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Luigi Imperadore, anima del gruppo Termotetti

PIEDIMONTE MATESE / GIOIA SANNITICA – Scandalo rifiuti, ecco perchè Imperadore è ancora agli arresti domiciliari

PIEDIMONTE MATESE / GIOIA SANNITICA – I giudici del riesame di Napoli hanno analizzato l’impianto accusatorio mosso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere  contro Luigi Imperadore, anima del gruppo Termotetti e ritenuto dall’accusa come organizzatore di  un sistema criminale capace di indirizzare le gare di appalto in favore della sua azienda. Luigi Imperadore e il suo braccio destro, Francesco Raucci, scrivono i giudici partenopei, agivano per trarre  arricchimento personale.
Il Collegio, riconoscendo che l’intero compendio indiziario offre uno spaccato sul sistema di corruttela che ha investito il Comune di Piedimonte Matese  ed  ha caratterizzato la gara di appalto svolta nell’anno 2013 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Emerge, inoltre, con assoluta certezza il coinvolgimento nell’illecito sviluppo della gara del ricorrente IMPERADORE ; questi infatti viene indicato dal coindagato Raucci come suo esclusivo referente per conto della ditta Termotetti. Le numerose convesazioni telefoniche captate confermano, poi, la riconducibilità anche all’Imperadore delle condotte poste in essere dal Raucci: le sue continue ingerenze nell’attività amminstrativa del Comune di Piedimonte finalizzate a deviare l’esito di una gara in favore della ditta Termotetti. Da un attento esame delle varie fasi della gara, scrivono I giudici del riesame, con l’aiuto di un consulente, l’accusa individuava una serie di irregolarità, delle quali solo alcune appaiono significative in quanto chiari indici rivelatori di un accordo collusivo tra il Sindaco ed altri funzionari comunali e la ditta Termotetti.
La prima irregolarità è rappresentata dal fatto che, di fronte ad una palese anomalia del contenuto del bando di gara il Responsabile del procedimento – indagato TERRERI non annulla il bando ma lo rettifica, inserendo nel nuovo bando requisiti facenti parte dell’offerta tecnica che prima non erano previsti.
Tra essi importante è il requisito delle ” varianti migliorative consistenti nella messa a disposizione di impianti fissi e mobili da ubicarsi sul territorio comunale, presidiati da idoneo personale tecnico a servizio della cittadinanza per il conferimento volontario dei materiali recuperabili da parte delle utenze domestiche e non. In altre parole il bando prevedeva la realizzazione di una isola ecologica ove far confluire i rifiuti destinati al riciclo e per tale innovazione prevedeva per esso un punteggio elevato (fino ad otto punti).
Per comprendere la portata di questa modifica si rende necessario considerarre che la ditta Termotetti è sorta e si è fortemente estesa proprio nel settore edilizio ed è pertanto in possesso della strumentazione tecnica necessaria per la realizzazione di un’isola ecologica, mentre  tale innovativa   proposta  risulterebbe  certamente  onerosa per  tutte le altre ditte già affermate nel settore dei rifiuti ed in possesso della sola strumentazione richiesta per farela raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
Ma il Comune di Piedimonte Matese era già in possesso di un’isola ecologica, tant’è che la ditta Tennotetti tra le varie proposte  indicate nell’offerta tecnica inseriva anche i lavori di ristrutturazione e manutenzione della preesistente isola ecologica – lavori che di fatto non sono stati eseguiti. Inoltre occorre precisare che la normativa ambientale prevede e disciplina l’isola ecologica come strumento di incentivazione della raccolta differenziata da parte dei privati ma non impone la previsione nelle gare di appalto di un siffatto requisito a carico e spese della ditta appaltatrice.
Rafforza, poi , il carattere sospetto di questo requisito la circostanza che in concreto la ditta Termotetti indicava nell’offerta tecnica la realizzazione di un’isola ecologica da effettuarsi su un’area sita in zona Macello, area che era già nella disponibilità della Termotetti Costruzioni s.r.l. poi data in locazione alla Termotetti s.a.s. – si ricordi che il RAUCCI riconosceva che le due società erano di fatto una unica ditta con unica sede, uffici e strumentazione.
Inoltre -precisano i giudici del riesame di Napoli – è del tutto inaccettabile che un soggetto legato ad una delle ditte partecipanti alla gara possa partecipare alla formazione del bando di gara, dall’altro sicuramente inverosimile che lo scopo sotteso a tale partecipazione fosse solo la  volontà  di  trasferire  a  soggetti inesperti la propri a esperienza tecnica. Al contrario l’ingerenza del Raucci nel delicato momento di formazione del bando è chiaro ed inequivocabile indizio di una collusione tra la ditta Termotetti e alcuni funzionri comunali, finalizzata a consentire l’aggiudicazione della gara in favore della prima.  Non vi sono dubbi, secondo il riesame, che Raucci, forte della annosa conoscenza e frequentazione del Sindaco Cappello e dell’lng TERRERI, abbia interferito nella redazione del bando di gara – circostanza da lui pacificamente riconosciuta – ma non può a tal punto non riconoscersi la sua paternità di quelle modifiche apportate al primo bando di gara che prevedevano il requisito dell’isola ecologica nonchè l’attribuzione alla ditta appaltatrice dei ricavi provenienti dai rifiuti riciclabili. Queste due innovative introduzioni nelle gare inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani erano già presenti – con una identica formulazione – nel bando di gara presso il Comune di Alvignano.  In entrambi i casi la gara veniva aggiudicata dalla ditta Termotetti ed in entrambi i casi il Raucci riferiva di aver partecipato alla redazione del bando al solo scopo – a suo dire – di eliminare gli errori dettati da inesperienza.
La seconda modifica apportata al bando, rappresentata dall’attribuzione alla ditta aggiudicatrice dei ricavi CONAI per i materiali riciclabili,  questa disposizione garantisce all’appalto alti margini di redditività ad escusivo detrimento del Comune e non trova giustificazione alcuna se non nella volontà di favorire ulteriormente la ditta che si vedrà aggiudicato l’appalto.  Invero in tal modo il Comune, pur obbligato per legge a sopportare i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani, non potrà lucrare i ricavi dei materiali riciclabili, unica componente economicanmente vantaggiosa per l’ente onerato.

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