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PIETRAMELARA – Distributore Mauriello, il comune sbaglia tutto e viene condannato anche alle spese. Tanto pagano i cittadini. E’ questo il governo del fare?

PIETRAMELARA – Nuovo distributore dell’impresa Mauriello, alle porte del paese. Il comune sbaglia tutto. Viola le intimazioni del Tar contenute in una precedente sentenza; si mostra inerte. I giudici – davanti a tanti groviglio – condannano il municipio al pagamento di 1000 euro in favore dell’impresa Mauriello e parte delle spese in favore di Oreste Lombardo, altro resistente. Durissimo il richiamo dei giudici amministrativi contro la gestione della cosa pubblica pietramelarase:
“…l’amministrazione resistente, dopo la richiamata pronuncia giurisdizionale, e nonostante l’apposita diffida trasmessale dal Mauriello il 7 agosto 2014, è rimasta inerte nell’assolvimento dell’obbligo di notifica individuale dell’emesso titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 20, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001 e, soltanto a distanza di oltre 5 mesi dalla comunicazione di avvio ex art. 7 della l. n. 241/1990 (nota del Comune di Pietramelara, prot. n. 4369, del 3 settembre 2014), ha notificato all’interessato il reiterato annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 45/2013. Una simile condotta amministrativa avvalora le doglianze del Mauriello avverso il silenzio rifiuto serbato sulla propria istanza e giustifica, quindi, la condanna del Comune di Pietramelara al pagamento delle spese di lite in suo favore, nella misura complessiva di € 1.000,00…..”.
Ma niente paura (per gli amministratori) tanto a pagare saranno sempre i cittadini. Pagheranno due volte: le spese di giudizio imposte dal Tar le spese per i legali che il municipio continua a utilizzare per difendersi dai propri errori.

Ecco la sentenza del Tar
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2015, proposto da:
Leopoldo Mauriello, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Umberto Gentile in Napoli, Via Melisurgo, n. 4, c/o A. Abbamonte;

contro

Comune di Pietramelara in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Severino Berardi, con domicilio eletto presso Salvatore Malatesta in Napoli, Via F. Cilea, 281;

nei confronti di

Oreste Lombardo, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso Maurizio Ricciardi Federico in Napoli, Parco Margherita, 31, c/o st. Lemmo;

per l’accertamento dell’illegittimità

SILENZIO INADEMPIMENTO NEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 45/2013 AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MISTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CON ANNESSI LOCALI COMMERCIALI, AUTOLAVAGGIO E OFFICINA.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pietramelara in persona del Sindaco p.t. e di Oreste Lombardo;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso notificato il 10 febbraio 2015 e depositato il 26 febbraio 2015, Mauriello Leopoldo agiva, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Pietramelara sull’istanza di rilascio e consegna materiale del permesso di costruire numero n. 45/2013 (pubblicato l’8 ottobre 2013 sull’albo pretorio comunale), avente per oggetto la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante con annessi locali commerciali, autolavaggio ed officina.

Richiedeva, altresì, ove occorrente, l’annullamento della nota del Comune di Pietramelara, prot. n. 4369, del 3 settembre 2014, recante la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 45/2013.

  1. Costituitisi sia l’amministrazione intimata sia il controinteressato Lombardo Oreste, eccepivano l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza delle domande avanzate ex adverso, delle quali richiedevano, quindi, il rigetto.
  2. In data 27 febbraio 2015, il Comune di Pietramelara notificava al Mauriello il provvedimento del 16 dicembre 2014, prot. n. 5946, col quale il responsabile dell’Ufficio tecnico aveva annullato d’ufficio il permesso di costruire n. 45/2013.
  3. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2015, la causa era trattenuta in decisione.
  4. Venendo ora a scrutinare il ricorso, il Collegio osserva, in limine, che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., il giudice, anche d’ufficio, dichiara improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Al riguardo, rammenta, inoltre, che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare o da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, o dall’adozione di un provvedimento che sia idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco anche qualora non abbia effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, purché sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio, 2014, n. 616).

Ciò premesso, è da ritenersi che, in seguito all’intervenuto annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 45/2013, resosi efficace, quale atto recettizio, tramite notifica in data (27 febbraio 2015) successiva dell’esercizio dell’azione avverso il silenzio inadempimento, quest’ultima sia divenuta improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse, non potendo il Mauriello conseguire alcuna utilità effettiva dall’eventuale accoglimento della domanda tesa ad ottenere una pronuncia esplicita sul rilascio materiale del titolo abilitativo edilizio.

  1. Quanto, poi, alla domanda di annullamento della nota del Comune di Pietramelara, prot. n. 4369, del 3 settembre 2014, il Collegio rileva incidentalmente che essa non è azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. né, comunque, sorretta da un interesse concreto e attuale a proporla, stante la portata non lesiva dell’atto meramente endoprocedimentale (comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990) con la stessa impugnato.
  2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile.
  3. Ai soli fini del regolamento delle spese di lite, il Collegio osserva che:

– con sentenza n. 3825 del 10 luglio 2014, questa Sezione ha annullato il provvedimento del 28 gennaio 2014, prot. n. 447, col quale il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Pietramelara aveva rimosso in autotutela il permesso di costruire n. 45/2013;

– l’amministrazione resistente, dopo la richiamata pronuncia giurisdizionale, e nonostante l’apposita diffida trasmessale dal Mauriello il 7 agosto 2014, è rimasta inerte nell’assolvimento dell’obbligo di notifica individuale dell’emesso titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 20, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001 e, soltanto a distanza di oltre 5 mesi dalla comunicazione di avvio ex art. 7 della l. n. 241/1990 (nota del Comune di Pietramelara, prot. n. 4369, del 3 settembre 2014), ha notificato all’interessato il reiterato annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 45/2013.

Una simile condotta amministrativa avvalora le doglianze del Mauriello avverso il silenzio rifiuto serbato sulla propria istanza e giustifica, quindi, la condanna del Comune di Pietramelara al pagamento delle spese di lite in suo favore, nella misura complessiva di € 1.000,00.

Nei confronti del controinteressato, appare equo disporre l’integrale compensazione delle medesime spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Quanto alle spese di lite, condanna il Comune di Pietramelara al pagamento di complessivi € 1.000,00, in favore di Mauriello Leopoldo, mentre dispone l’integrale compensazione nei confronti di Lombardo Oreste.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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10 commenti

  1. Ma il Comune di Pietramelara la vincerà mai una causa?

  2. SECONDO VOI CON QUEI PERSONAGGI A GESTIRE LE DANZE? SI PUO’ MAI ANDARE AVANTI

  3. E che figura di m…a, abbiamo l’ufficio tecnico più incompente della provincia ed oltre…..per non parlare poi degli avvocati “amici” che hanno. Non siete capaci di togliere un ragno dal buco…. Cosa ci state a fare se siete incompetenti. ..sapete solo prendervi i premi di produzione e i compensi sui progetti. …ANDATE A MIETERE IL GRANO QUELLO È IL VOSTRO MESTIERE. ..Fate pena!!!!!!!

  4. Pietramelarese Doc

    Andrea liberaci da questi incompetenti!!!!!!!!!!!

  5. Andrea libera … Il campo! … Giovanni De Robbio ha dimostrato che i voti sono suoi e ormai senza di lui non vai neanche in opposizione. Ovviamente non è colpa tua … Se l’amministrazione è incompetente tu non sei da meno altrimenti a questo schifo non si poteva arrivare.

  6. De Nuccio Enzo sei la rovina del Comune di Pietramelara

  7. continuo a notare che gli incarichi vengono dati sempre allo stesso legale per il comune il quale da quando è lui il difensore, il comune di Pietramelara non vince una causa. Il problema non è solo questo, ma sono anche le sue laute parcelle per il pagamento della sua incompetenza e per le sue consulenze che stanno portando noi cittadini a pagare di tasca nostra ciò che non scegliamo noi. Beh in fondo c’è lo meritiamo tanto scempio. Allora fino a che le elezioni a Pietramelara si vinceranno per chi ha un grosso nucleo familiare e non per le competenze tecniche, questo Paese non avrà mai una buona amministrazione. Quindi largo a chi non si professa quello che non è e mandiamo a casa i lestofanti

  8. VIA SIA DE PONTE CHE LEONARDO. ……NON METTETEVI PIÙ IN MEZZO SIETE UN DISASTRO!!!!!

  9. Il paese non può mai riprendersi con questi risultati. La condanna del giudice dice una cosa chiara che abbiamo al Comune persone incapaci e incapace è pure il professionista che non consiglia quali cose e come si devono fare. Inutile parlare della minoranza che ancora ha capito che sta a fare in questo Comune.

  10. so che non è l’articolo adatto ma mi chiedevo se anche questa estate dobbiamo rimanere senza area mercato…