Ultim'ora

VAIRANOPATENORA – Caso Tuttosport, il comune annulla la chiusura ma promette nuove verifiche strutturali

VAIRANO PATENORA –  Il Comune di Vairano Patenora segue l’indicazione del proprio difensore, l’avvocato Pasquale Di Fruscio,  e a salvaguardia del mantenimento in essere dell’attività, sceglie di annullare in autotutela il proprio provvedimento di chiusura dell’attività della SRL TUTTOSPORT riservandosi di dare corso a verifiche d’ufficio sulle condizioni generali dei locali atteso che l’assenza del certificato di agibilità, correlata anche alle dichiarazioni della proprietà dell’immobile, potrebbe essere la spia di vizi gravi relativi alla idoneità statica del fabbricato.

Ecco i documenti:

Al Sig. Sig. ROCCO DOMENICO

In qualità di Amministratore Unico  

Della Ditta TUTTOSPORT S.R.L.  

Via Napoli n. 120

81058 VAIRANO PATENORA – fraz. Scalo – (CE)

 

All’Avv. RAFFAELE MORENO

Via F. Galiani n° 8

80122 NAPOLI

PEC: raffaelemoreno@avvocatinapoli.legalmail.it

 

OGGETTO: Provvedimento prot. n° 7860 del 26/07/2016 -Revoca autorizzazione all’esercizio dell’attività di vicinato – settore non alimentare – Ditta TUTTOSPORT S.R.L. di Rocco Domenico – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

 

 PREMESSO CHE:

 

  • In data 26/07/2016 prot. n° 7860 questo ufficio disponeva la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vicinato – settore non alimentare – ubicata alla Via Napoli n. 120 della frazione Scalo di questo Comune della Ditta TUTTOSPORT s.r.l.  – Amministratore Unico Sig. Rocco Domenico, nato a Riardo il 24/6/1960, ordinando l’immediata chiusura dell’attività medesima;
  • Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR Campania di Napoli dalla Soc. TUTTOSPORT SRL nel giudizio iscritto a RG n° 3698/2016;
  • In accoglimento della domanda cautelare detto giudizio veniva sospeso, inaudita altera parte, con decreto monocratico del Presidente della Sez. III^ del TAR Campania di Napoli n° 1275/2016;
  • La Giunta Comunale di Vairano Patenora con atto n° 114 del 4/8/2016 autorizzava il Sindaco a resistere nel predetto giudizio e all’uopo conferiva incarico all’Avv. Pasquale Di Fruscio;
  • Il Dirigente del Comune, a mezzo PEC in data 17/8/2016, trasmetteva all’Avv. Di Fruscio la delibera d’incarico specificando che:

 In relazione al procedimento di che trattasi si chiede un preventivo parere in ordine ad eventuali provvedimenti ad adottarsi alla luce del fatto che la parte ricorrente ha ottenuto provvedimento sospensivo monocratico inaudita altera parte del TAR di Napoli. 

La S.V. vorrà cortesemente esprimere le più utili valutazioni  a tutela degli interessi dell’Ente avuto riguardo al fatto che l’Amministrazione è rivolta alla più ampia salvaguardia delle iniziative economiche private in quanto produttive di ricadute positive sull’intera comunità amministrata.

Sulla base di dette coordinate si resta in attesa di un parere”;

  • In data 18/8/2016, a mezzo PEC, perveniva il richiesto parere a firma dell’Avv. Di Fruscio, che si riporta in calce al presente e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale, che conclusivamente recita:

“…..omissis…….A parere dello scrivente le alternative concesse all’amministrazione sono le seguenti:

  1. è possibile evitare l’immediata inibizione all’attività per consentire, eventualmente, ed il più speditamente possibile, lo svolgimento della procedura intesa al rilascio del certificato di agibilità e, solo ove l’esito favorevole di questo si riveli impossibile, (per carenze strutturali dei locali o altro) l’amministrazione, quale estrema ratio potrà disporre la cessazione dell’attività. Naturalmente all’esito di tale verifica non basterà una pura ragione formale della mancanza del certificato di agibilità dovendo attestarsi il provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale sulla ragione sostanziale dell´impossibilità di conseguirlo per la carenza dei presupposti oggettivi (cfr T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 275 – A.R. Campania – Napoli, 16.6.2011, n. 3219).
  2. è possibile inoltre assegnare alla ditta un termine congruo per la eventuale delocalizzazione dell’attività, consentendo, nelle more, lo svolgimento del commercio negli stessi locali.
  3. è possibile, infine, limitare la sanzione inibitoria ad una sola parte del locale che fosse eventualmente non in regola e previo accertamento suoi luoghi e con la concessione di un termine per un adeguamento delle condizioni dei locali (cfr T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 8.6.2010, n. 13015).

In sostanza, applicando alla fattispecie concreta il principio comunitario di proporzionalità, è effettivamente possibile conservare in esercizio l’attività (secondo le intenzioni a me caldeggiate  dall’amministrazione) senza dovere sanzionare, necessariamente, il difetto dell’agibilità con la chiusura dell’esercizio commerciale (cfr T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 5/12/2012 n. 4938).

Dunque, in considerazione del fatto che nel caso di specie la mancanza del certificato di agibilità, per quanto esposto, può consentire al Comune il mantenimento in essere dell’attività, ovvero la continuazione dello svolgimento del commercio – ferma la necessità di disporre ulteriori verifiche sulle condizioni sostanziali dei locali alla luce delle dichiarazioni del proprietario – si suggerisce di procedere secondo un ordine logico di rimozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione in oggetto, attraverso il suo annullamento in via di autotutela, eliminando così l’ingiunzione alla chiusura dell’esercizio sulla scorta del fatto che trattasi di misura interdittiva non strettamente necessaria (cfr T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III , 27.1.2014 n. 656).

Di seguito si dovrà tuttavia dare corso alle verifiche sui locali rivolte ad adottare, eventualmente, e sulla base delle più approfondite risultanze istruttorie, le altre misure sopra indicate.

Naturalmente, alla luce della carenza della produzione documentale di agibilità, si raccomanda lo svolgimento di una concreta verifica in loco sulle generali condizioni dei locali atteso che l’assenza di certificazione di agibilità potrebbe essere la spia di vizi gravi e finanche correlata alla mancanza di idoneità statica del fabbricato la quale cosa obbliga ed ammette, anche a notevole distanza di tempo, l’azione inibitoria diretta, considerato che detto accertamento afferisce ad interessi essenziali, quali l’incolumità delle persone, considerati di gran lunga prevalenti rispetto all’interesse del privato a continuare l’attività negli stessi locali…..omissis…..”

PERTANTO:

  • in accoglimento del parere trasmesso dall’Avv. Pasquale Di Fruscio;
  • Ritenuto possibile salvaguardare l’interesse dell’attività commerciale senza compromettere la tutela degli interessi pubblici come specificato dal detto professionista;

SI ANNULLA IN AUTOTUTELA

  • il provvedimento prot. 7860 del 26/7/2016 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vicinato – settore non alimentare – ubicata alla Via Napoli n. 120 della frazione Scalo di questo Comune della Ditta TUTTOSPORT s.r.l.  – Amministratore Unico Sig. Rocco Domenico, nato a Riardo il 24/6/1960;

SI RISERVA

  • ulteriori verifiche come indicato nell’allegato parere.

Al riguardo si informa che:

  •   L’amministrazione competente è il Comune di Vairano Patenora;
  •   Il responsabile del Settore è il Dirigente Avv. Gaetano Di Nocera;
  •   Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Giuseppina Ponte;

 

La presente sarà posta in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

 

Il Responsabile del Proceimento Il Dirigente
Giuseppina Ponte Avv. Gaetano Di Nocera

 

 

Parere dell’Avv. Pasquale Di Fruscio pervenuto a mezzo PEC:

“Preg.mo

DIRIGENTE del Comune di

VAIRANO PATENORA

Avv. Gaetano Di Nocera

Sede

  via Pec.

 

Oggetto: provvedimento prot. n. 7860 del 26/07/2016 di revoca dell’ autorizzazione commerciale Tuttosport srl – parere legale richiesto dal Comune di Vairano Patenora.

L’amministrazione comunale di Vairano Patenora (CE) ha adottato il provvedimento recante il n. di prot. 7860 del 26/07/2016, con il quale ha disposto in danno della ditta Tuttosport srl la revoca dell’autorizzazione commerciale e l’ordine di immediata chiusura dell’attività dopo avere accertato (con atto del responsabile dell’UTC del 13.06.2016) ed inutilmente richiesto alla medesima ditta Tuttosport srl (con atto di sospensione del 30/06/2016) di produrre il cerificato di agibilità relativo ai locali in cui si svolge l’attività commerciale di vicinato, nella frazione di Vairano Scalo, alla Via Napoli, 120.

E’ noto che l’amministrazione è legittimata alla verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi in cui si esercita il commerio; ogni attività commerciale deve essere in possesso del documento che certifica che gli immobili in cui si svolgono le attività ed i suoi impianti rispettino le condizioni per l’igiene, la sicurezza e la salubrità previste dalle normative vigenti. 

A tutela delle predette ragioni di pubblico interesse l’amministrazione ha adottato il provvedimento citato in oggetto che è stato impugnato innanzi al TAR della Campania – Napoli dalla ditta Tuttosport s.r.l. nel giudizio iscritto a RG 3698/2016 e, in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, esso è stato sospeso, inaudita altera parte, con decreto monocratico n. 1275/2016 del Presidente della Sez. III^ del TAR Campania – Napoli.

Il Responsabile dirigente avv. Gaetano Di Nocera all’atto del conferimento dell’incarico di difesa del Comune nel suddetto giudizio mi chiede di esprimere preventivamente un parere legale sugli atti adottati e di approfondire ogni aspetto tecnico – giuridico affinché si possano, eventualmente, assumere nuovi e diversi provvedimenti più utili per regolare la stessa fattispecie, tenendo in debita considerazione che l’amministrazione è tendenzialmente orientata alla più ampia salvaguardia delle iniziative economiche private, in quanto comportanti ricadute benefiche sul territorio, corrispendenti ad un pubblico interesse, sia pure mediato.

Le coordinate espresse dall’amministrazione per la redazione del presente parere mi impongono, pertanto, di vagliare la questione con lo spirito di ricercare una soluzione che possa comporre le contrapposte esigenze, quelle private alla prosecuzione del commercio alle quali è effettivamente correlato l’aspetto di una tutela delle esigenze di pubblico interesse allo sviluppo del territorio come “manifestazione dell’obbligo della Repubblica di intervenire per la promozione del contesto sociale” (cfr per tutte Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania Sezione Prima Sentenza del 17 luglio 2009, n. 1348/2009), con quelle pubbliche, connesse alla sicurezza e salubrità dei locali in cui si esercita l’attività commerciale, che sono state perseguite dall’amministrazione attraverso la disposta inibitoria dell’attività, in seguito alla verifica della assenza e alla mancata produzione del certificato di agibilità dei locali.

Anzitutto giova ricordare che la mancanza del certificato in parola, di cui all’art. 24 del DPR n. 380/01 – la cui funzione è quella di comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e l’assenza di pericoli alla pubblica incolumità – può legittimare un intervento del Comune rivolto proprio a garantire il rispetto delle esigenze postulate dalla previsione normativa. 

Al cospetto della accertata carenza di certificato di agibilità, secondo i principi comunitari di proporzionalità e adeguatezza, la tutela dei predetti interessi pubblici potrebbe essere variamente graduata, sulla base delle concrete risultanze di fatto, della tipologia di attività, dell’esistenza di precedenti atti ampliativi ecc..

La mancanza  del certificato di agibilità edilizia, relativo al locale in cui si svolge un’attività, quando questa risulti, tuttavia, assentita, come nel caso in esame, costituisce senz’altro il presupposto perché il Comune possa e debba intervenire a salvaguardia delle ragioni di pubblico interesse, pur potendo calibrarsi la risposta sanzionatoria dell’ente, in relazione alle diverse circostanze emerse dall’istruttoria e bilanciando i contrapposti interessi.

Dunque, sulla base di tale premessa, se l’azione del Comune è essenzialmente rivolta a tutelare le attività commerciali in ragione delle ricadute positive che ne derivano alla comunità, come da incarico conferito dal Comune, nella prospettazione delle determinazioni possibili, dovrò tenere in debita considerazione ogni elemento che possa eventualmente consentire la prosecuzione dell’attività commerciale, senza che si producano danni per (altri) pubblici interessi.

In tale ottica è possibile affermare che in mancanza del certificato in parola, il Comune, pur essendo tenuto a svolgere ogni approfondimento rivolto a scongiurare pericoli per la sicurezza e la salute pubblica, (così come ha provveduto a fare anche in ragione della più recente ristrutturazione dei locali con demolizione di una parete portante interna in tufo e di un muro divisorio al piano terra ed allargamento di una porta di ingresso, come ha dichiarato la società proprietaria dei locali) potrebbe dare corso anche ad attività provvedimentali di portata differente, evitando inibitoria del commercio in via immediata.

In sostanza l’interesse pubblico perseguito con il provvedimento indicato in epigrafe – ontologicamente legittimo – potrebbe essere ugualmente tutelato senza dovere, necessariamente, incidere radicalmente sulle posizioni giuridiche del privato, tanto più ove l’amministrazione è effettivamente orientata a salvaguardarne l’esercizio, a maggiore ragione quando le stesse originino da precedenti provvedimenti ampliativi e atti di assenso all’esercizio dell’attività.

A parere dello scrivente le alternative concesse all’amministrazione sono le seguenti:

  1. è possibile evitare l’immediata inibizione all’attività per consentire, eventualmente, ed il più speditamente possibile, lo svolgimento della procedura intesa al rilascio del certificato di agibilità e, solo ove l’esito favorevole di questo si riveli impossibile, (per carenze strutturali dei locali o altro) l’amministrazione, quale estrema ratio potrà disporre la cessazione dell’attività. Naturalmente all’esito di tale verifica non basterà una pura ragione formale della mancanza del certificato di agibilità dovendo attestarsi il provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale sulla ragione sostanziale dell´impossibilità di conseguirlo per la carenza dei presupposti oggettivi (cfr T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 275 – A.R. Campania – Napoli, 16.6.2011, n. 3219).
  2. è possibile inoltre assegnare alla ditta un termine congruo per la eventuale delocalizzazione dell’attività, consentendo, nelle more, lo svolgimento del commercio negli stessi locali.
  3. è possibile, infine, limitare la sanzione inibitoria ad una sola parte del locale che fosse eventualmente non in regola e previo accertamento suoi luoghi e con la concessione di un termine per un adeguamento delle condizioni dei locali (cfr T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 8.6.2010, n. 13015).

In sostanza, applicando alla fattispecie concreta il principio comunitario di proporzionalità, è effettivamente possibile conservare in esercizio l’attività (secondo le intenzioni a me caldeggiate  dall’amministrazione) senza dovere sanzionare, necessariamente, il difetto dell’agibilità con la chiusura dell’esercizio commerciale (cfr T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 5/12/2012 n. 4938).

Dunque, in considerazione del fatto che nel caso di specie la mancanza del certificato di agibilità, per quanto esposto, può consentire al Comune il mantenimento in essere dell’attività, ovvero la continuazione dello svolgimento del commercio – ferma la necessità di disporre ulteriori verifiche sulle condizioni sostanziali dei locali alla luce delle dichiarazioni del proprietario – si suggerisce di procedere secondo un ordine logico di rimozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione in oggetto, attraverso il suo annullamento in via di autotutela, eliminando così l’ingiunzione alla chiusura dell’esercizio sulla scorta del fatto che trattasi di misura interdittiva non strettamente necessaria (cfr T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III , 27.1.2014 n. 656).

Di seguito si dovrà tuttavia dare corso alle verifiche sui locali rivolte ad adottare, eventualmente, e sulla base delle più approfondite risultanze istruttorie, le altre misure sopra indicate.

Naturalmente, alla luce della carenza della produzione documentale di agibilità, si raccomanda lo svolgimento di una concreta verifica in loco sulle generali condizioni dei locali atteso che l’assenza di certificazione di agibilità potrebbe essere la spia di vizi gravi e finanche correlata alla mancanza di idoneità statica del fabbricato la quale cosa obbliga ed ammette, anche a notevole distanza di tempo, l’azione inibitoria diretta, considerato che detto accertamento afferisce ad interessi essenziali, quali l’incolumità delle persone, considerati di gran lunga prevalenti rispetto all’interesse del privato a continuare l’attività negli stessi locali. (cfr Consiglio di Stato sentenze sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1189 e sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592).

Va da se che il provvedimento di autotutela, quale antecedente logico per dare avvio alle ulteriori e descritte attività istruttorie sui locali, dovrà essere congruamente motivato, semmai richiamando e allegando il presente parere e, lo stesso atto, comportando la cessazione della lite pendente, dovrà essere prodotto in giudizio innanzi al TAR di Napoli, dando conto, all’atto della discussone in Camera di Consiglio, fissata per il prossimo 27 settembre 2016, delle più ampie ragioni perseguite dall’Ente, per potersi chiedere al Collegio giudicante la compensazione delle spese.

Tanto dovevo.

Pietramelara, li 18.08.2016                                             f.to Avv. Pasquale Di Fruscio”

 

 

Guarda anche

 Contraffazione, svuotato lo “store del falso” nel Casertano e nella Valle di Suessula

Caserta – Nei giorni scorsi militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, …

un commento

  1. Ottimo l’avvocato Di Fruscio. Corretto professionale e equilibrato. Unico merito di questa maggioranza: sapere scegliere l’avvocato a cui affidarsi.