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VAIRANO PATENORA – Caso Di Nocera, pagherà solo De Luca. La Corte d’Appello: due sentenze con identica decisione, ma motivazioni diverse

VAIRANO PATENORA –   La Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale di Roma, sulla vicenda dell’attribuzione della qualifica di Dirigente all’avvocato Gaetano Di Nocera da parte del Comune di Vairano Patenora, nel decidere dei due atti di appello proposti dagli amministratori comunali dell’epoca – Visco, Zompa, Raffaele e De Luca – giunge alle stesse conclusioni, assoluzione degli appellanti, ma con diverse motivazioni. Con la prima sentenza, la n° 366/2013,  i Giudici hanno ritenuto di accogliere l’appello osservando che “l’inquadramento del Di Nocera a Dirigente rientrava tra le opzioni legittimamente praticabili dal Comune, in assenzadi previsioni ostative della legge, con conseguente esclusione di profili di antigiuridicità e di colpa grave nella scelta del Comune”.
Con la seconda sentenza, la n° 11/16, ,  i Giudici hanno ritenuto di accogliere l’appello  assolvendo gli amministratori (in verità tranne uno – De Luca – che ha depositato il ricorso fuori termine) specificando che gli stessi furono indotti in errore da ripetute interlocuzioni degli avvocati nominati tutte unicamente focalizzate ad indurre gli amministratori stessi alla adozione di delibere illegittime.
Delle due l’una anche se bisogna ricordare che il dispositivo di una sentenza è la conclusione logica ed è quella che realizza la portata imperativa del provvedimento.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello

composta dai seguenti Magistrati:

  Enzo Rotolo  Presidente
  Antonio Galeota Consigliere relatore
  Giuseppina Maio Consigliere
  Elena Tomassini  Consigliere
  Marco Smiroldo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sugli appelli iscritti ai n. 44791 e 45011 del registro di segreteria, proposti (il primo, n. 44791) dai signori MASSIMO VISCO, NICOLA RAFFAELE  e PASQUALE ZOMPA, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi, elettivamente domiciliati in Roma, via Alessandro III, n. 6 nonché (il secondo, n. 45011) dal signor DOMENICO DE LUCA, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Zannini, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico De Roberto n. 36 presso lo studio dell’Avv. Francesca Veroli, contro il Procuratore Regionale presso la Sezione Campania di questa Corte

avverso

la sentenza n. 1308/2012 della Sezione Giurisdizionale Campania di questa Corte, depositata il 4.9.2012 e notificata, sia con riferimento al primo appello (n. 44791), sia con riferimento al secondo appello  (n. 45011) il 18.10.2012;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 20.11.2015, con l’assistenza del segretario Lucia Bianco, il relatore, Cons. Antonio Galeota, il VPG Luisa De Petris e, per gli appellanti, gli avv.ti De Masi, Laudadio e  Zannini.

                                  FATTO      

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Campania di questa Corte ha condannato al pagamento, in favore del Comune di Vairano Patenora, della somma complessiva di € 90.749,32, oltre rivalutazione monetaria, i signori MASSIMO VISCO (Sindaco), NICOLA RAFFAELE, PASQUALE ZOMPA  e DOMENICO DE LUCA (Assessori),  da ripartirsi come segue: il 50% (€ 45.374,66) a carico di Massimo VISCO, il 30% (€ 27.224,80) a carico di Pasquale ZOMPA ed il 10% (€ 9.074,93) ciascuno a carico di Nicola RAFFAELE e Domenico DE LUCA. Tali somme sono state gravate di interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, oltre al pagamento, nei confronti dell’erario, delle spese di giustizia che sono state liquidate in euro 537,88.

La vicenda aveva riguardo al pagamento in favore del dipendente, avv. Gaetano Di Nocera, della complessiva somma sopra citata, data dalle differenze retributive di € 19.246,32, dalle differenze di posizione organizzativa per € 24.837,00 e dal bonus transattivo per € 43.666,00, concessi dalla Giunta comunale a seguito di conciliazione obbligatoria delle controversie di lavoro, concernenti l’inquadramento nella qualifica dirigenziale del dipendente citato, già vincitore di concorso interno per la copertura di un posto quale responsabile dell’ufficio legale – personale e vicesegretario con qualifica funzionale VIII.

Giova segnalare che già con sentenza n. 527/2010 della stessa Sezione Campania gli odierni appellanti hanno ricevuto condanna, pro quota, al risarcimento in favore del Comune di Vairano Patenora del complessivo importo di € 36.263,92, risultante dalla somma tra la prima rata del “bonus transattivo” erogata al dr. Di Nocera nel mese di dicembre 2007 (€ 21.666,66) e le differenze retributive corrisposte al medesimo dipendente comunale relativamente al periodo aprile 2007 – giugno 2008 (€ 14.597,26). Nell’atto introduttivo del giudizio si evidenziava, altresì, che di tale ulteriore erogazione di somme il requirente è stato posto a conoscenza a riscontro di apposita nota istruttoria inviata dall’Ufficio di Procura al Segretario Generale del Comune interessato, proprio a seguito della prefata sentenza ed in ragione della espressa riserva d’iniziativa formulata nel precedente atto di citazione per ogni altro nocumento derivante dalla medesima fattispecie (illegittimo inquadramento nella qualifica dirigenziale attribuito dall’Amministrazione comunale di Vairano Patenora all’avv. Gaetano Di Nocera, già vincitore di concorso interno per la copertura di un posto di responsabile dell’Ufficio legale-personale e vicesegretario VIII q.f.). Di tale ulteriore danno sono stati ritenuti responsabili i medesimi soggetti evocati nel precedente giudizio, per le ragioni evidenziate nell’atto di citazione introduttivo e positivamente scrutinate nella sentenza n. 527/2010 della Sezione territoriale, alle cui motivazioni il requirente si è richiamato, ritenendo di dover procedere nonostante tale pronuncia fosse stata gravata da appello, dando luogo alla sentenza (assolutoria) della Sezione I di appello di questa Corte n. 366/2013, sulla quale si ritornerà.

In occasione del precedente giudizio, i predetti erano stati convenuti e condannati in quanto mediante espressione di voto favorevole all’adozione della deliberazione di G.C. del Comune di Vairano Patenora n. 119 del 30.06.2006, era stata avallata la scelta di accogliere le pretese del dr. Gaetano Di Nocera, dipendente del Comune di Vairano Patenora (cat. D3 ex VIII q.f.) come responsabile dell’ufficio legale e personale–posizione di staff-vice segretario, che aveva chiesto l’inquadramento nella figura dirigenziale ai sensi della legge n. 27/1997, abolitiva della figura del procuratore legale ed unificativa delle carriere di avvocato e procuratore legale, indirizzando in tal senso la conciliazione (da svolgersi presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta ai sensi dell’art. 410 c.p.c.), nonché conferendo – sempre con la precitata delibera giuntale n. 119/2006 – il relativo potere all’avv. Ernesto De Angelis, incaricato di rappresentare l’Amministrazione comunale nel collegio di conciliazione.

La sentenza qui impugnata, dopo aver respinto l’istanza di integrazione del contraddittorio interposta dai convenuti nei confronti dei membri della successiva giunta comunale, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile per insindacabilità delle scelte discrezionali della P.A.; respingeva le eccezioni di nullità dell’atto di citazione per genericità ed indeterminatezza; respingeva l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello d’appello instaurato mediante l’impugnazione della sentenza n. 527/2010 di questa Sezione e statuiva come sopra.

Avverso la sentenza si gravano gli odierni appellanti per i seguenti motivi:

appello n. 44791 VISCO MASSIMO, RAFFAELE NICOLA  e ZOMPA PASQUALE:

  1. a)Error in procedendo et in iudicando – omesso esame di un punto decisivo della controversia- inammissibilità dell’atto di citazione, per avere i Giudici di prime cure respinto una eccezione di nullità dell’atto di citazione che non sarebbe stata formulata – a dire della sentenza ma non corrispondente al vero –  con la memoria difensiva degli interessati del 22.5.2012;
  2. b)Error in iudicando per inesistenza della colpa grave e della antigiuridicità, per essersi la sentenza impugnata supinamente richiamata al proprio precedente (sent. 527/2010) e basandosi sull’erroneo presupposto del dictum della Cassazione (sent. 5869/2005), in base alla quale, in realtà, non viene imposta al Comune un ruolo unico di avvocati municipali tutti inquadrati come dirigenti”, ma “non imporre” non vuol dire “vietare” come sembra avere inteso la sentenza impugnata;
  3. c)Error in iudicando per violazione dell’art. 1, c.1 l. 20/1994 in quanto la materia dell’organizzazione degli uffici legali degli enti locali postula una discrezionalità di scelte discrezionali tutte legittime e praticabili;
  4. d)Error in iudiando per difetto del nesso di causalità, in quanto l’inquadramento del dr Di Nocera non è avvenuto, come ha erroneamente ritenuto il Giudice territoriale, a seguito della delibera G.M. 119/2006 (con cui si nominavano i legali dell’ente nell’incarico di rappresentare lo stesso in sede di conciliazione, avente natura di atto dovuto, ma a seguito del verbale di conciliazione del Collegio del successivo 14.7.2006, avente valore di titolo esecutivo ex art. 66 d. lgs 165/2001. L’unico atto riferibile ai predetti è invece la successiva delibera 34/2007, di mera presa d’atto del suddetto verbale di conciliazione;
  5. e)Error in iudicando per inesistenza del danno, atteso che esso consegue ad una scelta discrezionale insindacabile nel merito;
  6. f)Error in iudicando per non imputabilità del danno agli appellanti per essere gli stessi nel periodo considerato dalla P.R.  (luglio 2008 – aprile 2010) cessati dalla carica;
  7. g)In subordine error in iudicando per violazione dell’art. 1, comma 1 bis l. 20/94, stanti i vantaggi ottenuti dalla nomina come dirigente dell’avv. Di Nocera per la complessiva riorganizzazione degli uffici comunali;
  8. h)In via ulteriormente subordinata, error in iudicando in ordine alla quantificazione del danno, per avere riconosciuto in capo agli appellanti l’importo di € 24.837 relativo a “differenze posizione organizzativa” che andava invece riconosciuto ai membri della successiva giunta, non essendo dovuta a seguito del verbale di conciliazione del luglio 2007, ma autonomamente determinata da questi ultimi;
  9. i)Error in udicando de iure in procedendo in ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio in ordine alla chiamata dei legali esterni rappresentanti del comune nel collegio di conciliazione.

Appello DE LUCA  (n. 45011):

  1. a)Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l’istanza di sospensione in attesa della sentenza di appello, poi sopravvenuta;
  2. b)Nullità dell’atto di citazione per mancata indicazione per ciascuno dei convenuti della condanna richiesta;
  3. c)Illogicità e insufficienza della motivazione in relazione alla posizione processuale dell’appellante.

Tutti gli appellanti chiedono, in via di estremo subordine, una ampia applicazione del potere riduttivo dell’addebito.

Come antecedente logico e fattuale, deve darsi conto che, in relazione alla precedente sentenza n. 527/2010, è intervenuta sentenza della Sezione I di appello n. 366/2013 che ha mandato assolti gli odierni appellanti in base alla considerazione secondo cui vi era assenza di colpa grave, sia in ragione di precedenti giurisprudenziali difformi dalla sentenza impugnata, sia in ragione del tenore letterale della norme richiamate, sia in quanto l’opzione dell’inquadramento del dr Di Nocera quale dirigente rientrava nel potere di disporre l’organizzazione più idonea dell’ente, non smentita dalla giurisprudenza (asseritamente contrastante) della Cassazione, di questa Corte e del Consiglio di Stato.

Con conclusioni depositate il 4.11.2015 la P.G. chiede che venga dichiarata l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal sig. DE LUCA ed il rigetto di tutti i motivi di gravame, argomentando, in particolare, che oggetto della presente controversia è appurare se sia stato vantaggioso o meno per l’ente locale (visto che non era obbligatorio) accettare che un dipendente, già assunto con qualifica direttiva, potesse essere nominato dirigente per il semplice fatto della sopravvenuta eliminazione ex lege dell’Albo dei procuratori legali, in assenza di un mutamento delle sue competenze e delle funzioni per le quali era stato assunto. A tale domanda retorica il P.G., sulla base degli atti, fornisce risposta negativa, anche alla luce dell’art. 97 della Cost. e di conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, contestando la sentenza della Sez. I di questa Corte n. 366/2013 e chiedendo la reiezione dell’appello.

Nella odierna pubblica udienza le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni.

In particolare, le Difese degli appellanti hanno richiamato conforme giurisprudenza, citata anche nella sentenza di assoluzione dei medesimi appellanti per la medesima fattispecie, ma per quota di danno diversa rispetto a quella oggi in controversia. Ritengono, altresì, i Difensori degli appellanti che questa Sezione possa e debba adeguatamente considerare la suesposta giurisprudenza, soprattutto se scaturente da Collegi di appello di questa Corte (viene citata altra sentenza della stessa Sezione I di appello n. 575 del 2012).

Secondo la rappresentante della P.G., la giurisprudenza citata dalla sentenza n. 366/2013 della Sez. I di questa Corte e richiamata dagli appellanti, appare isolata. All’uopo si richiama a difforme e maggioritaria giurisprudenza lavoristica, citata peraltro anche nelle conclusioni scritte. La rappresentante della P.G. fa riferimento alla sentenza della Cassazione 5869/2005, valorizzata anche dalle difese degli appellanti (ma a fini esimenti di responsabilità); da essa la P.G. desume decisive argomentazioni che corroborerebbero ulteriormente le ragioni della sentenza gravata, che ne ha riportato le esatte statuizioni in maniera più rispondente alla sua effettiva “ratio decidendi”, idonea a supportare la reiezione degli appelli che viene ribadita anche a conclusione del lungo, articolato intervento.

Dopo ulteriori interventi delle Parti, il Presidente dichiara che il giudizio passa in decisione.

DIRITTO

1)   Gli appelli vanno riuniti in rito ex art. 335 cpc in quanto indirizzati avverso la medesima sentenza.

2)   In via pregiudiziale, deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello interposto dal sig. DE LUCA DOMENICO, atteso che, contrariamente a quanto addotto nell’atto di impugnazione (ove si definisce la sentenza “non notificata”), il provvedimento giurisdizionale qui contrastato risulta essere stato ritualmente notificato in data 18.12.2012, mentre l’appello risulta essere stato spedito dall’appellante in data 21.1.2013.

La Procura generale ne ha eccepito la tardività in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 14.1.1994 n. 19, l’atto di appello deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza appellata o entro un anno dalla pubblicazione della stessa e, nei successivi trenta giorni, deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello, con la prova dell’avvenuta notifica.

In conformità alla pacifica giurisprudenza costituzionale (sent. n. 477/2002; 107/2004), il disposto contenuto nell’art. 1, comma 5, l. n. 19/1994 deve intendersi nel senso che, dalla data della effettiva notifica o ricezione della sentenza appellata, inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per proporre appello.

I termini di cui sopra sono perentori ed il loro decorso comporta, nella specie, l’inammissibilità dell’appello, essendo stato notificato l‘appello oltre i termini (brevi) sopra puntualizzati.

Per quanto attiene all’appello interposto dai signori VISCO, RAFFAELE  e ZOMPA valgano le considerazioni che seguono.

3)   In via pregiudiziale, questo Collegio si fa carico di valutare, seppure a ciò non richiesto con espresso motivo di appello, il rapporto processuale intercorrente tra il presente giudizio ed il giudizio già concluso con sentenza della Sezione I di appello di questa Corte n.  366/2013, riguardante gli stessi odierni appellanti ed anch’esso attinente alla nomina quale avvocato dirigente presso lo stesso ente locale del dr Di Nocera, onde qui valutarne i possibili effetti.

Ritiene il Collegio di dover valorizzare gli elementi di autonomia del presente giudizio rispetto a quelli, pur presenti, di (parziale e non vincolante) coincidenza.

In termini generali, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514-07).

Opera tuttavia nei limiti dell’accertamento della questione di fatto, non anche in relazione al delinearsi delle conseguenze giuridiche.

Nello specifico, mentre non vi è dubbio che vi sia, tra il presente giudizio, identità quanto ai soggetti ed alla causa petendi, è altrettanto indubbio che vi sia diversità in ordine al petitum.

In particolare, è decisivo osservare che nel presente giudizio l’Organo Requirente ha chiesto l’accertamento di responsabilità degli odierni appellanti ed il risarcimento del danno da questi cagionato al comune di Vairano Patenora, come può desumersi dalla stessa sentenza gravata “a riscontro di apposita nota istruttoria inviata dall’Ufficio di Procura al Segretario Generale del Comune interessato”, proprio a seguito della precedente sentenza poi riformata in appello “in ragione della espressa riserva d’iniziativa formulata nel precedente atto di citazione per ogni altro nocumento derivante dalla medesima fattispecie (illegittimo inquadramento nella qualifica dirigenziale attribuito dall’Amministrazione comunale di Vairano Patenora all’avv. Gaetano Di Nocera, già vincitore di concorso interno per la copertura di un posto di responsabile dell’Ufficio legale-personale e vicesegretario VIII q.f.).”

L’oggetto del presente giudizio è dunque il risarcimento di un danno specifico ed ulteriore che non era stato dedotto (né poteva esserlo) nel giudizio definitosi con la precedente sentenza; concernente il diverso aspetto della perseverante (e specifica) condotta (ipotizzata come illecita da Parte attrice) che ha dato luogo al diverso danno qui in discussione.

Il giudicato di cui alla sentenza 366/2013 della Sez. I di appello non può dunque avere in questa sede alcun effetto preclusivo di sorta, dal momento che il presente giudizio concerne un danno riconducibile alla protratta erogazione di spettanze economiche all’avv. Di Nocera, non oggetto del predetto  suddetto giudicato e, come tale, non deducibile in quel giudizio.

Del resto, gli stessi appellanti, seppure a fini esimenti di responsabilità, accedono alla presente motivazione nella parte del proprio appello in cui affermano testualmente (pag. 17, motivo n. 6) “… nel presente giudizio …, difetta il presupposto essenziale dl rapporto di servizio tra l’aprile 2008 e il luglio 2010. Da ciò deriva  la diversità della fattispecie rispetto a quella esaminata dalla Sezione regionale per la Campania e la non riferibilità ai convenuti delle condotte ritenute causative del danno attuale”.

4)   Ciò premesso, ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie, appare opportuno prendere le mosse da quanto ha stabilito la Corte Costituzionale in materia di accesso alle carriere dirigenziali presso enti pubblici.

Va anzitutto lumeggiato l’elemento oggettivo della presente fattispecie.

Secondo la costante giurisprudenza del Giudice delle leggi, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009).

Tale rigorosa lettura è stata, da ultimo, ribadita dalla Consulta con la sentenza n. 37/2015.

Non v’è dubbio, quindi, che il pubblico concorso, quale modalità ordinaria di reclutamento del personale, debba connotare il modus operandi degli enti pubblici (anche di quelli locali, come espressamente statuito dall’art. 89 del TUEL), in special modo per figure munite di professionalità superiore in quanto addette a funzioni di particolare responsabilità.

Muovendo, quindi, dall’assunto che l’avv. Di Nocera fosse anzitutto un pubblico dipendente, che le distinzioni, quanto a mansioni, tra avvocato dirigente e avvocato funzionario sono nette e che l’attribuzione della qualifica dirigenziale non rappresenta una mera progressione di carriera (progressione che non può essere ancorata ad un dettato legislativo – la abrogazione ex lege 27/97 di ogni distinzione tra procuratore legale e avvocato –  del tutto estrinseco alla concreta fattispecie, attenendo al diverso aspetto dell’ordinamento della professione forense), con conseguente applicazione della disciplina sul pubblico impiego, ne deriva che l’accesso del predetto a un’area o fascia funzionale superiore presupponeva necessariamente un concorso pubblico o una pubblica selezione aperta anche alla partecipazione di candidati esterni, non potendo dunque bastare il superamento di un concorso di accesso iniziale per poter passare, senza avere superato una apposita procedura concorsuale, in un ruolo diverso.

In sostanza, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 218/02, l’inquadramento automatico nella qualifica dirigenziale dell’avv. Di Nocera ha contrastato frontalmente con il principio costituzionale dell’accesso ai pubblici impieghi, e alla qualifica dirigenziale, mediante concorso, ed era per questo da reputarsi illegittimo per violazione dell’art. 97, comma 3, Cost. e dell’art. 28 del d. lgs. n. 165/01.

Sul punto si conviene con quanto affermato, da ultimo nella pubblica udienza, dalla rappresentante della Procura Generale che ha fornito, alla luce della giurisprudenza del Giudice delle leggi sopra esposta, una lettura più corretta e “costituzionalmente orientata” della sentenza della Cassazione  n. 5869/2005, soprattutto nella parte in cui afferma che “Deve allora considerarsi che nella (non contestata) organizzazione del personale dell’Amministrazione comunale la differenza essenziale tra le mansioni di avvocato dirigente e quelle di avvocato funzionario è risultata essere strettamente ed indefettibilmente legata al fatto che il primo ha superato un concorso per avvocato dirigente ed il secondo un concorso per procuratore legale funzionario. Tale effettuata valutazione comparativa – che è del tutto coerente con il canone del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che appunto predica il principio del concorso pubblico (cfr. C. Cost. n. 205 del 2004, n. 34 del 2004, nn. 194 e 373 del 2002; nonché, con riferimento proprio ad un’ipotesi di accesso alla qualifica dirigenziale, C. cost. n. 274 del 2003) – deve indurre a ritenere che l’avvocato dirigente abbia una professionalità più elevata di quella dell’avvocato funzionario e quindi tratti gli affari legali dell’Amministrazione comunale con maggiore competenza. Del resto la normativa contrattuale applicabile nella specie (art. 41 c.c.n.l. dirigenti enti locali del 1994, secondo il tenore pacificamente ritenuto dalle parti) richiedeva, per le funzioni dirigenziali non comportanti la direzione di strutture, un’attività di “alta specializzazione”; la quale, nel caso dell’Avvocatura municipale, è verificata dal superamento del concorso per avvocato-dirigente. Questa differenza (la verificata “alta specializzazione” del professionista) – che già permaneva al passaggio del funzionario dall’albo dei procuratori legali a quello degli avvocati per anzianità professionale -continua a permanere anche allorché tale passaggio è avvenuto ex lege in forza della richiamata riforma legislativa. Correttamente pertanto la sentenza impugnata osserva che “nel modo di espletare tali incarichi (i.e. gli affari legali dell’Amministrazione comunale) infatti, oggi, come nella vigenza della vecchia legge professionale forense, si possono rinvenire caratteristiche particolari equivalenti a quelle previste per lo svolgimento delle funzioni di direzione”.

In sintesi, nel lavoro pubblico privatizzato ed in riferimento al rapporto di impiego degli avvocati “interni” dipendenti di enti pubblici, il “modo” di espletare mansioni contenutisticamente assimilabili, derivante dal superamento di una valutazione selettiva concorsuale, costituisce sufficiente elemento differenziale per l’attribuzione (di diverse qualifiche e) di distinti trattamenti retributivi”.

Per quanto sopra appare evidente che gli appellanti non abbiano oggettivamente rispettato i principi, di rango costituzionale, posti a presidio della buona amministrazione dalla nostra Carta (artt. 97 e 98), nonché della normativa primaria (l. 165/2001).

In particolare, come si è visto, non può invocarsi giurisprudenza difforme (escludendo, ovviamente, quella contabile qui contrastata) appena si consideri che la giurisprudenza costituzionale è stata, invece, uniforme, lineare e compatta sul punto, al pari di quella del giudice della nomofilachia e di quello amministrativo (vedi ex plurimis: , Cons. di Stato, sentt. 6336/2009, 7234/2009, 4380/2014 e Cons. Giust. Amm. Reg. siciliana 280/2014).

A fronte di tale conforme giurisprudenza, la sentenza del Consiglio di Stato n. 561/2009 evidenziata dagli appellanti a supporto delle proprie argomentazioni, aveva riguardo al giudizio di ottemperanza – quindi con il vincolo di un “decisum” già posto in essere in altra sede giurisdizionale – in esito, peraltro, alla già menzionata sentenza – che appare isolata o comunque assolutamente minoritaria – del Tribunale di Napoli, n. 1362 del 4 marzo 2003, a sua volta citata.

5)   Va ora analizzato l’elemento soggettivo della fattispecie, e, in particolare, la sussistenza di colpa grave in capo agli odierni appellanti.

Su tale aspetto, una indagine approfondita delle emergenze documentali porta il Collegio ad escludere i connotati della gravità della condotta (pur sempre colposa), posta in essere dagli appellanti.

Invero, ritiene il Collegio che la sequenza procedimentale che ha portato all’esborso del quantum non dovuto all’avv. Di Nocera, come desumibile dagli atti di causa, valorizzi, a fini esimenti di colpa grave, un ruolo centrale svolto dagli avvocati (Stelluto e De Angelis) scelti dall’ente locale quali propri rappresentanti all’interno del collegio di conciliazione.

Orbene, se appare ragionevole ritenere che le scelte operative poste in essere dagli appellanti, nella loro qualità di amministratori del comune di Vairano Patenora, siano state consapevoli, non può revocarsi in dubbio che a tali scelte essi siano stati indotti da ripetute interlocuzioni dei suddetti professionisti tutte univocamente focalizzate ad indurre gli amministratori stessi alla adozione delle delibere illegittime sopra menzionate.

Dagli atti, infatti, risulta che “con atto giuntale n. 23 del 07.02.2006 si è dunque provveduto a nominare il vice-sindaco quale rappresentante dell’amministrazione interno al collegio di conciliazione e l’avv. Giuseppe Stellato, professionista esterno, quale soggetto munito di poteri conciliativi innanzi al medesimo collegio (cfr. all. n. 4 al fascicolo di Procura).Con nota datata 23.06.2006 l’avv. Stellato comunicava al Sindaco del Comune di Vairano Patenora l’esito del tentativo di conciliazione svoltosi il 20.06.2006, in cui –esponeva il professionista– la riunione era stata rinviata alla data del 14.07.2006 al fine di pervenire, nel frattempo, ad un accordo transattivo tra l’ente comunale e l’avv. Di Nocera, avente ad oggetto l’attribuzione della richiesta qualifica funzionale e di una cifra simbolica a titolo di arretrati retributivi, secondo la volontà già espressa all’interno dell’Amministrazione comunale. Inoltre, l’avv. Stellato chiedeva che la delibera giuntale di conferimento dell’incarico n. 23/2006 (sopra riportata) venisse modificata nel senso di estendere l’incarico stesso anche all’avv. Ernesto De Angelis, che aveva presenziato quale delegato dell’avv. Stellato al predetto primo tentativo di conciliazione tenutosi il 20.06.2006, secondo quanto richiesto dal presidente del collegio. Con atto giuntale n. 119 del 30.06.2006 (approvato previa relazione sindacale del dr. Massimo VISCO, con votazione favorevole unanime degli assessori presenti Pasquale ZOMPA, Nicola RAFFAELE  e Domenico DE LUCA) si dava luogo alla modifica della delibera n. 23/2006 nel senso richiesto dall’avv. Stellato –la cui nota datata 23.06.2006 veniva espressamente richiamata nella premessa– di modo che si conferiva incarico di esercizio del potere conciliativo, comprensivo anche del potere decisionale, innanzi al collegio di conciliazione anche all’avv. Ernesto De Angelis.

In data 07.07.2006 ‘nella Casa Comunale di Vairano Patenora le parti e i loro rappresentanti tenevano una riunione nel corso della quale il dipendente reiterava le proprie richieste e depositava, relativamente agli arretrati, appositi conteggi per un totale di € 470.048,77, il Comune riconosceva il richiesto inquadramento e offriva, per quanto atteneva gli arretrati, a stralcio di ogni dovuto, la somma totale di € 30.000,00’; non raggiunto un accordo, veniva delegato l’avv. De Angelis per formulare una proposta definitiva (cfr. punto n. 6 della premessa alla proposta di delibera di giunta comunale n. 50 del 28.08.2006, all. n. 10 al fascicolo di Procura).

Il 14.07.2006 presso la D.P.L. – S.P.L. di Caserta si riuniva il Collegio di Conciliazione, costituito ai sensi degli artt. 63 e segg. del d.lgs. 165/2001, e veniva concluso, con il significativo apporto dell’avv. Ernesto De Angelis munito del potere conciliativo e decisionale per espresso incarico dell’Amministrazione comunale di Vairano Patenora, quanto segue: riconoscimento giuridico ed economico della qualifica dirigenziale all’avv. Di Nocera a decorrere dalla data dell’istanza e cioè dal 23.11.2005; versamento all’istante della somma di € 65.000 a titolo di bonus transattivo, da corrispondere in tre rate annuali di € 21.666, 66 entro il 30 giugno degli anni 2007, 2008, 2009, a tacitazione e saldo di ogni ulteriore pretesa con rinuncia dell’avv. Di Nocera a qualsiasi ulteriore ricorso sull’oggetto della controversia; impegno ad emettere delibera di Giunta Comunale di presa d’atto del verbale di conciliazione (del 14.07.2006) con la nuova pianta organica ed il nuovo piano triennale delle assunzioni, entro il 30.09.2006; corresponsione al dipendente delle differenze retributive e di posizione maturate dal 23.11.2005 entro il 31.01.2007 (cfr. all. n. 8 al fascicolo di Procura).

Nella nota a firma degli avvocati Stellato e De Angelis, pervenuta al protocollo dell’ente in data 20.07.2006 al n. 6716, si comunicava al Sindaco la definizione del tentativo di conciliazione, evidenziandosi che ‘In sostanza, come da accordi precedentemente presi, veniva riconosciuto al dipendente avv. Di Nocera la fondatezza giuridica dell’oggetto con riconoscimento giuridico ed economico della qualifica dirigenziale a decorrere dal 23.11.2005’.

Non può revocarsi in dubbio che, ove i suddetti professionisti avessero interloquito con gli amministratori, esponendo (anche essi, al pari di quanto già fatto dal segretario generale) le insormontabili difficoltà giuridiche di un inquadramento dirigenziale del professionista già assunto in qualità di funzionario, ben difficilmente sarebbe stato possibile, in un quadro di conforme e coerente convergenza di pareri, dare luogo alla sequenza procedimentale illecita qui esaminata.

Ne deriva, conclusivamente, che la colpa degli odierni appellanti non assume i connotati della gravità, come previsti dalla normativa in materia di responsabilità finanziarie e per tale assorbente considerazione gli appelli dei signori MASSIMO VISCO, NICOLA RAFFAELE  e PASQUALE ZOMPA devono essere accolti.

Ogni ulteriore e diverso motivo non espressamente qui affrontato deve ritenersi assorbito da quanto sopra motivato.

Le spese  legali non possono essere rimborsate (incombendo a questo Giudice sia la quantificazione dell’eventuale rimborso, sia la sua stessa spettanza), stante la evidente accessorietà della decisione sulle spese rispetto alla decisione sulla responsabilità, atteso, altresì, che  il proscioglimento nel merito dei predetti appellanti non è stato “pieno” e non ha fatto venire meno il danno e la antigiuridicità delle condotte, pur se tale antigiuridicità, per le suesposte motivazioni, non ha raggiunto, quanto all’elemento soggettivo,  il grado di gravità richiesto dalla normativa in materia di responsabilità finanziarie.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI – III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta,

dichiara inammissibile l’appello n. 45011 del signor DE LUCA DOMENICO ;

accoglie l’appello n. 44791 di VISCO MASSIMO, RAFFAELE NICOLA  e ZOMPA PASQUALE, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, tutti avverso la sentenza 1308/2012 della Sezione Campania di questa Corte.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 20  e del  27 novembre 2015.

IL RELATORE                                          IL PRESIDENTE

(F.to Antonio Galeota)                                 (F.to Enzo Rotolo)

 

————————————————————————————————————-

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 366 2013 RESPONSABILITA 11/06/2013

 

 

  REPUBBLICA  ITALIANA                366/2013/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI                                     Presidente

Dott. Mauro OREFICE                                    Consigliere

Dott. Rita LORETO                                      Consigliere relatore

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA            Consigliere

Dott. Massimo DI STEFANO                        Consigliere

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello, iscritti ai nn. 37783 e 38627 del Registro di Segreteria, promossi da:

– (37783): Massimo VISCO, Nicola RAFFAELE e Pasquale ZOMPA, rappresentati e difesi dagli Avvocati Felice Laudadio, Ferdinando Scotto e Roberto De Masi, elettivamente domiciliati presso di loro in Roma, Via Alessandro III n. 6;

– (38627): Domenico DE LUCA, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Zannini, con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico De Roberto n. 36, presso lo studio dell’Avv. Francesca Veroli;

 avverso la sentenza n. 527/2010 in data 26.03.2010 della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Campania;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 ottobre 2012, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avvocato Roberto De Masi in rappresentanza degli appellanti VISCO, RAFFAELE e ZOMPA, e l’Avv. Carlo Zannini per DE LUCA, nonchè il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Cinthia Pinotti;

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania ha condannato al pagamento, in favore del Comune di Vairano Patenora, della complessiva somma di euro 36.263,92, variamente ripartita in relazione alle rispettive condotte causali, i signori Massimo VISCO, Pasquale ZOMPA, Nicola RAFFAELE e Domenico DE LUCA, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per avere gli stessi, in qualità, rispettivamente, di Sindaco  e di Assessori del predetto Comune, proceduto ad un illegittimo inquadramento nel ruolo dirigenziale di un dipendente dell’ente locale, signor Gaetano Di Nocera,  appartenente alla ottava qualifica funzionale con compiti di responsabile dell’Ufficio legale dell’ente medesimo.

Risulta infatti dagli atti di causa che il Comune, con delibera di Giunta n. 119 del 30 giugno 2006, adottata con il voto favorevole degli odierni appellanti, provvedeva ad accogliere l’istanza di inquadramento nella qualifica dirigenziale avanzata dal signor Di Nocera ai sensi della legge n. 27/1997, la quale aveva abolito la figura del procuratore legale ed unificato le carriere di avvocato e procuratore legale. Si provvedeva pertanto con la delibera citata, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione che si concludeva in senso favorevole per l’interessato, all’inquadramento del Di Nocera nella qualifica dirigenziale ed ad attribuire il connesso trattamento retributivo.

Il danno subito dal Comune per tale vicenda veniva individuato nella differenza retributiva tra quanto complessivamente percepito con la qualifica dirigenziale e quanto, invece, sarebbe spettato all’Avv. Di Nocera sulla base della sua qualifica di avvocato funzionario, nonché quanto erogato come prima rata a titolo di “bonus transattivo”,  per un totale di euro 36.263,92.

Avverso la sentenza di condanna hanno interposto appello i convenuti, adducendo la legittimità del provvedimento di inquadramento, l’esclusione del nesso causale e della colpa grave, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei legali incaricati dall’Ente di portare a termine la procedura conciliativa.

Il Procuratore Generale, con atto conclusionale depositato  il 26 ottobre 2010, ha ritenuto infondati i motivi di appello prodotti. In particolare, ha sostenuto come non sia condivisibile l’asserita legittimità del provvedimento di inquadramento, dal momento che lo stesso si pone in contrasto con la pacifica giurisprudenza della Cassazione, Sezione Lavoro, la quale ha chiarito che la legge n. 27 del 1997, disponendo l’abolizione dell’albo dei procuratori legali e prescrivendo che “il termine di procuratore legale si intende sostituito con il termine di avvocato”, non ha tuttavia comportato alcun automatismo, per cui i funzionari di VIII livello, una volta divenuti avvocati ex lege, non hanno diritto, per ciò solo, alla qualifica di dirigenti dell’Amministrazione comunale, dal momento che l’accesso alle qualifiche dirigenziali è consentito solo previo superamento della relativa procedura concorsuale. Nella specie, peraltro, l’inquadramento in questione non risulta essere stato preceduto da un formale atto deliberativo che consacrasse la scelta dell’ente di creare al suo interno un ruolo dirigenziale.

Né può sostenersi, al pari degli appellanti, che l’attribuzione della qualifica dirigenziale sarebbe avvenuta non con la delibera giuntale n. 119 del 30 giugno 2006, bensì con il verbale di conciliazione datato 14 luglio 2006, atteso che tale verbale si limita ad eseguire quanto già deliberato dalla Giunta, peraltro all’unanimità, nella seduta del 30 giugno 2006.

Quanto al requisito della colpa grave, il Procuratore Generale ricorda che già in una precedente riunione di Giunta del 22 dicembre 2005 il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, aveva prodotto specifica relazione con la quale evidenziava che, nella specie, non poteva farsi luogo ad un automatismo dirigenziale e che non era opportuno definire, in sede di conciliazione, la questione in maniera favorevole per il ricorrente.

In ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei legali incaricati di portare a termine la procedura conciliativa, il Procuratore generale sottolinea che tali professionisti hanno avuto nella vicenda un ruolo meramente esecutivo della volontà del Comune.

Con successive memorie depositate il giorno 2 ed il giorno 20 marzo 2012, gli appellanti hanno ribadito le proprie posizioni.

Alla odierna pubblica udienza del 5 ottobre 2012, udito il Consigliere relatore, l’Avv. Roberto De Masi, in difesa degli appellanti VISCO, RAFFAELE e ZOMPA, ha insistito diffusamente sulla mancanza di responsabilità degli assistiti, sia per la discrezionalità che veniva riconosciuta agli enti locali dalla legge n. 27/97 nel procedere all’inquadramento degli Avvocati; sia perché la relazione del Segretario comunale, che si esprimeva in senso contrario all’inquadramento, si limitava a formulare una valutazione di mera opportunità. Il patrono ha pertanto chiesto l’assoluzione degli appellanti e, in subordine, la valutazione dei vantaggi conseguiti dall’Ente a seguito dell’inquadramento dirigenziale del signor Di Nocera e, da ultimo, l’applicazione del potere riduttivo.

L’Avv. Zannini per il signor DE LUCA ha messo in luce la posizione del tutto particolare del suo assistito, ritenuto responsabile per aver partecipato alla Delibera di Giunta n. 119/2006, con la quale veniva esteso anche all’Avv. De Angelis il mandato, già conferito all’Avv. Stellato, a fini conciliativi della controversia. A tal riguardo il difensore sottolinea la legittimità dell’operato della Giunta, e dunque del DE LUCA, nella vicenda.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Cinthia Pinotti, ha precisato che la colpevolezza degli appellanti scaturisce dall’aver agito in difformità da quanto rappresentato dal Segretario generale del Comune sulla base di una normativa che, seppure consente ampi spazi di discrezionalità, tuttavia non prescinde dal ricorso alla procedura concorsuale per l’inquadramento dirigenziale di cui si discute.

Considerato in

DIRITTO

Gli appelli vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo proposti entrambi avverso la medesima sentenza.

Con la sentenza impugnata gli odierni appellanti sono stati condannati al risarcimento del danno che sarebbe derivato all’Ente dall’inquadramento del Responsabile dell’ufficio legale dell’ente medesimo nella qualifica dirigenziale; tale inquadramento era stato disposto a seguito di transazione conclusa innanzi al Giudice del lavoro, transazione che impegnava il Comune a modificare il Regolamento organico del personale e successivamente ad inquadrare il dipendente nella qualifica dirigenziale.

Al riguardo hanno sostenuto i primi giudici che la modifica introdotta dalla legge 24 febbraio 1997 n. 27, che ha abolito la distinzione tra procuratore legale e avvocato sopprimendo l’albo dei procuratori legali e prevedendo che i procuratori legali già iscritti in tale Albo fossero iscritti d’ufficio nell’Albo degli avvocati, non ha comportato alcun automatismo, per cui i funzionari di VIII livello, divenuti avvocati ex lege, non hanno diritto per ciò solo alla qualifica di dirigenti dell’Amministrazione comunale.

La Sezione ha già esaminato tale tematica in precedenti giudizi (cfr. sent. 575/2012/A), ed ha avuto modo di rilevare, invero, che vi sono plurimi arresti giurisprudenziali, tanto del Giudice civile del lavoro ( Trib. Napoli, sent. 4 marzo 2003, n. 1392 citata anche dal primo giudice) che del Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, 2 febbraio 2009, n. 561) i quali affermano proprio il contrario, e cioè il diritto degli avvocati di ente pubblico, di qualifica direttiva, ad essere inquadrati nella dirigenza, proprio (e solamente) in virtù dell’entrata in vigore della L. n. 25/1997, che aveva unificato le figure professionali di avvocato e di procuratore legale. Anzi, è plausibile che l’Avv. Di Nocera abbia dato l’avvio al previo tentativo di conciliazione della lite con l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., proprio a seguito di alcune di tali pronunzie, i cui principi riteneva potessero essergli estesi.

E tale circostanza, evidentemente, rileva anche in punto di sussistenza dell’illiceità del comportamento e della stessa colpa grave in capo ai soggetti agenti: non è del tutto irragionevole che il Sindaco e gli Assessori competenti del Comune abbiano ritenuto opportuno aderire al tentativo di conciliazione al fine di evitare gli ulteriori aggravi economici di una soccombenza in giudizio, ritenuta probabile (a ragione o a torto, ma non infondatamente), per di più in presenza di una norma di legge che consente anche alle pubbliche amministrazioni la transazione giudiziale, anzi incentiva tale strumento.

Com’è noto, gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001 hanno innovato gli artt. 410 e segg. del c.p.c., prevedendo che la causa di lavoro sia obbligatoriamente preceduta da un tentativo di conciliazione dinanzi ad un collegio istituito presso la Direzione provinciale del lavoro; se non si raggiunge l’accordo tra le parti e viene proposto ricorso da parte del dipendente pubblico, è previsto un ulteriore tentativo di conciliazione, su impulso dello stesso giudice del lavoro, ex art. 420 c.p.c. (art. 65, comma 3 e art. 66, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 165/2001).

In particolare, per quel che nella presente sede maggiormente rileva, recita la norma di cui all’art. 66, comma 8, nel testo vigente all’epoca dei fatti in esame: “La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa”.

Sembra non inutile aggiungere che i principi normativi di cui innanzi sono stati modificati proprio di recente, ad opera dell’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha dettato una nuova disciplina della conciliazione della lite in campo contenzioso giuslavoristico. Più in particolare, sono stati abrogati gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001  (art. 31, comma 9) e riscritti, tra gli altri, gli artt. 410 e 420 c.p.c. Recita l’attuale testo dell’art. 410, ultimo comma c.p.c.: “La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave”.  Si tratta di un principio, a tutta evidenza, ben diverso dal precedente.

In ogni caso, al tempo dei fatti di causa vigeva la norma che sanciva, tout court, l’irresponsabilità in sede contabile per i casi di conciliazione di una lite di lavoro. Il principio è chiaro, ed è perfettamente applicabile al caso di specie.

   Né varrebbe qui replicare che la soluzione della conciliazione giudiziale non è strumento idoneo a superare, sempre e comunque, una prescrizione di legge.

Ed infatti, nel caso che ne occupa non è sostenibile che il limite delle norme imperative sia stato superato: se la conciliazione era possibile in quella contingenza, e se l’accordo prodotto è stato in qualche modo proficuo per l’ente (che ha evitato in larga misura il pagamento degli arretrati), non potrebbe non operare la clausola dell’abrogato articolo 66, comma 8. Diversamente opinando, la norma in questione non avrebbe mai potuto trovare concreta applicazione.

D’altronde, anche la lettura testuale della sentenza della Cassazione civile – Sezione lavoro n. 5869 del 17.03.2005, richiamata dai primi giudici, chiarisce che in realtà la Suprema Corte enuncia il principio che la riforma introdotta nella legge n. 27 del 1997 non imponeva, né impone, all’Amministrazione comunale di avere un unico ruolo di avvocati municipali, tutti inquadrati come dirigenti: ebbene, il “non imporre” indica una situazione nettamente differenziata e non riconducibile al “vietare”, presupponendo più opzioni, parimenti legittime, di natura latamente discrezionale afferenti l’esercizio di potestà organizzatoria, in ordine alla determinazione delle più efficienti ed adeguate modalità di organizzazione degli uffici legali.

Non vi è, pertanto, un indirizzo univoco, vincolante in un senso anziché nell’altro le scelte organizzative dell’Ente locale, bensì un’ampia sfera di autonoma e discrezionale valutazione, com’è peraltro confermato dalla pluralità di soluzioni praticate dagli Enti locali nel settore dell’Avvocatura e degli uffici legali.

Parimenti non può essere attribuita portata preclusiva del disposto inquadramento alla decisione n. 6336/2009 del Consiglio di Stato – Sezione V. Anche tale decisione, infatti, si limita a rilevare che l’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 non impone al datore di lavoro pubblico di adottare una organizzazione degli uffici tale da individuare nell’ufficio legale una struttura necessariamente apicale, del tutto autonoma: “la decisione di conferire natura apicale all’ufficio legale non è l’unica perseguibile. Tale scelta (fra ufficio apicale e sub apicale), ampiamente discrezionale, dipende dalla quantità e qualità del contenzioso dell’Ente e delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale “.

La giurisprudenza è pertanto univoca nel definire in termini di ampia discrezionalità la scelta organizzativa dell’Ente locale in materia di uffici legali, ivi compresa la natura apicale dei medesimi.

Venendo al caso di specie, osserva il Collegio che l’inquadramento dirigenziale dell’Avv. Di Nocera – peraltro posto in essere all’esito di procedura di conciliazione – rientrava tra le opzioni legittimamente praticabili dal Comune, in assenza di previsioni ostative della legge, con conseguente esclusione di profili di antigiuridicità e di colpa grave nella scelta del Comune.

    Anche il riferimento alla relazione del Segretario Generale dell’ente, prodotta in occasione della riunione del 22 dicembre 2005, non appare elemento decisivo ad affermare la colpevolezza degli appellanti.

Si osserva infatti che nella propria relazione il Segretario generale non esprime una preclusione all’inquadramento richiesto, ma formula una valutazione di mera opportunità rispetto all’istituzione di una figura dirigenziale nell’ambito dell’Ufficio legale, ponendo, correttamente, quale condizione, l’esigenza di “aggiustamenti propedeutici”, individuati in “un apposito atto di modifica in pianta organica” che, nella specie, è puntualmente intervenuto con del. n. 34 del 21.02.2007.

In conclusione, è solo con il verbale del Collegio di conciliazione datato 14.07.2006 che si perviene all’accoglimento – parziale – della domanda, al quale l’ente darà esecuzione con atto giuntale n. 34 del 21.02.2007, previo parere reso dagli avvocati esterni Stellato e De Angelis, incaricati dal Comune di rappresentare l’ente nel tentativo di conciliazione; parere attestante l’indiscusso vantaggio per l’Ente di evitare il giudizio e inutili aggravi di spesa data “la fondatezza giuridica della controversia”.

Tale delibera, pertanto, si pone come atto dovuto rispetto alla decisione del Collegio di conciliazione.

In conclusione, stante il difetto di colpa grave in capo agli appellanti, il gravame proposto merita accoglimento, con conseguente riforma dell’impugnata decisione di primo grado e assoluzione degli appellanti dai relativi addebiti.

E’ infine, necessario provvedere alla liquidazione delle spese legali a favore degli appellanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis della legge n. 639/1996: norma che, appunto, prevede il ristoro delle spese legali da parte dell’amministrazione di appartenenza, nel caso di definitivo proscioglimento nel merito e la cui portata è stata precisata prima dall’art. 10 bis, comma 10 del D.L. n. 203/2005, conv. con legge n. 248/2005 e, da ultimo, dall’art. 17, comma 30 quinquies del D.L. n. 78/2009, conv. con legge 3.08.2009, n. 102, secondo cui: Le disposizioni dell’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 23.10.1996 n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.1996 n. 639, e dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25.03.1997 n. 57 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ammontare degli onorari spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate dall’amministrazione di appartenenza”.

Nella fattispecie, le spese su dette vengono da questo Collegio liquidate in euro 1.000,00 per ciascun appellante, per complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 527/2010 emessa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania in data 26.03.2010,

– ACCOGLIE  gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, assolve i signori Massimo VISCO, Pasquale ZOMPA, Nicola RAFFAELE e Domenico DE LUCA dalla domanda attrice;

– LIQUIDA l’ammontare degli onorari spettanti alla difesa dei prosciolti in euro 1.000,00 per ciascun appellante, per complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5.10.2012.

L’Estensore                                            Il Presidente

F.to Rita LORETO                                F.to Piera MAGGI

Depositata in Segreteria l’11 giugno 2013

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Massimo Biagi

 

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