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VAIRANO PATENORA – Ampliamento Femas, la regione dice no: il Tar ribalta tutto

VAIRANO PATENORA – Ampliamento Femas, la regione si oppone: i giudici del Tar ribaltano la decisione dando ragione al ricorso presentato dagli imprenditori. Il tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la sentenza sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2015, proposto dal Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica Femas s.r.l.; contro Regione Campania, e il comune di Vairano Patenora. I ricorrenti chiedevano l’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato in ordine all’istanza presentata dal centro di riabilitazione ricorrente il 26 settembre 2014, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento della sede operativa di Via Giovanni XXIII per ulteriori funzioni di R.S.A. semiresidenziale; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere delle amministrazioni resistenti e per la condanna delle stesse alla corresponsione dell’indennizzo da ritardo ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241. Il Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica FEMAS s.r.l., struttura già autorizzata all’erogazione di prestazioni specialistiche riabilitative in data 26 settembre 2014 avanzava al Comune di Vairano Patenora domanda di autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento della sede operativa di Via Giovanni XXIII per ulteriori funzioni di R.S.A. semiresidenziale (40 posti per disabili e 60 posti per anziani, in totale 100 posti), ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 7301/2001;
in ordine a tale istanza, il Comune di Vairano Patenora richiedeva alla Regione Campania e all’A.S.L. di Caserta di esprimere il parere di competenza sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale ed ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici;
la commissione istituita presso l’A.S.L. di Caserta avviava la relativa istruttoria e, dopo aver verificato i requisiti in riferimento alla valutazione del fabbisogno, in data 29 ottobre 2014, si pronunciava con parere favorevole alla realizzazione dell’ampliamento della sede operativa di via Giovanni XXIII per 30 posti di R.S.A. semiresidenziale per disabili e 50 posti di R.S.A. semiresidenziale per anziani, per un totale di 80 posti nuovi, in luogo dei 100 posti richiesti dalla ricorrente;
il citato parere, unitamente all’istanza, veniva trasmesso dalla stessa A.S.L. alla Regione Campania (oltre che al Comune di Vairano Patenora) il successivo 30 ottobre 2014 affinché quest’ultima esprimesse il prescritto parere definitivo;
sebbene diffidata, la Regione Campania non ha ancora espresso tale parere.
Per i giudici del Tar di Napoli il ricorso è fondato e va accolto perché la delibera di Giunta Regionale n. 7301/2001 così scandisce la sequenza procedimentale preordinata al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 gennaio 2015 n. 453): dopo la presentazione dell’istanza all’amministrazione comunale “Al fine di acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale, ed ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il Comune entro tre giorni invia copia della documentazione all’A.S.L. nel cui territorio sarà ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda. L’A.S.L., per il tramite di una apposita Commissione, verifica la compatibilità del progetto rispetto: – al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare in base agli elementi di valutazione precisati in precedenza; – al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici. La Commissione, nominata dal Direttore Generale e presieduta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L., deve prevedere la presenza di esperti, anche esterni, in possesso di diversificate professionalità idonee per le verifiche richieste. L’A.S.L. trasmette alla Regione, Assessorato Regionale alla Sanità – Settore Programmazione Sanitaria le risultanze delle verifiche effettuate ed il relativo parere di compatibilità entro 20 giorni dalla data di ricevimento, se trattasi di istanze inviate da Comuni con meno di 100.000 abitanti ovvero, entro 60 giorni, se trattasi di Comuni con più di 100.000 abitanti. La Giunta Regionale per il tramite di una apposita commissione, all’uopo nominata, presieduta dal Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria, e costituita con le medesime caratteristiche previste per quella aziendale, valuta il parere di compatibilità espresso dall’A.S.L. e trasmette al Comune richiedente e all’A.S.L. il parere definitivo entro i successivi 20 giorni, se trattasi di istanze pervenute da un Comune con meno di 100.000 abitanti ovvero, entro i successivi 30 giorni, se trattasi di Comune con più di 100.000 abitanti. In caso di parere positivo il Comune rilascia, nei termini previsti dall’art. 4 del D.L. 398/93 convertito nella legge 493/93, la concessione o l’autorizzazione edilizia e la autorizzazione alla realizzazione della struttura, dandone notizia all’interessato.”

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un commento

  1. Volendo essere precisi il TAR non ha ribaltato nessuna decisione ha semplicemente obbligato le amministrazioni (Regione e Comune di Vairano Patenora) ciascuna per la parte di competenza ad esprimere il parere definitivo sul’istanza della ricorrente.
    E ciò proprio sulla base dell’iter fissato dalla stessa regione con la delibera di giunta n. 7301/2001 che, poi, nella specie, ha rinnegato e si è rimangiato non adottando il parere definitivo dopo l’istruttoria eseguita dall’ ASL di Caserta.
    In conclusione, le amministrazioni intimate sono risultate inadempienti e sono state censurate dal giudice amministrativo che ha intimato loro di esprimere il suddetto parere senza ulteriori indugi ed ingiustificate lungaggini che hanno cagionato disagi e danni al cittadino o alla persona giuridica, nel caso in esame la ricorrente.
    Dunque, in realtà, non è che il TAR ha espresso il parere in luogo dell’amministrazione, non potendo il G.A. sostituirsi alla P.A. trattandosi di giudizio di legittimità, ma ha obbligato le amministrazioni a decidere.