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VAIRANO PATENORA – CITTADINA CONTRO IL COMUNE: IL TAR RESPINGE LA SOSPENSIVA E DA RAGIONE ALL’ENTE

VAIRANO PATENORA  –  La deliberazione di giunta comunale n. 88/2016 con la quale il Comune di Vairano Patenora si è rivolto al Tribunale Ordinario per richiedere un accertamento tecnico preventivo nella cantina/grotta di proprietà della Signora O. R. è legittima.
Ecco sostanzialmente il succo dell’Ordinanza del TAR Campania-Napoli, VIII sezione, resa a seguito dell’udienza in camera di consiglio del giorno 5/10/16 con la quale si rigettava la richiesta di sospensiva di detta deliberazione a conferma anche del respingimento dell’istanza cautelare monocratica precedentemente avanzata nei confronti dell’Ente dall’Avv. Raffaele Moreno nel giudizio intrapreso da O.R. nel confronti del Comune difeso dall’Avv. Francesco Bucciero. I fatti risalgono alla fine del 2015 quando, nei confronti del Comune di Vairano Patenora, veniva promosso, dalla predetta cittadina, un ricorso per l’esecuzione di giudicato lamentando la mancata esecuzione di lavori ordinati dal Giudice. Il Comune si costituiva illustrando l’iter intrapreso dal quale si evinceva che non era rimasto inerte ma si era tempestivamente attivato. Nella stessa sede rappresentava che, nelle more, era avvenuta una sostanziale modificazione/alterazione dello stato dei luoghi da parte della ricorrente, come specificato dal Direttore Tecnico dei lavori, che di fatto rendeva non eseguibile il giudicato in maniera conforme. Avendo interesse ad ottemperare al proprio obbligo ed onde evitare pregiudizi e aggravi, l’Ente, con successiva delibera di G.C. 88/2016, decideva di rivolgersi al Tribunale per richiedere un accertamento tecnico preventivo che cristallizzasse lo stato dei luoghi ed indicasse quali opere si potessero eseguire in ossequio del giudicato alla luce delle intervenute modificazioni. Tale delibera veniva impugnata da O.R. con motivi aggiunti chiedendone l’annullamento. Il TAR di Napoli ha prima respinto l’istanza cautelare in sede monocratica e successivamente, il 5 ottobre in Camera di Consiglio, ha rigettato ogni pretesa di sospensiva in assenza di elementi che deponessero per la necessità di intervenire immediatamente a tutela dell’interesse azionato, difettando le condizioni di pregiudizio grave e irreparabile richieste. A Gennaio 2017 è stata fissata l’udienza di merito.

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