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VAIRANO PATENORA – Borgo e Castello, ricorso al Tar: niente sospensiva. Intanto la società non si costituisce in giudizio.

VAIRANO PATENORA – Borgo e Castello, i giudici rigettano la richiesta di sospensiva. Per la sentenza di merito bisognerà attendere la prossima udienza che dovrà essere ancora fissata. La società Borghi e Castelli non si costituisce in giudizio. Potrebbe essere la dimostrazione di uno scarsissimo interesse per il progetto e per lo stesso borgo vairanese? Oppure potrebbe essere la conferma che dietro la società – nata apposta per fare questa operazione – si nasconde un gruppo affaristico locale che muove ogni cosa? Oppure, invece, la società ritiene il ricorso totalmente ininfluente da non essere necessario nemmeno la costituzione per difendersi?
Indubbiamente la mancata costituzione in giudizio dell’impresa che – raccontano le favole metropolitane in certe ambienti politici della città – sarebbe venuta a Vairano, qualche anno fa, offrendo un progetto capace di cambiare la storia del paese, sorprende molto.
Intanto questa mattina, davanti ai giudici del Tar di Napoli si è discusso il ricorso contro il progetto di recupero dell’intero centro storico.
La decisione di oggi dei giudici, in sostanza, sembra non spostare nella contesa giudiziaria della vicenda; infatti, bisognerà attendere la decisione nel merito. La sospensiva, probabilmente, non è stata concessa perché i giudici non avrebbero constatato un pericolo di danno imminente per i ricorrenti. Infatti, con molta probabilità, arriverà prima la sentenza del merito che l’avvio dei lavori inerenti il progetto.

Ecco le motivazione sulle quali (secondo i proponenti) si basa il ricorso al Tar:

  • il Borgo Medievale è stato sottoposto a vincolo storico-paesaggistico dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ed è, quindi, divenuto “demanio pubblico” per cui non può essere oggetto di cessione di alcun diritto in favore di terzi e men che meno di un diritto reale qual è il diritto di superficie per 89 anni;
  • la Soprintendenza BAPSAE non è il ramo dell’amministrazione dello Stato competente ad attribuire la proprietà di beni immobili che non sono in proprietà di alcuno e che, pertanto, spettano di diritto al patrimonio dello Stato;
  • il ramo dell’amministrazione dello Stato competente a gestire beni immobili che sono res nullius e, quindi, di proprietà statale, ai sensi dell’art. 827 cod. civ., è il Ministero dell’Economia e Finanze e, per esso, l’Agenzia del Demanio
  • inoltre il procedimento per l’acquisizione del Borgo Medievale non è il D.L.112/2008, come ha fatto il Comune per volturarsi beni immobili senza neanche informare alcuni proprietari, ma il D.Lgs. 85/2010 (c.d. Decreto del federalismo demaniale), il cui art. 5, comma 5, stabilisce il corretto procedimento per attuare gli “accordi di valorizzazioni” di beni immobili sottoposti a tutela storico-culturale;
  • il Comune di Vairano, dunque, con il concorso di qualche “gancio” all’interno della soprintendenza BAPSAE ha illegittimamente acquisito il complesso immobiliare in parola grazie ad una nota, espropriando senza alcun titolo i legittimi proprietari/possessori di abitazioni che si sono visti spossessati dei loro beni dalla sera alla mattina, applicando con modalità procedurale deviata una legge per giunta non pertinente (D.L. 112/08);
  • la procedura concorsuale per aggiudicare il piano di recupero e, successivamente, cedere il diritto di superficie di tutta l’area medievale di Vairano alla Borghi e Castelli Project è falsata perché ha violato la legge (il codice degli appalti) ed è stata prescelta una società costituita appena 10 giorni prima il termine finale di presentazione delle domande, senza iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, e, quindi, senza alcuna qualificazione pregressa nel settore del recupero di centri storici, senza alcuna solidità economica;
  • altra gravissima violazione di legge di rilevanza penale è stata l’aver modificato la procedura ad evidenza pubblica dopo l’aggiudicazione alla Borghi e Castelli Project, per cui il comodato d’uso si è trasformato in cessione del diritto di superficie, la disponibilità di capitale privato è sparita, con ciò violando i principi di buon andamento, dell’imparzialità e della trasparenza che devono sempre informare le gare pubbliche e di queste modifiche apportate dall’amministrazione ad aggiudicazione avvenuta sarà presentato esposto-denuncia alla competente A.G.;
  • con l’apposizione del vincolo storico-paesaggistico si sono liberati automaticamente i finanziamenti comunitari, per cui non si vede perché il progetto di recupero non debba portarlo a compimento direttamente il Comune che già disponeva di elaborati tecnici redatti, a suo tempo, dall’arch. Patrizia Zanfagna ai quali sembrerebbero molto somiglianti gli elaborati tecnici presentati dalla Borghi e Castelli Project, ed anche per questo aspetto sarà presentato esposto-denuncia affinché l’A.G. accerti se vi sia stato plagio;
  • l’attuazione del piano di recupero da parte del Comune darebbe molte più garanzie di controllo diretto da parte della cittadinanza e non farebbe venir meno la possibilità di lavoro a tanti giovani locali, senza che questo mercato venga gestito in modo del tutto discrezionale ed arbitrario da una società di cui non si conosce chi sia veramente dietro o, forse, si sa molto bene dal momento che si parla insistentemente del solito famigerato studio tecnico che da 40 anni fa a Vairano il bello e cattivo tempo.

Il primo firmatario del ricorso al Tar è il consigliere provinciale Giovanni Robbio – ex sindaco di Vairano Patenora, proprio prima dell’avvento dell’attuale fascia tricolore. Ci sono, inoltre, l’ex assessore Alberto Torpa; l’ex consigliere comunale Aldo Di Muccio; l’ex assessore Ferdinando Zanfagna; il presidente provinciale del CNA, Francesco Geremia. Sono solo alcuni dei tanti firmatari del ricorso al TAR Napoli avverso gli atti amministrativi adottati dal Comune di Vairano Patenora che hanno concesso il diritto di superficie (ossia hanno ceduto la proprietà) del Castello e del Borgo Medievale di Vairano. Il ricorso è anche contro la società Borghi E Castelli Project Srl di Castel Campagnano; Il Ministero Dei Beni, Delle Attività Culturali E Del Turismo; La Direzione Regionale Per I Beni Culturali E Paesaggistici Della Campania; La Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici Ed Etnoantropologici Per Le Province Di Caserta E Benevento; Il Ministero Dell’economia E Delle Finanze; L’agenzia Del Demanio, Direzione Regionale Della Campania.
I ricorrenti sono tutti cittadini residenti del Comune di Vairano Patenora alcuni dei quali sono anche proprietari/ possessori da tempo immemorabile di immobili adibiti a civile abitazione ubicati nella cinta medievale dello stesso. A seguito del clamore anche mediatico creatosi intorno alla vicenda dell’approvazione dello schema di convenzione-contratto che ha concesso in diritto di superficie alla BORGHI E CASTELLI PROJECT SRL “per un periodo non superiore a 89 anni” il Castello ed il complesso immobiliare denominato Borgo Medievale di Vairano, i cittadini firmatari si sono spontaneamente costituiti in comitato civico a difesa della demanialità di quello che è un patrimonio storico del paese e attraverso l’anzidetta convenzione hanno potuto ricostruire l’intero iter che ha portato all’adozione della stessa che rappresenta l’atto conclusivo di una sequenza di illegittimi atti amministrativi adottati in carenza dell’indefettibile tutela dell’interesse pubblico che dovrebbe costantemente sottendere l’azione amministrativa.
E’ loro intenzione dimostrare che la locale amministrazione comunale non solo ha adottato atti non conformi a legge e viziati da eccesso di potere, ma ha posto in essere una vera e propria svendita nonché espropriato la comunità vairanese attraverso, la cessione del diritto di superficie per quasi un secolo, il che significa dismissione – di un bene che rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore e vincolato.  Veniva effettuata la scelta di un operatore economico privato senza alcuna comprovata qualificazione nel settore della valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente e della riqualificazione dei centri storici, essendo stata la ditta costituita appena dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, con un capitale sociale di appena l0mila euro, di cui solo 2.500 effettivamente versati, per cui non offriva nessuna garanzia economica, pur dovendo attuare il recupero del borgo medievale con capitale privato.
Nell’azione amministrativa dell’amministrazione Cantelmo, secondo i ricorrenti, è venuto meno l’interesse pubblico tutelato, anzitutto per aver posto in essere atti amministrativi in carenza di potere ed, in secondo luogo, per essere venuti meno di tutti i dichiarati presupposti per l’affidamento a terzi del piano di restauro, risanamento e manutenzione, con capitale privato, del Castello e del Borgo Medievale attraverso un contratto di comodato d’uso, essendo ora possibile per il Comune la fruizione di finanziamenti comunitari. Se, dunque, così stanno le cose, non è dato comprendere il perché della concessione a terzi per 90 anni del diritto di superficie di un bene storico-architettonico valutato oltre cento milioni di euro, senza nessuna garanzia e con una procedura ad evidenza pubblica palesemente illegittima. Tutto ciò è manifestamente illogico ed irragionevole ben potendo l’amministrazione assumersi direttamente l’onere di gestire, sotto il controllo dei propri organi e uffici, l’attuazione del piano di recupero di un bene storico culturale di notevole valore.  I cittadini firmatari del ricorso al Tar hanno affidato i loro interessi agli avvocati Raffaele Moreno e Ida Angela Geremia. Il muncipio  vairanese, guidato da Bartolomeo Cantelmo si è affidato all’avvocato Italo Spagnuolo Vigorita di Napoli

ECCO IL DISPOSITIVO DI SENTENZA:

00826/2015 REG.PROV.CAU.      01370/2015 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanni Robbio + altri

contro

il Comune di Vairano Patenora, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio ed in virtù di delibera di giunta municipale n. 47 del 27 marzo 2015, dall’avv. Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto in Napoli, via Posillipo, n. 394;

nei confronti di

– la società Borghi e Castelli Project s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, (allo stato) non costituita in giudizio;
– il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., della Direzione regionale per i ben i culturali e paesaggistici della Campania, in persona del suo Direttore p.t. e della Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. e dell’Agenzia del Demanio – Direzione regionale della Campania, in persona del Direttore regionale p.t., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

quanto all’atto introduttivo del giudizio:

  1. a) della delibera consiliare, di numero e contenuti sconosciuti, adottata il 4 marzo 2015 che ha apportato modifiche allo schema di convenzione approvato con la delibera sub b);
  2. b) della delibera consiliare n. 4 del 23 gennaio 2015, in una all’allegato schema di convenzione contratto che ha approvato la concessione in diritto di superficie alla società Borghi e Castelli Project s.r.l. “per un periodo non superiore a 80 anni” del Castello e del complesso immobiliare denominato “Borgo Medioevale di Vairano”;
  3. c) della delibera consiliare n. 3 del 21 gennaio 2015 con la quale il consiglio comunale si è autoconvocato in prosieguo per la seduta del 23 gennaio 2015 per approvare la delibera sub b);
  4. d) della delibera consiliare n. 24 del 20 giugno 2014 con la quale il Comune, nel prendere atto della nota soprintendizia n. 24035 del 3 dicembre 2013, ha ritenuto di aver acquisito la piena proprietà delle particelle ivi indicate, censite al foglio 27 e facenti parte del detto complesso immobiliare denominato “Borgo Medioevale di Vairano”, trascrivendo alla conservatoria dei RR.II. l’impugnato atto amministrativo;
  5. e) della delibera di giunta municipale n. 84 del 29 maggio 2014, quale atto presupposto all’atto impugnato sub b);
  6. f) in parte qua, della nota soprintendizia n. 24035 del 3 dicembre 2013, quale atto presupposto delle delibere sub d) ed e), nella parte in cui attribuisce in proprietà al Comune il ripetuto Borgo medioevale con la motivazione che “consultando la banca dati dell’ufficio del territorio attraverso il Sister è risultato che per essi fin dall’impianto meccanografico in catasto non è mai stata rivendicata la proprietà”;
  7. g) sempre in parte qua del decreto n. 1981 del 12 marzo 2014, con il quale il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania ha dichiarato di interesse storico-artistico, sottoponendolo al relativo vincolo, il più volte ripetuto Borgo Medioevale, nella parte in cui, all’11^ alinea, ha richiamato le note soprintendizie 1967 e 1968 del 3 febbraio 2014 che ribadiscono la proprietà del Comune sugli immobili censiti al foglio 27, p.lle 220, 221, 302 sub 2;
  8. h) della delibera di giunta municipale n. 126 del 13 dicembre 2012, con la quale si è inteso acquisire “Manifestazione di interesse”, con capitale privato, al restauro, risanamento e manutenzione del Borgo medioevale;
  9. i) sempre per quanto possa occorrere, della determina del settore tecnico comunale n. 14 del 28 gennaio 2013, cui tramite è stato pubblicato l’avviso per acquisire dette manifestazioni di interesse;
  10. l) ancora per quanto possa occorrere, della delibera di consiglio comunale n. 3 del 14 marzo 2013 recante l’approvazione dell’aggiudicazione in comodato d’uso gratuito della Manifestazione di interesse presentata dalla società Borghi e Castelli Project s.r.l;
  11. m) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo dell’interesse dei ricorrenti;

quanto all’atto recante motivi aggiunti:

– della delibera di consiglio comunale n. 8 del 4 marzo 2015, già impugnata al “buio” con il ricorso introduttivo, recante integrazioni allo schema di convenzione approvato con delibera consiliare n. 4 del 23 gennaio 2015 cui tramite il Comune ha costituito il diritto di superficie del “Borgo Medioevale di Vairano” in favore della società Borghi e Castelli Project s.r.l.;

– per quanto possa occorrere, della nota emanata dalla Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e di Benevento prot. n. 2037 del 19 febbraio 2015 (di riscontro alla nota comunale del 2 febbraio 2015);

– del decreto n. 2264 del 2 marzo 2015 con il quale il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 bis del d. l.vo n. 42 del 2004, la concessione del diritto di superficie, di cui innanzi;

– di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo dell’interesse dei ricorrenti;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vairano Patenora e (vista) l’annessa produzione, quali depositati il 3 aprile 2015;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’amministrazione centrale e periferica dei beni culturali, quale depositato in data 31 marzo 2015;

Viste le produzioni delle parti, quali via via sopravvenute anche in risposta alle avverse allegazioni;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che il cumulativo ricorso al vaglio è stato proposto “dai cittadini residenti del Comune di Vairano Patenora, alcuni dei quali sono anche proprietari/possessori di immobili adibiti a civile abitazione ubicati all’interno nella cinta medioevale” e reca l’impugnativa di una serie di atti il primo di essi (per restare a quelli più recenti e più direttamente interessati alla res in concreto qui oggi controversa) risalente al 2012 e l’ultimo (in cui sola presenza si asserisce di essersi “potuto ricostruire l’intero iter” del programmato intervento) al marzo del 2015;

Che detti atti sono stati formati dalla civica amministrazione e dalle amministrazioni statali preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici in Campania nell’ambito di un programma finalizzato al restauro, risanamento e manutenzione del “Borgo medioevale” del Comune, da eseguirsi dal soggetto prescelto all’esito della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita, allo stesso concedendo, quale corrispettivo, in comodato d’uso gratuito per un periodo di novanta anni le parti del Borgo di proprietà comunale: previsione, questa, poi mutata in “cessione del diritto di superficie” per un periodo massimo di 89 anni con possibilità di sfruttare fondi di provenienza comunitaria;

Atteso:

– che in data 3 aprile 2015 la civica amministrazione si è costituita in giudizio a sostegno del proprio operato e, dopo aver precisato che l’area interessata versa da lungo tempo “in condizioni di abbandono e di degrado…,” ha in via pregiudiziale eccepito l’inammissibilità del ricorso “per difetto di interesse, rilevabile sotto diversi e concorrenti profili”, in toto ed in parte qua, per poi, comunque, replicare nel merito insistendo sulle approvazioni ricevute dall’amministrazione statale preposta alla tutela dei beni culturali ed ambientali e sulla legittimità della procedura seguita per pervenire alla scelta del soggetto attuatore, sul quale incombe l’onere “di reperire i finanziamenti comunitari o privati” cui, assume sempre l’amministrazione, è condizionato la realizzazione del progetto che non prevede “nocumento per le casse dell’Ente”;

– che in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, si è anche costituita l’amministrazione statale preposta alla tutela dei beni culturali, la quale, a sua volta, con apposita memoria depositata l’8 aprile 2015, ha formulato previe eccezioni in rito, sia di inammissibilità che di irricevibilità, per poi comunque anch’essa replicare nel merito, per quanto maggiormente afferente alla sua posizione nella vicenda;

Dato ancora atto che le parti hanno depositato ulteriori memorie e/o note di udienza per contrastare le conclusioni (in rito e di merito) delle parti avverse;

Che fra esse vi è quella depositata dal Comune di Vairano Patenora volta a precisare l’esatta portata dell’eccezione formulata e, in tale contesto, a rappresentare che uno degli unici tre ricorrenti, che assumono di essere proprietari di immobili ricompresi nella procedura, ha revocato il mandato conferito ai difensori “diffidandoli dall’utilizzare il proprio nome nei successivi atti di causa” (copia dell’atto è allegato alla memoria e anche su tale punto vi è stata discussione orale da parte dei difensori presenti);

Ritenuto che nelle more degli approfondimenti necessari in ordine alle diverse eccezioni processuali e, nel caso, ove all’esito ancora dovuto in toto o in parte qua, alle molteplici denunce attoree, non vi è spazio per concedere ingresso all’invocata tutela cautelare avuto conto che, come asserito dalle parti resistenti (più nel dettaglio dal Comune) e non contrastato specificamente ex adverso, “la convenzione …” con il soggetto attuatore, qui intimato come controinteressato, “non è stata ancora sottoscritta” e “il piano di ammortamento non è stato ancora presentato e dunque sottoposto al Comune per l’approvazione”, sicchè, allo stato, l’iter procedurale/attuativo è fermo: come, peraltro, ammesso dallo stesso difensore attoreo in sede di discussione orale;

Che, pertanto, una ipotesi di danno al momento si pone solo nei confronti dei tre (nel caso oggi divenuti due per effetto della revoca di cui innanzi da parte del De Angelis) soggetti che assumono di essere proprietari/possessori di immobili ricompresi nella procedura che, nella loro prospettazione, si sarebbero visti sottrarre i beni per effetto degli atti gravati che ne hanno attribuito la proprietà al Comune;

Che, nondimeno, anche di siffatte posizioni e delle loro refluenze rispetto al coacervo di impugnative proposte si impone un approfondimento, senza che, nelle more, siano stati prospettati profili di danno attuale, grave ed irreparabile tale da richiedere interventi interinali per evitarli;

Che, in conseguenza, la domanda cautelare va nel suo insieme respinta;

Che le spese della presente fase processuale vanno compensate in ragione della peculiarità di taluni profili della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) respinge l’esaminata istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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11 commenti

  1. Io non capisco perché si voglia tanto evidenziare che la ditta non si sia costituita,la borgli e castelli è una società che vuole investire a variano ,ma se i vairanesi non lo volessero ci sono centinaia di altri investimenti dove la stessa può andare a fare . ricordatevi che e sempre un’impresa privata e delle begle locali non gli interessano

  2. Avvocato Moreno

    PER FARE CHIAREZZA COME USA DIRE “QUALCUNO” E ANCHE PER RASSICURARE I RICORRENTI CHE POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI MALIZIOSA DISINFORMAZIONE DA PARTE DEI SOLITI NOTI
    il processo amministrativo si compone di due fasi:
    1) una fase cautelare;
    2) una fase di merito.
    La fase cautelare deve fondare su due presupposti – come dovrebbe sapere anche qualche “strologo” che sta sul Comune -: il fumus boni juris, ossia la fondatezza del ricorso ad un primo sommario esame; e il danno grave ed irreparabile.
    Nella specie, il TAR ha ritenuto (anche alla luce della revoca del mandato da parte di un ricorrente residente sul Castello, ma questo riguarderà la Magistratura Penale) che non sussistesse il danno grave ed irreparabile per cui ogni decisione, anche alla luce della complessità della questione, è stata rinviata all’udienza di merito.
    Avevo già messo in conto la possibilità che il TAR respingesse la sospensiva, per cui, per dirla alla Benitez, la cosa ci può stare.
    Quello che mi interessava era sondare la questione della INAMMISSIBILITÀ che, insieme alla irricevibilità ed alla improcedibilità, viene prima di ogni altra questione, per cui se il ricorso fosse stato palesemente inammissibile – come qualche altro scienziato del diritto strombazzava accettando scommesse – il TAR avrebbe fatto una sentenza breve dichiarando in due o tre paginette inammissibile il ricorso.
    In conclusione, la mia esperienza mi ha insegnato che molte sospensive accolte hanno visto il ricorso rigettato nel merito e molte sospensive respinte hanno visto il ricorso accolto, per cui non cambia assolutamente nulla per quanto mi riguarda.
    Terrò solo d’occhio qualche altra revoca del mandato per informare la Procura della Repubblica.
    Quello che mi interessava, si sappia bene e lo ribadisco, era la questione della ammissibilità del ricorso che appare ormai superata.
    Ci vedremo a Filippi disse il fantasma di Giulio Cesare a Bruto.

  3. ……..Caro Avv Moreno, comunque vada i firmatari del ricorso hanno partecipato ad una decisione importante del nostro comune non da PECORONI proni e pronti a ricevere, ma da cittadini liberi che non hanno bisogno di chiedere ed elemosinare niente a nessuno.
    Hanno avuto un dubbio e lo hanno manifestato in piena libertà e democrazia, nonostante i tentativi di farli passare per gli untori della peste.
    BRAVI, BRAVI e BRAVI, questa è democrazia. Mi auguro che ci siano sempre le contestazioni e i punti di vista diversi, perchè questo è sinonimo di partecipazione.
    Intanto come Lei ha ricordato, caro avvocato, il ricorso è ammissibile e, quindi, fondato, pertanto una vittoria contro l’oscura e cupa malainformazione i ricorrenti l’hanno già avuta.
    PECCARE IN SILENZIO, QUANDO BISOGNEREBBE PROTESTARE, FA DI UN UOMO UN CODARDO (CIT.)

  4. Sui leoni creduti cadaveri festeggiano gli sciacalli credendo di aver raggiunto la vittoria.
    Ma i leoni restano leoni e gli sciacalli restano sciacalli!!!

  5. Pseudo giovanni tu che ragioni quasi come un mezzo “paglietta” (sai chi erano i “paglietta”? Gli avvocati. E i “mezzi paglietta” gli avvocaticchi, quelli che riuscivano a pigliarsi la laurea per puro miracolo e ad una certa età e stavano al diritto come un analfabeta sta alla grammatica). Chi ti scrive è un ricorrente che ha letto il ricorso e si permette di chiederti: ma come puoi dire che questo giudizio è solo una diatriba tra il Comune e i ricorrenti quando gli ultimi quattro motivi di ricorso censurano pesantemente la procedura ad evidenza pubblica e sostengono che la Borghi & Castelli non ha i requisiti soggettivi per essere aggiudicataria e non ha la capacità finanziaria per portare a compimento il progetto di restauro e ristrutturazione?
    In pratica, egregio mezzo maglietta, la Borghi & Castelli ha dimostrato di essere solo una scatola vuota, perché una società seria che subisce censure tanto pesanti si costituisce e va a difendersi in giudizio da tali accuse sostenendo e dimostrando che sono infondate, NON RESTA CONTUMACE. E non essendosi costituita ha riconosciuto quello che è: una società farlocca, che non ha niente da perdere, con quei famosi 2.500,00 euro di capitale versato e che vorrebbe avere in donazione il borgo medievale da restaurare e ristrutturare (chissà come???) con denaro pubblico.
    Bello così ehhh, affarucci d’oro caro il mio “mezzo paglietta”?

  6. Caro don Giusto vorremmo capire a quale paglietta ti riferisci? All’indumento che copre la testa dal volgo sole oppure a colui che ispurandosi al grande Einstein vi fa le pulci e non ha firmato il vostro onorevole ricorso ? Riflettete gente sulle parole di don giusto! Riflettete e cominciate a mettere mano al portafoglio per pagare le parcelle…….

  7. Mi chiedo ma la parcella dell’avvocato che ha difeso il comune chi la paga? ed ancora mi chiedo ma l’avvocato del comune non era il preposto per la difesa dell’ente. Succedono delle cose a Vairano Patenora incomprensibili. Bisognerebbe sottoporre il caso alla corte dei conti ed allegare la delibera di incarico dell’avvocato Spagnuolo per capire quali siano state le motivazioni che hanno portato la Giunta ad un incarico esterno.

  8. Caro donato, innanzitutto spero tu non sia quello che ha fatto illuminare ben due strade di accesso al borgo sennò sarebbe una grossissima delusione!!! Premesso questo, voglio ricordarti l’immenso don Peppe Diana il quale a cospetto di minacce camorristiche disse “per amore del mio popolo non tacerò!”. I ricorrenti non hanno taciuto e comunque vada, parcelle o meno (ma che fine ha fatto la short list e l’avvocato del comune???) sicuramente avranno la coscienza molto più a posto e pulita di qualcuno che sta mettendo di nuovo i propri interessi, o quelli di pochi noti e sicuramente non dei giovani (a proposito ma che fine ha fatto la ” curiosi” degli ultimi commenti?? Mi sa che le ho fatto tana la scorsa volta…) al primo posto usando e abusando del borgo….p.s. Ma ve pare normale che na società oggetto di ricorso non si costituisca???? Meditate su questo…ato che parcell ccà è nu macell!!!

  9. Avvocato Moreno

    Allora se qualcuno ancora non lo avesse capito – e adesso ve lo posso dire – la scelta della sospensiva è stata una ben precisa strategia processuale per verificare subito la fondatezza della eccepita inammissibilità del ricorso e come si sarebbe regolato il TAR rispetto a tale eccezione.
    Oddio, se la sospensiva fosse stata accolta tanto meglio, ma poco cambia, perché quello che mi interessava di più era che il giudice amministrativo superasse l’eccezione più pericolosa e rischiosa messa in campo dalla difesa del comune.
    Dopodiché, avendo respinto la sospensiva è implicito che l’inammissibilità sollevata non è stata ritenuta fondata altrimenti il TAR non avrebbe neanche esaminato la domanda cautelare di sospensione, ma avrebbe direttamente dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza breve.
    Adesso la partita si giocherà tutta nel merito e in quella sede, ve lo assicuro, gli atti amministrativi adottati dal Comune di Vairano grondano illegittimità da ogni parte.
    Cominciando dalla procedura ad evidenza pubblica, laddove si è aggiudicata una manifestazione di interesse ad una ditta che non aveva i requisiti soggettivi (in pratica non era costituita come società all’atto della scadenza del termine di presentazione della domanda), non aveva – e non ha – la capacità finanziaria per portare a compimento il progetto.
    Inoltre, il comune ha creato intenzionalmente una gara per disincentivare la massima partecipazione di soggetti interessati e della quale ha cambiato le regole ad aggiudicazione avvenuta (il comodato d’uso gratuito è stato trasformato in diritto di superficie, il capitale privato inizialmente richiesto non è stato più richiesto ed è venuta fuori la possibilità di fruire di finanziamenti europei) e qui sfociamo nel penale tant’è vero che la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo perché i fatti dimostrano che si è trattato di una GARA TRUCCATA.
    L’interrogativo sorge spontaneo: ma secondo il buon senso comune, se il bando fosse stato impostato sin dall’inizio come cessione del diritto di superficie e possibilità di usufruire di finanziamenti europei quanti operatori qualificati del settore avrebbero partecipato????
    Ammesso ciò si potesse fare perché il borgo medievale di Vairano è stato dichiarato di interesse storico e, quindi, bene culturale e ai sensi dell’articolo. 53 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) i beni di interesse storico non possono essere alienati ne possono essere costituiti su di essi diritti in favore di terzi.
    E poi le modalità con cui è stato acquisito il complesso immobiliare, le c.d. insule, in violazione delle leggi e delle procedure in materia.
    Un disastro amministrativo assoluto di cui gli attuali amministratori dovranno rispondere non solo davanti ai giudici amministrativi, quando si discuterà del merito, ma anche davanti alla Magistratura Penale ed alla Corte dei Conti perché il danno erariale è notevole e rilevante e di questo danno erariale ne dovranno rispondere non solo gli amministratori ma anche i funzionari della soprintendenza BPASAE e della direzione regionale BCP della Campania che si sono prestati a questo sporco gioco.

  10. Avvocato Moreno

    Si dirà: ma l’attribuzione del complesso immobiliare da parte della soprintendenza è venuta dopo (e la magagna sta proprio lì, con precisa tempistica)!!!
    Benissimo, allora si annullava la gara e l’aggiudicazione ad una ditta che non poteva accampare nessuna pretesa perché non aveva i requisiti soggettivi e si bandiva un’altra gara.
    Sempre che ciò fosse stato possibile perché, ripeto, i beni culturali dichiarati di interesse storico non possono essere alienati ne possono essere oggetto di costituzione di diritti in favore di terzi e questo è un divieto espressamente previsto dalla legge (art. 53, d.lgs. 42/04).

  11. Vorrei conoscere, sig. Donato, quali PULCI sta facendo o ha fatto ai ricorrenti, fare le pulci significa aver portato alla luce fatti e misfatti che rendono una questione, in questo caso il ricorso, un errore o, peggio ancora, una truffa.
    Non ho letto una sua frase ne’ sulla gara pubblica palesemente truccata, ne’ un suo pensiero su una convenzione di cui tanto si discute ma che, ad oggi, resta un mistero nei cassetti di chi governa…….non di chi amministra.
    Certo ispirarsi ad Einstein e’ fuori luogo…..si legga la biografia del grande scenziato……ma si soffermi sull’aspetto caratteriale dell’uomo e non sulle formule. Si accorgera’, probabilmente, che la sua ricerca spasmodica della verita’, con tutti i problemi che questo gli ha procurato, fa di lui l’esatto opposto di Lei….sig. Donato che fa le pulci, io direi che Lei si e’ ispirato molto al popolo infingardo dei Farisei, che lapidavano o sostenevano in base al loro interesse.
    Lei che si pregia tanto di avere sostenuto delle nobili iniziative per il borgo……sostenute, non dimentichiamolo, economicamente da molti comuni cittadini, perche’ non ha scritto nulla sul fatto che stiamo svendendo un patrimonio nostro ad una ectoplasma di societa’ in un modo spregiudicato e anomalo. Magari anche Lei come pseudo”curiosi” aspetta che da questa storia ci sia un vantaggio per lei……..appunto come i Farisei