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VAIRANO – LIMATELLE, CANTELMO AMMETTE TUTTO MA SI DICE SERENO: E’ TUTTO PRESCRITTO. ECCO PERCHE’ SBAGLIA

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VAIRANO PATENORA – Il Sindaco Bartolomeo Cantelmo in una dichiarazione sulla stampa in merito alla vicenda della lottizzazione Limatelle sostiene di non aver ricevuto nessun avviso di garanzia (è vero perchè al momento è solo indagato)  e che i carabinieri del NOE: “Si sono recati negli uffici della sede municipale a seguito di un esposto che è stato presentato alla Procura della Repubblica. Non sono stati sequestrati atti: i militari si sono limitati a fare delle fotocopie. Per quanto mi riguarda posso dire di essere tranquillo. Si tratta di fatti avvenuti circa dieci anni fa”. E’ normale che nella fase iniziale dell’indagine le persone coinvolte nella stessa non hanno ancora ricevuto l’avviso di garanzia. Per ora, probabilmente, si tratta solo di persone indagate.
Dunque, una prima considerazione che si può fare è che – sostanzialmente – il Sindaco ammetterebbe che la vicenda della lottizzazione che lo riguarda non è conforme alla normativa perché non smentisce i fatti ma asserisce unicamente che essi risalirebbero a dieci anni or sono lasciando intendere che si sarebbero prescritti.
In realtà, secondo l’accusa, i fatti non starebbero proprio così, perché fino al 30 marzo 2004 la lottizzazione e la relativa convenzione sono stati legittimi solo dopo tale ultima data la lottizzazione da legittima che era si è trasformata in abusiva ed ha avuto inizio l’attività edilizia oggetto di denuncia e, quindi, criminosa secondo chi ha sporto denuncia, a cominciare dal rilascio a Bartolomeo Cantelmo del permesso di costruire n. 4 del 2005, illegittimo perché rilasciato successivamente al termine decennale di efficacia del PdL scaduto, come detto, il 30 marzo 2004.
Quindi, l’attività edilizia del lottizzante Cantelmo, assunta come criminosa dalla denunciante negli esposti presentati alla Procura della Repubblica, è proseguita dal 2005 al 2014 con continuazione, attraverso una serie di delibere di giunta comunale che hanno variato – ma non prorogato stante il divieto degli artt. 16 e 17 della Legge Urbanistica (1150/1942) – la lottizzazione e continue proroghe della convenzione.
Le proroghe sono andate avanti con l’ultima convenzione dell’8 settembre 2009 in variante al PdL ed alla convenzione rep. n. 59495 del 25 luglio 1995 che è stata l’unica convenzione validamente stipulata perché in vigenza del piano, che è il presupposto di validità della convenzione la quale è mero strumento accessorio dello stesso, stabilendo unicamente gli obblighi in termini di oneri di urbanizzazione primaria e di cessione delle gratuita delle aree standard.
Va anche sottolineato che, sebbene non valida, con tale ultima convenzione del 2009 il Sindaco Cantelmo riconfermava l’obbligo assunto nella prima convenzione di cedere gratuitamente al Comune mq. 5360,74 per le aree standard e si impegnava ad eseguire opere di urbanizzazione per un importo di Euro 156.030,72.
Val la pena riportare uno stralcio di detta convenzione:
-VISTA LA DELIBERA G.M. 138 DEL 31/07/09 DI RETTIFICA DEL PIANO DI LOTTIZZAIONE.
-SI SOSTITUISCE LA CONVENZIONE DEL 20/03/09 REP. 1144 REGISTRATA ALL’UFF. DI TEANO IL 31/03/09 SERIE 1 N.64
-VISTA LA DELIBERA G.M. 201 DEL 30/12/2008 … ATTUAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE
-VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL CAPO SETTORE TECNICO ASSETTO TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICO IN DATA 07/08/2008 N. 42/Q
-E’ CONFORME ALL’ART.8 DELLA L.765 DEL 6/8/67
ONERI: 1) CESSIONE AREA DI MQ 5360,74 X OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA – DA FARE ENTRO 6 MESI DALL’ULTMAZIONE DEI LAVORI; 2) LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MARCIAPIEDI, AREA VERDE, PARCHEGGI ADIBITI A AD USO PUBBLICO, DA REALIZZARE ENTRO 3 ANNI DAL 20/03/2009 E CEDUTE AL COMUNE; 3) STRADA, MARCIAPIEDI, RETE FOGNANTE, RETE IDRICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RETE TELEFONICA, RETE GAS, TOT ONERI EURO 156.038,72; 4) I LOTTIZZANTI IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 3 COMMA 5 ART.8 DELLA LEGGE 765/67 SI OBBLIGANO A ESEGUIRE LE OPERE ENTRO 5 ANNI DALLA PRESENTE CONVENZIONE (REP. 1152 DEL 08/09/2009); 6) POLIZZA FIDEJUSSORIA LLOYD ITALICO N. LL77/00A043814; 7) IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE IN CASO DI INADEMPIENZA DOPO UN PREAVVISO DI 3 MESI.
In data 9 settembre 2014 il Sindaco Cantelmo presentava personalmente l’ennesima istanza (prot. n. 7690) di proroga della convenzione ai sensi dell’art. 30-bis della legge n. 98 del 2013 (“decreto del fare”) per cui l’amministrazione asserisce che la convenzione sarebbe prorogata per ulteriori 3 anni.
Se a ciò si aggiunge che – secondo il denunciante:
a) gli impianti produttivi ivi allocati (ipermercato Decò, palestra Forma e Ristoenoteca “Casale Cantelmo”) svolgono attività commerciali non conformi alle prescrizioni di Zona DPP che prescrivono che detta zona sia destinata: “… esclusivamente a nuovi impianti produttivi di tipo artigianale industriale nonché a depositi industriali e ad attività commerciali all’ingrosso …”;
b) l’unica convenzione di lottizzazione validamente stipulata è quella sottoscritta, in vigenza del PdL, secondo il disposto dell’art. 28 della citata legge 1150/42, con atto pubblico per notar Luigi Ronza rep. 54495 del 25/7/1995, e che all’art. 2 (modalità e tempi di attuazione) prescriveva che i lottizzanti si obbligassero ai seguenti adempimenti: “A) Tipo di lavorazione – vendita all’ingrosso e immagazzinamento di prodotti industriali, artigianali e/o agricoli, con parte residenziale come previsto dalla normativa di intervento in zona DPP”;
c) che tra le indispensabili opere di urbanizzazione primaria non eseguite vi è la prescritta rete fognante ed il prescritto impianto di depurazione delle acque reflue industriali, per cui fino a settembre 2014 l’ipermercato Decò ha sversato nel demaniale Rio Maltempo acque reflue industriali rivenienti da lavorazione di carni macellate e di pesce senza alcun preventivo trattamento di depurazione;
d) il responsabile UTC ha eseguito un collaudo solo parziale e non definitivo, così come prescritto dalla originaria convenzione, ed ha rilasciato i certificati di agibilità e abitabilità in assenza della conformità urbanistica;
e) i funzionari del dipartimento prevenzione e dell’U.O.P.C. dell’ASL CE/1 e dell’ARPAC sono venuti meno ai precipui doveri d’ufficio, rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle note del responsabile U.O.P.C. di Teano e del dirigente Dipartimento Prevenzione, laddove il primo asserisce che le imprese di che trattasi non hanno collegamento a servizi fognari e smaltiscono i propri reflui urbani come “rifiuti” con accumulo temporaneo in vasca di raccolta, ed il secondo asserisce che vi sarebbero “vasche biologiche” collegate ad un impianto di depurazione posto a valle a circa 400 mt. non autorizzato senza riferire se lo scarico avvenga su suolo ovvero nel corso d’acqua denominato Rio Maltempo che è sottoposto a vincolo ex R.D. 1775/33;
f) la normativa in materia stabilisce che sia gli uffici dell’ASL (dipartimento prevenzione e U.O.P.C.) che quelli dell’ARPAC hanno la funzione di organi di vigilanza sia sulle acque reflue sia sulla gestione dei rifiuti che sono sorgenti di rischio per la salute umana e per l’ambiente, e, quindi, hanno il dovere di vigilare sull’attività di aziende artigianali e commerciali che sversano reflui industriali al fine di tutelare costantemente la salute umana e l’ambiente esterno;
g) il comma 1 dell’art. 124 del d.lgs. 152/06 prescrive che “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, mentre, nella specie, le acque reflue industriali degli (abusivi) impianti commerciali di cui si discute vengono sversate senza autorizzazione per cui tanto i funzionari del Dipartimento Prevenzione e dell’UOPC che i funzionari dell’ARPAC, quali Organi di Vigilanza e, quindi, anche nella loro veste di ufficiali di P.G., hanno omesso ogni controllo senza nulla riferire all’A.G..
Alla luce degli elementi della denuncia si ha la percezione esatta della continuazione dell’attività criminosa posta in essere fino ai nostri giorni con il concorso – ma forse si potrebbe ben dire l’associazione – di funzionari pubblici, il che rende maggiormente gravi i reati commessi e non si vede come il Sindaco Cantelmo possa dirsi tranquillo.
Questi, in sostanza, i punti salienti su cui l’accusa base le proprie azioni. Toccherà ora alla magistruatura chiarire l’esatta vicenda. Una questione che secondo molti osservatori politici locali nasce da questioni e controversie personali ma che al punto attuale assume una fortissima connotazione politica perchè vedrebbe nel lottizzante e nel sindaco la stessa persona. Un conflitto di interessi che potrebbe creare moltissimo imbarazzo in eventuali sviluppi dell’indagine stessa

 

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4 commenti

  1. A margine dell’articolo di cui sopra, mi è doveroso fare una precisazione laddove, a proposito degli esposti-denuncia della lottizzazione abusiva, nell’ultimo periodo si afferma:
    “Una questione che secondo molti osservatori politici locali nasce da questioni e controversie personali …”.
    Effettivamente, anch’io ho sentito in giro che si è data questa spiegazione alle mie denunce al fine di svalutarne la portata e l’importanza e in modo di ridurre la questione, appunto, ad una diatriba di carattere personale, senza il rilievo oggettivo e grave che essa merita che prescinde da qualsivoglia carattere individuale e soggettivo, non potendo essere considerata una sorta di vendetta per un diniego ricevuto interessando, invece, nella sua oggettiva gravità, la generalità dei cittadini.
    In realtà, vi sono state pratiche edilizie di ristrutturazione e di richiesta di beneficio del c.d. piano casa riguardanti la mia abitazione che hanno visto frapposti pretestuosi ed ingiustificati dinieghi da parte del responsabile U.T.C., geom. Ernesto Natale, il quale, rallentando l’iter del procedimento, e prima di emettere il provvedimento richiesto, ha più volte illegittimamente ritenuto di dover acquisire il parere della commissione edilizia integrata, sul presupposto che il mio immobile era ubicato in zona (A) storica. Il che non è assolutamente vero perché la c.e.i. è tenuta ad emettere il preventivo obbligatorio parere solo su pratiche edilizie che riguardino opere su aree sottoposte a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, secondo il disposto del testo unico n. 42 del 2004 (t.u. sui beni culturali ed il paesaggio): ipotesi che, nel mio caso, non ricorrevano affatto perché la mia abitazione ricade sì in zona “A” (storica) ma non è sottoposta a nessuno dei suddetti vincoli, con la conseguenza che nessun preventivo parere poteva e/o doveva essere richiesto alla C.E.I. sulle pratiche edilizie presentate.
    Avendone parlato direttamente con il responsabile U.T.C., questi, pur consapevole della non necessità del richiesto parere, mi rispondeva nei seguenti termini: “io faccio quel che mi dice di fare l’Amministrazione” lasciandomi intendere che era una modalità indotta per ostacolare le mie richieste.
    A seguito di quanto riferitomi dal tecnico dell’Ente, ho più volte scritto al Sindaco rappresentandogli l’anomalia della vicenda senza, però, ricevere riscontro alcuno e quando ho avuto accesso a due pratiche edilizie – una riguardante la cognata dello stesso Sindaco ed un’altra la dipendente comunale Pina Ponte, responsabile del s.u.a.p. che ha ricevuto a novembre 2012 la s.c.i.a. commerciale per il cambio di destinazione d’uso del Casale Cantelmo da catering in ristorante senza muovere alcun rilievo – entrambe riguardanti abusivi fabbricati destinati a civili abitazioni (anziché a depositi di attrezzi agricoli, quali avrebbero dovuto essere) ubicati sulla via Panoramica ed ho presentato formale istanza affinché i procedimenti e titoli edilizi venissero annullati in autotutela, perché emessi in violazione di legge, e i relativi manufatti (abusivi) acquisiti al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, ricevevo una telefonata dal Sindaco in persona che mi invitava nel suo ufficio per conferire sulla questione. Il martedì 23 ottobre 2012 alle ore 13:30 – giorno dell’appuntamento – trovavo a ricevermi il Sindaco ed il Segretario comunale Ciorlano, i quali tentavano di capire i termini della questione.
    In particolare, il Sindaco diceva che lui si sarebbe dimesso piuttosto che applicare la legge ed acquisire al patrimonio comunale gli immobili (abusivi) della cognata e della dipendente Ponte, mentre il Segretario comunale mi lasciava intendere di volere rimediare agli errori del tecnico comunale così affermando: “… lasciate da parte la persona giuridica (cioè il Comune n.d.r.) … oggi però ci sono delle persone fisiche che interpretando la volontà di questa persona giuridica, cercano di considerare anche la vostra istanza (quella del permesso di costruire per il piano casa n.d.r.) … fateci fare ricorso in Cassazione … dateci la possibilità di rimediare ma non di rimediare in quel modo che diventa catastrofico per coloro che vengono toccati …”.
    In altri termini, Sindaco e Segretario comunale mi lasciavano intendere:
    1) che non sarebbe stata applicata la legge e, quindi, non sarebbero stati annullati in autotutela gli atti delle due pratiche edilizie (Di Nocera e Zaccaria-Ponte) ed acquisiti i due immobili al patrimonio comunale (così come è stato fatto per Taverna Catena);
    2) che se avessi accettato di non presentare le denunce, il Comune avrebbe rimediato agli errori del tecnico comunale e preso in considerazione la mia istanza di rilascio del permesso di costruire del piano-casa.
    Ho rifiutato in modo sdegnato le profferte di Sindaco e Segretario comunale, ho presentato le denunce alla Procura della Repubblica ed ho fatto i ricorsi al TAR avverso le due procedure ed i relativi illegittimi titoli.
    Successivamente, ho appreso dell’ulteriore scandalo della lottizzazione Limatelle, ossia di un piano di attuazione di proporzioni notevolmente maggiori delle pratiche edilizie Di Nocera e Zaccaria-Ponte, anzitutto perché riguardava un vero e proprio piano esecutivo del P.R.G., ossia dell’edificazione di una porzione di territorio comunale della estensione di ben 24.367 mq., ed inoltre perché detta lottizzazione vedeva come proprietario lottizzante il Sindaco Cantelmo in prima persona.

    Ora, mi chiedo, se questi sono i fatti: che importanza ha che la questione sia o meno di carattere personale?
    Questa spiegazione è solo un pretesto per deviare dallo scandalo vero che è quello di un piano di lottizzazione entrato in vigore il 30 marzo 1994 cui è seguita l’unica legittima convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 28 della Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, con atto pubblico rep. n. 59495 del 25 luglio 1995 per notar Luigi Ronza, regolarmente trascritto nei PP.RR.II., per cui tutto quanto progettato avrebbe dovuto eseguirsi entro il 30 marzo 2004.
    Poiché entro tale ultima data nulla di quanto progettato è stato eseguito, il piano di lottizzazione è divenuto inefficace con tutto quel che ne consegue, che è stato ben chiarito nell’articolo.
    Precisandosi che, dalla data della sopraggiunta inefficacia del PdL, si sono avute continue proroghe della sola convenzione, che di per sé non è idonea a giustificare una proroga del piano che è, a sua volta, insuscettibile di proroghe (anche per oggettive difficoltà afferma la giurisprudenza) e la cui validità ed efficacia sono pregiudiziali per la validità della convenzione di lottizzazione.
    In conclusione, se il piano di lottizzazione è scaduto viene meno anche la convenzione – che, pertanto, da sola non può legittimare nessun intervento edilizio – la cui proroga diventa un atto illecito finalizzato ad un’attività edilizia abusiva.

  2. Avvocato Moreno le sue bugie fanno accapponare la pelle! Cittadini non credete a quest’uomo. Vi abbindola con le sue parole e vi fa credere quello che vuole lui! Si sta arrampicando sugli specchi ! Patetico!
    Ah se i cittadini sapessero quanti scheletri nell’armadio ha lei…

  3. Quelli che ho esposto sono FATTI riscontrabili in qualunque momento e i FATTI dicono che il Sindaco, relativamente alle pratiche edilizie riguardanti la cognata e la dipendente comunale, non ha preteso che il competente ufficio tecnico applicasse la legge ma, anzi, relativamente alla lottizzazione che lo vede come attore, ha violato la legge in prima persona.
    Se ho raccontato bugie sono qui, attendo una querela in modo che sia l’A.G. a stabilire chi ha mentito.
    Riguardo “agli scheletri nell’armadio” è vero ne ho tanti, tantissimi, attendo solo che qualcuno con i c.d. attributi, come ho fatto io con il sindaco, li elenchi in modo da potermi complimentare con lui.
    Non ho altro da aggiungere.

  4. Scusa vox populi ma perché non li tiri fuori tu questi scheletri ? Nel modo dettagliato con cui ha spiegato tutto l’avv. Moreno . Oppure sei il difensore di turno di un indifendibile sindaco ?