenendo conto di ciò, il Collegio ritiene che il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. debba essere interpretato nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l’obbligo) di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto all’introduzione del non ancora definito giudizio ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a., senza in assoluto escludere né la possibilità di un’impugnativa congiunta, né la proposizione successiva di motivi aggiunti.
Quanto al rito applicabile in queste ipotesi, ovverosia in presenza di impugnative di atti inerenti alla medesima procedura di gara di appalto ma assoggettate a riti con un diverso grado di specialità, il Collegio ritiene di poter richiamare la soluzione adottata dal recente T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 7 dicembre 2016, n. 1367.
Si deve desumere, in base al richiamato art. 32 c.p.a., l’esistenza di un principio di prevalenza del rito che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale, in ragione della necessità di individuare tra più discipline confliggenti quella che fissi regole e termini processuali in grado di offrire una maggiore salvaguardia del diritto di difesa.
Tale rito deve individuarsi in quello disciplinato dal comma 6 dell’art. 120 c.p.a., che ormai in maniera consolidata e “ordinariamente” si applica all’impugnativa di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, tanto da prevalere anche sul rito ordinario (come ad es. in caso di proposizione congiunta di domanda di annullamento di atti della procedura e domanda risarcitoria).
Per tale ragione la causa in esame è stata discussa e trattenuta in decisione in udienza pubblica.
2.1) In ultima e ulteriore analisi il Collegio rileva che, pur qualora si volesse ritenere che il rito superaccelerato, ex comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., non consenta l’impugnativa con motivi aggiunti del provvedimento di aggiudicazione, in ogni caso il formulato ricorso per motivi aggiunti non potrebbe essere dichiarato inammissibile, esistendo tutti i presupposti formali e sostanziali per la sua conversione come ricorso autonomo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 32, co. 2, c.p.a.
Ai sensi di quest’ultima disposizione il giudice qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali, al di là della qualificazione formale data dalla parte, e può disporne la conversione qualora ne ricorrano i presupposti formali e sostanziali. Ciò in conformità al principio generale dello iura novit curia che consente al giudice di qualificare l’azione sulla base del reale contenuto della domanda, senza fermarsi al nomen iuris utilizzato dalla parte. Nel caso di specie non si vedrebbero ostacoli, in considerazione del principio di conservazione degli atti processuali, alla “riqualificazione” della domanda da parte del giudice, con conversione del ricorso per motivi aggiunti in ricorso autonomo.
2.2) Deve essere rigettata anche l’eccezione volta a sostenere l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nella parte contenente nuove censure inerenti alla mancata esclusione dell’ATI risultata aggiudicataria, in quanto tali motivi dovevano essere fatti valere, a pena di decadenza, tutti in via immediata, ai sensi del più volte indicato comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a.
Il Collegio osserva in proposito come il principio della necessaria perentorietà dell’impugnativa degli atti di esclusione e ammissione, certamente vigente, non può valere per i motivi di ricorso desumibili da quegli atti di cui il ricorrente sia potuto venire a conoscenza solo successivamente alla formulazione del ricorso principale, tramite una istanza di accesso agli atti o in seguito al deposito in giudizio.
Nel caso di specie la parte ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza di aspetti rilevanti inerente all’assenza del possesso del requisito tecnico di partecipazione solo in seguito all’istanza di accesso agli atti (in ultimo, istanza del 30.9.2016 depositata in giudizio), senza che sia stato dimostrato il contrario dalle controparti, e pertanto poteva far valere tale ulteriore aspetto nel ricorso per motivi aggiunti.
3) Nel merito il ricorso principale e quello per motivi aggiunti si rilevano fondati.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, il bando prevedeva la necessità di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, circa l’espletamento di servizi eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, appartenenti alla natura dei servizi a base d’asta (raccolta rifiuti e spazzamento) per un importo pari almeno a euro 512.807,17.
La mandante T.L.Z. srl, partecipante alla costituenda ATI nella misura del 40%, ha allegato in sede di offerta una dichiarazione facente riferimento a un contratto di avvalimento con la Sele Ambiente s.r.l.
In realtà il contratto di avvalimento richiamato è un impegno assunto tra la mandataria Sele Nol srl e la società Sele Ambiente s.r.l. con la quale quest’ultima si è impegnata nei confronti della prima a mettere a disposizione i requisiti di esperienza maturati nel settore di riferimento della gara (raccolta e spazzamento RSU) nel quinquennio anteriore alla partecipazione, ma non c’è alcun impegno nei confronti della nominata T.L.Z. srl.
La stazione appaltante ha formulato una richiesta di chiarimenti e T.L.Z. srl ha presentato una nuova e diversa dichiarazione, in cui ha indicato di aver maturato il requisito in proprio avendo svolto dei servizi “per conto dell’Asia, società municipalizzata del Comune di Napoli, con intermediazione del Consorzio Campale Stabile”.
Parte ricorrente contesta tali circostanze sotto un duplice profilo.
In primo luogo, ritiene illegittimo il ricorso da parte della stazione appaltante all’istituto del soccorso istruttorio per “sostituire” la dichiarazione sul possesso del requisito tecnico.
In secondo luogo, nega che, anche all’esito della nuova dichiarazione, T.L.Z. srl fosse in possesso del requisito tecnico richiesto dal bando, dato che il testo dell’indicata dichiarazione non specificava i servizi effettuati dalla società in questione.
Viene dedotta in sede difensiva la correttezza del ricorso all’istituto del soccorso istruttorio da intendersi ormai quale rimedio estensivo da adottarsi per tutte le ipotesi di mancanze o incompletezze documentali. Dal punto di vista sostanziale, sempre in sede difensiva, si afferma il possesso da parte di TLZ del requisito tecnico in questione, comprovato dalla dichiarazione indicata, e, in ogni caso, la sufficienza del possesso di tale requisito in capo alla mandataria Sele Nol Srl (in base al contratto di avvalimento già presentato), trattandosi di ATI orizzontale.
In sede di motivi aggiunti la parte ricorrente deduce in punto di fatto che, in fase di comprova del possesso dei requisiti dichiarati, la certificazione attestante i “servizi analoghi” dichiarati dalla T.L.Z. srl presso il Comune di Napoli è stata rilasciata dal “Consorzio Campale Stabile” che svolge il servizio per la Società Asia Napoli Spa; successivamente la Società Asia Napoli ha confermato a mezzo pec (in data 25.07.2016) che TLZ srl avrebbe effettuato il servizio di trasporto del codice Cer 20.01.08 (UMIDO) nel biennio 2014-2015.
Tale attestazione non risulterebbe valida ai fini della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara perché è stato attestato esclusivamente lo svolgimento del servizio di trasporto di rifiuti e non quello inerente la raccolta differenziata come viene richiesto dal bando di gara. Il solo trasporto non rientrerebbe nella definizione di “servizi analoghi” posto che oggetto dell’appalto in questione presso il Comune di Galluccio è testualmente “l’affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata e Spazzamento”.
Viene dedotto in sede difensiva dalla Sele Ambiente S.r.l. che il servizio di trasporto dell’umido è assimilabile a quello oggetto dell’appalto in questione.
Le censure sono fondate.
In via preliminare il Collegio rileva come, nel caso di specie, T.L.Z. srl non ha integrato la documentazione inerente al possesso dei necessari requisiti tecnici, originariamente consistente in un contratto di avvalimento, ma ha fornito una dichiarazione completamente diversa ed autonoma, attestando “in proprio” il possesso dei requisiti.
Il contratto di avvalimento presentato, infatti, non aveva alcun riferimento a T.L.Z. srl e, in tal senso, la dichiarazione doveva ritenersi assente e la dichiarazione successivamente presentata non aveva alcuna attinenza con la prima.
Il Collegio ritiene come, pur nell’attuale formulazione della norma sull’istituto del soccorso istruttorio nel nuovo codice degli appalti, che conferma l’impianto estensivo già introdotto dall’art. 39, c. 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il soccorso istruttorio in questo caso non paia consentito.
Secondo recente giurisprudenza, infatti, nei procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all’affidamento di un appalto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni, riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione, radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (Cons. Stato, sez. V, sentenza 28 dicembre 2016, n. 5488; Cons. Stato, sez. V, 12/10/2016, n. 4219; Cons. Stato 15/7/2016, n. 3153; Cons. Stato, 21/7/2015, n. 3605; Cons. Stato, 25/2/2015, n. 927; Cons. Stato, sez. III, 24/11/2016, n. 4930; Cons. Stato 17/11/2015, n. 5249; Cons. Stato, Sez. IV, 15/9/2015, n. 4315);
Dal punto di vista sostanziale, inoltre, la T.L.Z. srl, al contrario di quanto dichiarato, non era in possesso del requisito tecnico in questione, in quanto l’attività di trasporto del rifiuto umido, di cui è stato attestato lo svolgimento, non risulta avere la stessa natura dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento posti a base d’asta, come richiesto dal bando nel punto 1 dei requisiti di partecipazione.
Né è sostenibile la sufficienza del possesso del suddetto requisito da parte della sola mandataria Sele Nol srl.
L’ATI in questione è di tipo orizzontale e, quindi, la singola impresa, ancorché mandante, deve possedere, quantomeno pro quota, i requisiti tecnici previsti dal bando.
Nei raggruppamenti di tipo orizzontale, le imprese associate o associande sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, a differenza di quanto si verifica nei raggruppamenti verticali ove un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili. Ne deriva che la singola impresa associanda nel raggruppamento orizzontale deve essere in possesso dei requisiti o della qualifica di ammissione in misura corrispondente alla sua quota di partecipazione e il difetto di tale presupposto, implicando l’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di un’impresa priva in parte di qualificazione, comporta l’inammissibilità dell’offerta (T.A.R. Liguria, sez. II 15 novembre 2012 n. 1448).
Ai fini dell’ammissione alla gara di un raggruppamento consortile o di un’A.T.I. occorre che già nella fase di offerta sia evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, trattandosi di obbligo costituente espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 09-05-2013, n. 739; Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2012 n. 4406)
La regola non può non valere poi anche per le A.T.I. costituende, che correttamente sono dunque tenute anch’esse ad indicare, già nella fase di ammissione alla gara, e dunque prima dell’aggiudicazione, le quote di partecipazione di ciascuna impresa al futuro raggruppamento e le quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell’appalto, ai fini della verifica della rispondenza della prestazione da eseguirsi ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa fatti valere secondo le relative corrispondenti percentuali.
L’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione oggetto dell’appalto, connotante l’istituto delle associazioni di imprese, non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto. Tanto al fine di evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti e per consentire alla stazione appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle imprese, indicate quali esecutrici a svolgere effettivamente le prestazioni pro quota (Cons. Stato Sez. V, 31-10-2012, n. 5565).
Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono, quindi, da accogliere in relazione alle censure formulate, con annullamento degli atti gravati e il conseguente titolo di parte ricorrente, classificatasi al secondo posto, ad ottenere l’aggiudicazione, previo il positivo espletamento delle verifiche di legge, e alla successiva stipula del contratto di appalto.
4) Quanto all’istanza risarcitoria, il Collegio rileva come non risulta sia nelle more intervenuta la stipula del contratto con l’ATI aggiudicataria, ma ha avuto luogo il “passaggio di cantiere” in data 3.10.2016.
La presente pronuncia di annullamento degli atti di gara pare appare, in realtà, completamente satisfattiva dell’interesse di parte ricorrente, escludendo un danno risarcibile per equivalente, in quanto, trattandosi di un servizio continuativo nel tempo, ben potrà l’amministrazione stipulare il contratto con il nuovo aggiudicatario per l’intera durata prevista nel bando di gara, così reintegrando completamente la parte ricorrente delle sue pretese e garantendo al contempo un adeguato contemperamento degli interessi coinvolti. Né, del resto, sono state indicate altre specifiche ragioni di danno risarcibile.
5) Per le suesposte ragioni il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno accolti nei termini di cui in motivazione, mentre va rigettata la domanda risarcitoria per equivalente.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale e quello per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati, e rigetta la domanda risarcitoria per equivalente.
Condanna il Comune di Galluccio, T.L.Z. Srl e Sele Ambiente S.r.l., al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.000,00, in ragione di euro 2.000,00 ciascuno, oltre alla rifusione pro quota del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere, Estensore

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