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VAIRANO PATENORA – CASO TUTTOSPORT, ECCO LA SENTENZA DEL TAR: IL COMUNE HA OPERATO CORRETTAMENTE

VAIRANO PATENORA –  In data odierna è stata pubblicata la sentenza del TAR Campania con la quale si pone fine ad una questione molto accesa e delicata che era insorta tra il Comune di Vairano Patenora, guidato dal Sindaco Bartolomeo Cantelmo e la ditta Tuttosport, ubicata nella centralissima via Napoli di Vairano Scalo.  La sentenza a chiare lettere afferma che i funzionari del Comune hanno operato con assoluta correttezza e nel rispetto della legge. Il ricorso della ditta Tuttosport, che aveva affidato la sua difesa all’avvocato Raffaele Moreno, è stato, infatti, integralmente rigettato nel merito dai magistrati della terza sezione del TAR Campania, gli stessi Giudici che, inizialmente, avevano accolto la domanda di sospensiva in favore della ditta. Il Comune di Vairano Patenora, dopo la decisione cautelare del TAR si era rivolto all’avvocato Pasquale Di Fruscio per acquisire un parere e la difesa in giudizio. Dopo il parere legale sulla vicenda, una situazione peraltro molto articolata anche per alcuni risvolti penali prodotti in Giudizio (la ditta Tuttosport aveva presentato una artiolata denuncia per minacce ad opera di sconosciuti motociclisti) i funzionari dell’ente si erano coordinati con il loro legale incaricato. Infatti l’avvocato Di Fruscio, visionato l’intero carteggio era stato del parere di annullare la prima decisione di inibitoria dell’attività, riservando di approfondire le verifiche di ordine tecnico sui locali in cui si svolge l’attività. La ditta Tuttosport ha impugnato con motivi aggiunti anche i nuovi provvedimenti assunti dal Comune sostenendo che gli stessi fossero illegittimi dato che alcuna verifica poteva svolgersi sui locali in presenza di un certificato di abitabilità che era stato rilasciato anni prima ed aveva insistito sulla domanda di risarcimento dei danni con supporto di una perizia tecnica. A dirimere la questione arriva, dunque, la sentenza dei Giudici del Tar: il ricorso presentato dalla ditta Tuttosport è stato dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile con la sentenza n. 3698/2016 della sezione III^.  La ditta ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali. Evidenziano i magistrati del TAR che il provvedimento di autotutela che l’avvocato Moreno aveva impugnato con i motivi aggiunti non ha carattere lesivo e “non solo, ovviamente, nella parte in cui annulla il precedente provvedimento di revoca, consentendo quindi la riapertura del negozio gestito dalla ricorrente, ma neppure nella parte in cui fa riserva di ulteriori verifiche sulle condizioni di agibilità dei locali”; infatti quest’ultima parte dell’atto non ha natura ed effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica della società ricorrente, limitandosi ad enunciare un intendimento dell’amministrazione che, come avevano correttamente sostenuto i funzionari del Comune “peraltro corrisponde al potere-dovere dell’autorità amministrativa di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizio nel territorio e di repressione degli interventi abusivi realizzati; per cui la relativa impugnativa risulta inammissibile per carenza di interesse“. Inoltre i giudici si soffermano anche sull’impugnativa presentata dalla stessa ditta sul diniego di accesso agli atti, che il Comune aveva espresso sulla domanda avanzata dallo stesso avvocato Moreno per ottenere i certificati di abitabilità degli altri esercizi commerciali ubicati su Via Napoli. Sul punto i giudici affermano che la questione è “infondata” in quanto, “in base all’art. 24, co. 3, della legge n. 241 del 1990, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato … per cui è da escludere che la società ricorrente abbia titolo all’accesso agli atti della verifica riguardante i “certificati di agibilità delle attività commerciali ubicate sulla via Napoli di Vairano Patenora”. Stessa sorte ha avuto la pretesa risarcitoria, anche questa disattesa in quanto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo era stato, ancor prima dell’annullamento in sede di autotutela, sospeso con decreto cautelare n. 1275 del 3/8/2016, ai sensi dell’art. 56 c.p.a. “ed è comunque da escludere la sussistenza dell’elemento della colpevolezza nell’operato dell’amministrazione in quanto, da una denuncia del soggetto proprietario dell’immobile, risulterebbe che l’edificio ove è allocato il negozio in questione sarebbe stato oggetto della demolizione di una parete portante interna in tufo nonché di un muro divisorio all’interno dei locali commerciali al piano terra con allargamento di una porta d’ingresso, laddove non risultano invece titoli abilitativi dei suddetti interventi edilizi“. L’operato dell’amministrazione, all’esame dei magistrati amministrativi è risultato assolutamente corretto; dice il TAR che risulta “giustificata l’applicazione da parte dell’autorità amministrativa di misure proporzionate all’esigenza di verificare la sussistenza di eventuali abusi edilizi nonché delle condizioni di effettiva agibilità dei locali.”.

G.PROV.COLL.

  1. 03698/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3698 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tuttosport S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Moreno C.F. MRNRFL60D12F83VF, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Ferdinando Galiani n. 8;

contro

Comune di Vairano Patenora, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Di Fruscio C.F. DFRPQL68C28I234W, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Fiorentini n. 21;

nei confronti di

MELRUS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. 7860 del 26/7/2016, recante la revoca dell’autorizzazione all’attività commerciale di vicinato e l’ordine di immediata chiusura dell’attività medesima; della nota prot. n. 5899 del 13/6/2016; del provvedimento prot. n. 6357 del 23/6/2016, concernente la revoca della suddetta autorizzazione, successivamente sospeso dalla stessa amministrazione con atto prot. n. 6694 del 30/6/2016; nonché degli atti connessi; con condanna del Comune al risarcimento dei danni;

– quanto ai motivi aggiunti: del provvedimento prot. n. 8818 del 25/8/2016, recante l’annullamento d’ufficio del precedente atto prot. n. 7860/2016, nella parte in cui stabilisce la necessità di disporre verifiche sulle condizioni dei locali in questione; della nota prot. n. 8819 del 25/8/2016 di reiezione della istanza di accesso prot. n. 8520 del 11/8/2016, relativa agli atti delle verifiche a campione effettuate sulla agibilità degli esercizi commerciali situati sulla via Napoli di Vairano Scalo; nonché degli atti connessi;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vairano Patenora;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Premesso che con il ricorso introduttivo la società ricorrente, nella dedotta qualità di titolare dell’attività commerciale di vendita di articoli sportivi a seguito di subentro nell’attività svolta nei medesimi locali condotti in locazione per un preesistente bar, contesta il provvedimento di chiusura dell’esercizio originariamente adottato in data 22/6/2016, sospeso con atto del 30/6/2016, e nuovamente adottato in data 26/7/2016, all’uopo deducendo:

– violazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, avendo la ricorrente autocertificato sin dal 26/1/2006 l’agibilità;

– violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendosi formato il silenzio assenso;

– contraddittorietà, falsità dei presupposti e sviamento, in quanto il cambio di destinazione d’uso avvenuto nel 2006 non influirebbe sulla sussistenza dell’agibilità;

– violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto di motivazione, anche in considerazione del tempo trascorso;

– illogicità e carenza dell’interesse pubblico;

Rilevato che con i motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa al provvedimento di autotutela in data 25/8/2016, recante l’annullamento della precedente revoca, nonché al diniego di accesso, all’uopo deducendo:

– con riferimento al proposito manifestato dal Comune di verificare le condizioni di agibilità dei locali: violazione degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 34 del regolamento edilizio comunale, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento, con riferimento alla sussistenza dell’agibilità in base all’autocertificazione ovvero al silenzio assenso;

– con riferimento al diniego di accesso: manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, in relazione agli artt. 1, 3, 22 e 25 della legge n. 241 del 1990 ed all’art. 97 cost. ed ai principi di imparzialità, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e sviamento;

Ritenuto che:

– il venir meno degli atti impugnati con il ricorso introduttivo rende la relativa impugnativa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– il provvedimento di autotutela impugnato con i motivi aggiunti non ha carattere lesivo, non solo ovviamente nella parte in cui annulla il precedente provvedimento di revoca, consentendo quindi la riapertura del negozio gestito dalla ricorrente, ma neppure nella parte in cui fa riserva di ulteriori verifiche sulle condizioni di agibilità dei locali; infatti quest’ultima parte dell’atto non ha natura ed effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica della società ricorrente, limitandosi ad enunciare un mero intendimento dell’amministrazione; intendimento che peraltro corrisponde al potere-dovere dell’autorità amministrativa di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizio nel territorio e di repressione degli interventi abusivi realizzati; per cui la relativa impugnativa risulta inammissibile per carenza di interesse;

– l’impugnativa del diniego di accesso è infondata in quanto, in base all’art. 24, co. 3, della legge n. 241 del 1990, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, per cui è da escludere che la società ricorrente abbia titolo all’accesso agli atti della verifica a campione effettuata dal Comune resistente nonché ai certificati di agibilità delle attività commerciali ubicate sulla via Napoli di Vairano Patenora;

– la pretesa risarcitoria va del pari disattesa in quanto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è stato, ancor prima dell’annullamento in sede di autotutela, prontamente sospeso con decreto cautelare n. 1275 del 3/8/2016, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.; peraltro è comunque da escludere la sussistenza dell’elemento della colpevolezza nell’operato dell’amministrazione in quanto, da una denuncia del soggetto proprietario dell’immobile, risulterebbe che l’edificio ove è allocato il negozio in questione sarebbe stato oggetto della demolizione di una parete portante interna in tufo nonché di un muro divisorio all’interno dei locali commerciali al piano terra con allargamento di una porta d’ingresso, laddove non risultano invece titoli abilitativi dei suddetti interventi edilizi; il che giustifica l’applicazione da parte dell’autorità amministrativa di misure proporzionate all’esigenza di verificare la sussistenza di eventuali abusi edilizi nonché delle condizioni di effettiva agibilità dei locali;

Ritenuto che le spese di giudizio vanno poste a carico della società ricorrente che risulta in prevalenza soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’improcedibilità dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo e l’inammissibilità dell’impugnativa proposta contro il provvedimento prot. n. 8818 del 25/8/2016, respinge l’impugnativa contro la nota prot. n. 8819 del 25/8/2016 e respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la società Tuttosport s.r.l. al pagamento, in favore del Comune di Vairano Patenora, della spese di giudizio liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

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2 commenti

  1. Come mai l’avvocato non ha pubblicato anche quest’articolo tanggando i suoi adepti, come fa sempre?

  2. che succede non si parla più……….tutti muti ?