Ultim'ora

CALVI RISORTA – Ricorso elettora, il Tar respinge il ricorso: legittima l’elezione di Marrocco

CALVI RISORTA – Elezioni comunali e ricorso al Tar, i giudici respingono il ricorso proposto dalla lista capeggiata da Lombardi.  Chiedevano l’annullamento delle operazioni di voto e quindi l’elezione dell’attuale maggioranza. Il Tar ha, invece, respinto il ricors0, confermando la validità dell’elezione di Marrocco

LA SENTENZA

N. 02362/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03382/2014 REG.RIC.

N. 03383/2014 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3382 del 2014, proposto da:
Assunta Tirone e Rosy Caparco, rappresentate e difese dall’avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. adìto;

contro

– Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (CE), U.T.G. – Prefettura di Caserta e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domiciliano in Napoli, Via Diaz, 11;
– Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso (giusta deliberazione G.C. n. 73 del 15/7/2014) dall’avv. Francesco Casertano, con il quale domicilia in Napoli, Via Pietro Colletta n. 12, nonché (giusta deliberazione n. 143 del 17/1172014) dall’avv. Ciro Centore, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell’art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adìto;

nei confronti di

– Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Centore, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell’art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adìto;
– Giovanni Marrocco, Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D’Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Taffuri, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell’art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adìto;
– Anita Bovenzi, Antonio Caparco, Giovanni Rosario Lombardi, Antonio Bonacci (nn.cc.);

 

sul ricorso numero di registro generale 3383 del 2014, proposto da:
Giovanni Rosario Lombardi, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. adìto;

contro

– Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (CE), U.T.G. – Prefettura di Caserta e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domiciliano in Napoli, Via Diaz, 11;
– Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso (giusta deliberazione G.C. n. 73 del 15/7/2014) dall’avv. Francesco Casertano, con il quale domicilia in Napoli, Via Pietro Colletta n. 12, nonché (giusta deliberazione n. 143 del 17/1172014) dall’avv. Ciro Centore, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell’art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adìto;

nei confronti di

– Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Centore, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell’art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adìto;
– Giovanni Marrocco, Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D’Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Taffuri, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell’art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adìto;
– Anita Bovenzi, Antonio Caparco, Antonio Bonacci (nn.cc.);

per l’annullamento (in entrambi i ricorsi):

– di tutti gli atti relativi allo svolgimento della competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calvi Risorta (CE) nella tornata elettorale del 25/05/2014, e precisamente:

a) del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2014, di proclamazione degli eletti consiglieri comunali e dell’eletto Sindaco del Comune di Calvi Risorta;

b) dei verbali delle operazioni dell’Ufficio elettorale relative alle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 afferenti le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta tenutesi il giorno 25 maggio 2014;

per l’annullamento, quindi,

c) integrale delle operazioni elettorali svoltesi in data 25 maggio 2014 per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta, con conseguente ordine di rinnovo delle stesse; ovvero, in via gradata, del risultato delle elezioni, con consequenziale rinnovo delle operazioni elettorali limitatamente alle Sezioni per le quali il risultato elettorale risulti illegittimo, con consequenziale ordine di rinnovare le operazioni elettorali limitatamente a tali Sezioni con ogni consequenziale statuizione;

o, in subordine, per l’annullamento,

d) del conteggio delle preferenze formalizzato con i verbali impugnati sub a) e sub b) con il conseguente, quindi, riconteggio delle schede in tutte le Sezioni o nelle sole Sezioni ove vengano accertate gravissime anomalie e irregolarità;

e) di tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque agli stessi connessi, anche se non noti.

 

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore, dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta, del Ministero dell’Interno, del Comune di Calvi Risorta, di Giovanni Marrocco e di Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D’Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 6749/2014 del 18 dicembre 2014;

Vista la relazione di verificazione ed i relativi allegati depositati in giudizio in data 2 marzo 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti gli avv.ti Pasquale Marotta, Ciro Centore, Francesco Casertano e Massimo Taffuri;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:

 

FATTO

1. Con il ricorso n. 3382/2014 R.G., Assunta Tirone e Rosy Caparco (rispettivamente, la prima in qualità di cittadino elettore del Comune di Calvi Risorta e la seconda in qualità di candidato alla carica di consigliere comunale nella lista “Uniti per la Rinascita Calena” in relazione alla competizione elettorale del 25/05/2014 per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Calvi Risorta) hanno chiesto l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Con ricorso n. 3383/2014 R.G., Giovanni Rosario Lombardi (candidato Sindaco collegato alla lista “Uniti per la Rinascita Calena” in relazione alla medesima competizione elettorale) ha chiesto l’accoglimento di identiche conclusioni.

2. Le parti ricorrenti hanno svolto le seguenti premesse in fatto:

– che alla competizione elettorale in questione avevano partecipato tre liste: la Lista n. 1 “Uniti per la Rinascita Calena”, con candidato Sindaco il sig. Giovanni Rosario Lombardi; la Lista n. 2 “Calvi Risorge”, con candidato Sindaco il sig. Giovanni Marrocco; la Lista n. 3 “Democratici Caleni”, con candidato Sindaco il sig. Antonio Caparco;

– che, con l’impugnato verbale di proclamazione degli eletti del 27 maggio 2014, era stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Giovanni Marrocco (della Lista n. 2 “Calvi Risorge”), con voti 1468 (mentre il sig. Giovanni Rosario Lombardi aveva ottenuto voti 1461 ed il sig. Antonio Caparco voti 1050);

– che, pertanto, tra il Sindaco proclamato eletto Giovanni Marrocco ed il candidato Giovanni Rosario Lombardi sussistevano appena 7 voti di differenza.

3. Esse hanno poi dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili per l’esistenza di gravi irregolarità che si sarebbero verificate in tutte le Sezioni elettorali, tali da inficiare e viziare l’intero procedimento elettorale ed il conseguente risultato finale.

In particolare hanno affermato che:

– dall’esame del verbale della Sezione n. 1 risulterebbe una evidente discordanza tra il numero di elettori iscritti nella Sezione ed il numero di votanti della Sezione: infatti, mentre all’atto dell’autenticazione delle schede non viene attestata la presenza di cittadini elettori di altro Stato membro, all’atto invece del resoconto degli elettori votanti risulta aver votato un elettore in qualità di cittadino di altro Stato membro, con la conseguenza che solo tale inesatta circostanza avrebbe consentito di ottenere una perfetta coincidenza tra il numero delle “schede autenticate” (1060) e la somma degli “elettori votanti” e delle “schede autenticate e non utilizzate” (816 + 244 = 1060), nonché la perfetta coincidenza tra il numero totale delle “schede utilizzate” (comprese quelle dichiarate nulle, bianche e contestate) con il numero totale dei “votanti della Sezione” (816/816);

– sempre dall’esame del verbale della Sezione n. 1, risulta che quattro elettori hanno votato, ai sensi dell’articolo 41 D.P.R. n. 570/1960, con un accompagnatore, in quanto affetti da infermità fisica: tuttavia non sarebbero stati allegati al verbale di Sezione né i certificati medici né i certificati elettorali (anche perché la semplice dicitura – “certificato” – contenuta nell’ultimo riquadro “Annotazioni” non consentirebbe di capire a quale certificato si faccia riferimento); inoltre, per l’elettore signora Elia Claudia, mancherebbe sia l’annotazione di qualsiasi certificato sia il nome dell’Autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento;

– dall’esame del verbale della Sezione n. 2 risulterebbe una discordanza tra il numero delle schede autenticate prima della votazione (1141) con il numero delle schede effettivamente utilizzate e quelle restituite: a fronte, infatti, di 954 elettori votanti, sarebbero dovute essere restituite n. 187 schede autenticate e non utilizzate, che invece non sono state indicate nel verbale e quindi sarebbero letteralmente scomparse nel nulla;

– dall’esame del verbale della Sezione n. 3, risulterebbe una evidente discordanza tra il numero di elettori iscritti nella sezione (1199), il numero dei votanti (1199), il numero delle schede autenticate (1199) da una parte ed il numero delle schede autenticate e non utilizzate (189) dall’altra (ciò in quanto se il numero dei votanti corrisponde al numero degli elettori iscritti, non vi sarebbero dovute essere in questa Sezione schede autenticate e non utilizzate); inoltre, erroneamente il Presidente avrebbe dichiarato che le schede scrutinate sono 1010 (in quanto avrebbero dovuto essere 1199); vi sarebbe poi discordanza tra il totale delle schede scrutinate indicato nel riepilogo finale (1010) ed il numero dei votanti precedentemente dichiarato (1199); infine, sarebbe stato erroneamente accertato un numero di schede autenticate non utilizzate pari a 189;

– sempre dall’esame del verbale della Sezione n. 3, risulta che un elettore ha votato, ai sensi dell’articolo 41 D.P.R. n. 570/1960, con un accompagnatore, in quanto affetto da infermità fisica: tuttavia non sarebbero stati allegati al verbale di Sezione né il certificato medico né il certificato elettorale (e non sarebbe stato neanche indicato il nome del medico che abbia eventualmente accertato l’impedimento);

– dall’esame del verbale della Sezione n. 4, risulterebbe una evidente discordanza tra il numero di schede dichiarate nulle (in quanto a pagina 34 ne vengono dichiarate 10, mentre a pagina 50 ne vengono indicate solo 8); inoltre, in alcuni casi le schede sarebbero state rilasciate ai votanti non aperte bensì chiuse; ancora, al momento dello scrutinio sarebbero state aperte numerose schede intestate al Comune di Moiano (senza che tale circostanza venisse verbalizzata); infine, ad entrambe le candidate a consigliere comunale Gatti Giovanna e Pitocchi Giuseppina (appartenenti alla lista rappresentata da Giovanni Rosario Lombardi) sarebbero stati assegnati a verbale 20 voti in meno rispetto a quelli effettivamente conseguiti (rispettivamente, 28 e 40, invece di 48 e 60);

– dall’esame del verbale della Sezione n. 5, sarebbero letteralmente scomparse nel nulla n. 145 schede autenticate e non utilizzate (essendo stata depennata a verbale la pagina recante tale indicazione).

4. Le parti ricorrenti, nel produrre stralcio degli atti impugnati, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e copia di denuncia/querela proposta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i fatti oggetto di causa, hanno poi ribadito che le gravi irregolarità denunciate (e risultanti dai medesimi verbali) rendono inattendibile il risultato elettorale e pertanto hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate.

5. L’Avvocatura dello Stato si è costituita per la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore, l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ed il Ministero dell’Interno, depositando relazione amministrativa e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Il Comune di Calvi Risorta ed i controinteressati Giovanni Marrocco, Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D’Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale si sono costituiti in giudizio contestando specificamente le argomentazioni e deduzioni contenute in ricorso, affermando che le irregolarità riscontrate o sono inesistenti o sono dovute a semplici omissioni formali, assolutamente non idonee (alla luce del principio della strumentalità delle forme) ad inficiare la legittimità sostanziale delle operazioni di voto e del risultato elettorale finale. Hanno inoltre contestato la validità probatoria delle dichiarazioni di notorietà prodotte dal ricorrente. La difesa del Comune resistente ha altresì chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello penale innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

7. Con ordinanza n. 6749/2014 del 18 dicembre 2014, questa Sezione, preliminarmente riuniti i due ricorsi in esame, ha disposto verificazione sui fatti di causa, demandandone l’esecuzione all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

In data 2 marzo 2015, l’organismo verificatore ha depositato la relazione di verificazione ed i relativi allegati.

8. Successivamente, gli avv.ti Pasquale Marotta, Ciro Centore, Francesco Casertano e Massimo Taffuri hanno depositato in giudizio memorie difensive per i propri assistiti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

9. All’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015, la causa è stata introitata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere ribadita la riunione dei due ricorsi in esame (già disposta con l’ordinanza n. 6749/2014 del 18 dicembre 2014 di questa Sezione), stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva esistente tra i medesimi e l’identità delle questioni prospettate.

2. Ancora in via preliminare, deve essere disposta (conformemente al rilievo formulato nella relazione amministrativa dell’U.T.G. di Caserta, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 17/9/2014) l’estromissione dal giudizio degli uffici elettorali e del Ministero dell’Interno in quanto – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa a partire da Cons. Stato, Ad. plen., 23 febbraio 1979, n. 7 – l’unica parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale è l’ente locale che si appropria del risultato elettorale (nella fattispecie, il Comune di Calvi Risorta), sul quale si riverberano gli effetti di un eventuale annullamento ovvero della conferma della proclamazione degli eletti. In particolare, gli organi temporanei, abilitati a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale, come l’Ufficio elettorale centrale e gli uffici circoscrizionali, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti, per cui il ricorso contro le operazioni elettorali non deve essere ad essi notificato e, qualora sia stato notificato ad uno dei predetti uffici, essi devono essere estromessi dal giudizio elettorale per difetto di legittimazione passiva (C.d.S., Sez. V, 17/03/2015, n. 1376).

3. In via ulteriormente preliminare, deve essere disattesa la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dalla difesa del Comune resistente a causa della presentazione di denuncia/querela innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i fatti oggetto di causa.

Come infatti affermato dalla giurisprudenza civile (con petizione di principio valevole anche per il processo amministrativo, in forza dell’espresso richiamo in tema di sospensione del giudizio contenuto nell’art. 79 c.p.a. alle norme del codice di procedura civile ed in particolare all’art. 295 c.p.c.), <<la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., è subordinata, a norma dell’art. 211 disp. att. c.p.p., alla condizione che l’azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall’art. 405 c.p.p. mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari>> (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/07/2014, n. 16700).

La dedotta circostanza della semplice presentazione di denuncia/querela non configura, quindi, alcuna ipotesi di sospensione necessaria del giudizio elettorale amministrativo, la quale è ricollegata, in base alla legge (cfr. art. 77, comma 4°, c.p.a.), alla sola fattispecie in cui sia presentata in sede civile querela di falso (e sempre che la questione di falso, secondo la valutazione del giudice, abbia carattere di effettiva pregiudizialità e non appaia manifestamente infondata o dilatoria: cfr. TAR Lazio, Latina, 10/10/2012, n. 736, secondo cui <<la sospensione del giudizio per effetto della proposizione in sede civile della querela di falso non è una conseguenza automatica ed indefettibile prevista dalla legge, bensì presuppone una valutazione della rilevanza dei documenti ai fini del giudizio>>; cfr. altresì, TAR Sicilia, Catania, sez. II, 31/05/2004, n. 1526, secondo cui <<l’art. 295 c.p.c. impone la sospensione del processo in ogni caso in cui il giudice debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. La risoluzione della rilevanza penale dell’agire del seggio elettorale e il connesso procedimento seguito non impedisce l’autonomo accertamento della validità delle schede elettorali e dei verbali da parte del g.a., che, quindi, può non sospendere il giudizio incardinato presso il suo ufficio>>).

4. Infine, sempre in via preliminare, quanto alla contestata validità delle dichiarazioni di atto notorio presentate dalle parti ricorrenti (ed anche a giustificazione della verificazione disposta da questa Sezione), è sufficiente richiamare l’orientamento di recente ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui <<nel giudizio elettorale qualora si sottoponga al giudice amministrativo, non la veridicità di un atto pubblico, bensì il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale, giudizio che non potrebbe essere condotto senza l’esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l’acquisizione mediante l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d’ufficio, va riconosciuto rilievo probatorio alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio>> (C.d.S., Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32, che ha altresì specificato che <<nel giudizio elettorale la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, può considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie>>).

5. Ciò posto, i ricorsi riuniti in esame sono infondati e devono essere respinti.

6. Al riguardo, occorre rammentare in via generale che, in base al principio della strumentalità delle forme vigente in materia elettorale, in mancanza di espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto, che sono pertanto irrilevanti (C.d.S., sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31/07/2012, n. 3670; cfr. altresì, C.d.S., sez. V, 27/06/2011, n. 3829, secondo cui, <<poiché il procedimento elettorale è preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto, come da art. 48 della Costituzione), è da ritenere che producano un effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali, con diminuzione della garanzia di legge (Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Giurisdiz., 6 giugno 1992, n.112). Differenti anormalità, quali omissioni di prescritti adempimenti formali, costituiscono invece delle mere irregolarità tutte le volte in cui esse non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, cioè l’autenticità, la genuinità e la correttezza degli eseguiti adempimenti. In applicazione del principio di strumentalità delle forme e del principio sostanziale del “favor voti”, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina legislativa e normativa, che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, perché rispetto a tali inesattezze prevale l’esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e con essa il risultato al quale essa tende>>).

7. Con riferimento alle specifiche discordanze lamentate dalle parti ricorrenti, occorre poi rilevare che le regole minime da osservare per pervenire alla conservazione delle operazioni elettorali – pur a fronte di incongruenze o carenze di verbalizzazione – sono costituite, in applicazione del principio della strumentalità delle forme (e sulla base del dato normativo costituito dagli articoli 53, 63 e 68 D.P.R. n. 570/1960), dalla esatta corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate (cfr. C.d.S., sez. V, 27/06/2011, n. 3829 cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15/03/2012, n. 2550; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 10/04/2014, n. 1097), nonché dalla esatta corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (TAR Campania, Napoli, sez. II, 19/12/2014, n. 6840).

L’esatta coincidenza in concreto di questi dati numerici (espressamente prevista dalle richiamate disposizioni normative), da un lato garantisce l’esatto svolgimento delle operazioni di voto, in quanto dimostra che non vi sono state alterazioni nelle modalità di espletamento del procedimento elettorale, e dall’altro esclude che le (apparenti) irregolarità emergenti dai verbali abbiano realmente influito sulla libera espressione del voto del corpo elettorale.

In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha così ritenuto che l’irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate possa comportare l’annullamento delle operazioni elettorali, ma solo a condizione che non risulti possibile ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l’esatto svolgimento delle operazioni di voto (C.d.S., sez. V, 27/06/2011, n. 3829 cit.; C.d.S., Sez. V, 18 febbraio 1992 n. 133).

Analogamente, quanto alla irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate, osserva il Collego che la giurisprudenza formatasi in materia ha ritenuto che da tale vizio non deriva, per le medesime considerazioni in precedenza espresse, alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto e che la irregolarità è irrilevante, non essendo idonea a compromettere l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale (C.d.S., sez. V, 27/06/2011, n. 3829 cit ., nonché C.d.S, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2390).

Quanto, infine, alla censura con la quale è stata lamentata l’autenticazione di un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto, ritiene la Sezione che non costituisca di per sé ragione d’illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza, in quanto la legge non vieta che i componenti dell’ufficio elettorale di sezione autentichino anche tutte le schede a disposizione, all’uopo importando, ai fini della regolarità di siffatte operazioni, non già o non tanto la corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi al voto e quello delle schede autenticate, quanto, piuttosto, l’esatta corrispondenza di tali schede alla somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale, ai sensi dell’art. 53 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (C.d.S., sez. V, 27/06/2011, n. 3829 cit.; cfr., altresì, C.d.S., sez. V, 13 aprile 1999, n. 421, secondo cui <<ciò che importa è il rispetto delle formalità previste dalla legge per garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale: tra tali formalità, non rientra la necessaria corrispondenza del numero degli elettori ammessi al voto e il numero delle schede autenticate, ove risulti, come nella specie, che il numero delle schede complessivamente autenticate corrisponda alla somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale, ai sensi dell’art. 53 del testo unico>>).

8. Orbene, venendo al caso di specie, occorre rilevare che la verificazione eseguita in corso di causa ha dimostrato che alle irregolarità presenti nei verbali sezionali (sotto forma di omissioni di dati o di contraddittorietà tra gli stessi) non corrispondono sostanziali alterazioni della reale volontà del corpo elettorale (uniche rilevanti, in base al principio della strumentalità delle forme, ai fini dell’annullamento della competizione elettorale), ovvero che, seppure in concreto sussistenti (come nel caso delle schede intestate ad altro Comune rinvenute nella Sezione n. 4), non sono tuttavia tali, sul piano quantitativo, da superare la necessaria prova di resistenza.

8.1. Per quanto riguarda la Sezione n. 1, la verificazione ha accertato che, a fronte di 1061 elettori (1060 elettori iscritti nella lista sezionale consegnata dal Comune ed 1 elettore iscritto nella lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini di altro Stato membro dell’Unione), sono state autenticate 1062 schede.

Tale irregolarità (autenticazione di un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto) non costituisce, per quanto sopra, motivo di illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto nella specie, le 1062 schede autenticate corrispondono esattamente alla somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (818, di cui 2 sostituite) e di quelle non utilizzate (244).

8.2. Per quanto riguarda la Sezione n. 2, la dedotta irregolarità (consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate) non costituisce, per quanto sopra, motivo di illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto sono state reperite le 187 schede autenticate ma non utilizzate (che, sommate alle 954 schede autenticate utilizzate per la votazione, corrispondono esattamente alle complessive 1141 schede elettorali autenticate).

8.3. Per quanto riguarda la Sezione n. 3, la verificazione ha accertato che sussiste piena coincidenza di dati: a fronte di 1199 elettori iscritti, sono state autenticate 1199 schede elettorali (di cui 1010 sono state utilizzate per la votazione e 189 sono rimaste non utilizzate).

8.4. Per quanto riguarda la Sezione n. 4, la verificazione ha accertato che sono state autenticate 908 schede (a fronte di 909 elettori complessivamente iscritti). Il funzionario verificatore ha inoltre, in un primo tempo (v. verbale del 18/2/2015), accertato che sono state votate n. 736 schede (n. 722 valide, n. 2 bianche, n. 8 nulle, n. 3 contestate e non assegnate, n. 1 scheda inserita nella busta n. 5 bis) e che sono residuate n. 172 schede autenticate non utilizzate (per cui vi sarebbe stata piena corrispondenza tra dati, in quanto la somma tra il totale delle schede utilizzate – 736 – ed il numero delle schede non utilizzate – 172 – corrisponde esattamente al totale delle schede autenticate: 908). Nella seduta successiva (v. verbale del 20/2/2015), il medesimo funzionario ha però rilevato che la scheda contenuta nel plico 5 bis <<non può essere conteggiata tra quelle votate, e pertanto all’esito della verifica i voti espressi risultano essere 735>>.

Tale circostanza (comunque contestata tra le parti, come si desume dalla lettura dei verbali di verificazione) dovrebbe peraltro formare oggetto di supplemento di istruttoria, in quanto allo stato, il Collegio, in mancanza della scheda in questione e della copia integrale del verbale di sezione (allegato alla relazione di verificazione, come tutti gli altri, in copia incompleta, in quanto priva di tutti i fogli che li compongono) non potrebbe effettuare un’adeguata valutazione.

Tuttavia, si ritiene di poter prescindere dall’ulteriore accertamento istruttorio in quanto, a ben vedere, come eccepito in udienza dall’avv. Casertano, le parti ricorrenti, con riferimento alla sezione n. 4, non hanno formulato alcuna specifica censura in tal senso (per cui un’eventuale pronuncia giurisdizionale su tale punto sarebbe evidentemente affetta dal vizio di extrapetizione).

Non supera invece la prova di resistenza la specifica deduzione concernente la sussistenza di schede intestate ad altro Comune.

La verificazione ha infatti accertato che n. 3 schede riportanti all’interno contrassegni di altro Comune sono state annullate e n. 1 scheda riportante analogo contrassegno è stata inserita nella busta 5 bis. In totale, si tratta quindi di n. 4 schede, per cui (indipendentemente dalla valutazione da attribuire alla scheda inserita nella busta 5 bis), si tratta di un numero di schede ininfluente ai fini del risultato elettorale (che ha visto una differenza finale di 7 voti tra le prime due Liste).

Analoga considerazione vale per i voti di preferenza in favore delle due candidate a consigliere comunale Giovanna Gatti e Giuseppina Pitocchi. Seppure a danno di costoro è stata accertata l’attribuzione di n. 20 voti di preferenza in meno rispetto a quelli realmente conseguiti, tale circostanza è irrilevante ai fini dedotti dalle parti ricorrenti, non essendone conseguita alcuna alterazione del numero complessivo dei voti alla Lista “Uniti per la Rinascita Calena”.

Non può essere dato ingresso, infine, alla deduzione svolta per la prima volta in sede di verificazione dal difensore dei ricorrenti (secondo cui, dal riconteggio delle schede, la Lista n. 2, vincitrice della competizione elettorale, avrebbe conseguito un voto in più rispetto a quelli effettivi), trattandosi di deduzione non solo irrilevante (per mancato superamento della prova di resistenza, pur cumulando le n. 4 schede intestate ad altro Comune), ma anche inammissibile (non essendo correlata ad alcuna specifica, tempestiva e rituale censura di ricorso).

8.5. Per quanto riguarda la Sezione n. 5, la verificazione ha accertato che sussiste piena coincidenza di dati (per cui la lamentata irregolarità della mancata verbalizzazione delle schede autenticate non utilizzate è meramente formale e non sostanziale): a fronte di n. 674 elettori complessivamente iscritti (n. 673 della lista sezionale e n. 1 della lista aggiunta), sono state autenticate n. 674 schede elettorali e tale numero corrisponde esattamente alla somma delle schede utilizzate per la votazione (n. 529) e di quelle non utilizzate (n. 145).

9. La disposta verificazione ha dimostrato l’infondatezza anche delle censure sul voto assistito (formulate in relazione alle sezioni n. 1 e n. 3).

A tale riguardo, vanno preliminarmente richiamati i pacifici principi giurisprudenziali formatisi sul punto, di cui alle massime che seguono: <<L’attitudine dell’infermità ad impedire l’autonoma manifestazione del voto da parte dell’elettore può essere apprezzata, in via di principio, unicamente dal funzionario medico appositamente designato, che dell’attestazione dell’esistenza dell’impedimento si assume la piena responsabilità giuridica. Il presidente del seggio elettorale, pertanto, non è tenuto di regola ad effettuare alcuna “prova empirica”, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla legge ad altro organo pubblico, indubbiamente provvisto di adeguate competenze tecniche, la cui certificazione è vincolante per il seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto>> (C.d.S., Sez. V, 16/09/2011, n. 5169); <<In tema di voto assistito il certificato redatto dal medico dell’Azienda sanitaria locale costituisce un atto di certezza privilegiata non solo per quanto attiene alla natura dell’infermità ma anche quanto alla sua specifica capacità invalidante>> (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 12/3/2012, n. 1253); << In base alla novella introdotta dalla legge n. 17 del 2003, l’indicazione AVD è sufficiente ai fini dell’ammissione al voto assistito, senza alcun obbligo di verifiche o particolari verbalizzazioni da parte del Seggio>> (C.d.S., Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; C.d.S., Sez. V, 08/08/2014, n. 4246).

Ciò posto, si deve rilevare che, nella sezione n. 1 (ove hanno votato n. 4 elettori con accompagnatore), sono stati allegati n. 3 certificati medici attestanti l’infermità fisica e n. 1 decreto del Tribunale di nomina di amministratore di sostegno.

Nella sezione n. 3, ha invece votato n. 1 elettore con accompagnatore, esibendo tessera elettorale con annotazione della sigla “ADV”.

Non sussistono, quindi, le dedotte illegittimità.

10. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune di Calvi Risorta e dei controinteressati costituiti, mentre sono compensate nei confronti delle estromesse amministrazioni statali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio nei confronti del Comune di Calvi Risorta e dei controinteressati costituiti, liquidandoli nella somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila), di cui 2.000,00 (duemila) in favore del primo e 2.000,00 (duemila) in favore dei secondi.

Dichiara l’integrale compensazione nei confronti delle estromesse amministrazioni statali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

 

Guarda anche

Sparanise – Elezioni comunali, il Ministro blocca tutto

Sparanise – Chi si stava preparando già in diversi per formare una lista per puntare …