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ALIFE – Caso Marra, il Consiglio di Stato boccia il comune e l’architetto Corbi. Scatta la denuncia alla Procura

Alife, il palazzo municipale

ALIFE – Caso Eredi Marra,  Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro il comune, l’avvocato difensore dei ricorrenti spiega: “ha sconfessato tutta l’azione amministrativa del Comune di Alife che, per il tramite del responsabile LL.PP. arch. Ermelinda Corbi, profittando della vacatio dei poteri del commissario ad acta Vocile, ha tentato un blitz adottando un provvedimento di acquisizione sanante del suolo Marra in carenza di potere sperando di poter liquidare ai proprietari, germani Marra, un’indennità di circa 900.000 euro anziché di 1.800.000 euro così come aveva fatto il commissario ad acta.  Avendo impugnato il provvedimento dell’arch. Corbi, il Consiglio di Stato ha dato ragione ai Marra – difesi dall’avvocato Lello Moreno – su tutta la linea: anzitutto prorogando i poteri del commissario ad acta fino al 31/12/2014 ed, inoltre, affermando che l’unico provvedimento di acquisizione valido è quello del commissario con ciò riconoscendo che l’importo quantificato dal commissario ad acta (1.800.000 Euro) è quello di giustizia. Con ciò il Consiglio di Stato ha dato anche la possibilità di presentare esposto-denuncia alla Procura della Repubblica – cosa che l’avvocato farà nei prossimi giorni – contro il responsabile LL.PP. arch. Corbi, ma anche contro il Sindaco Giuseppe Avecone e contro il responsabile servizi finanziari geom.  Claudio Accarino per abuso d’ufficio aggravato, avendo liquidato fondi comunali per circa 900.000 euro in carenza di potere e con il preciso dine di procurare un ingiusto danno economico ai fratelli Marra (art. 323, comma 2, codice penale)”.

Ecco la sentenza:

N. 05203/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06105/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso nr. 6105 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori Rosa Anna MARRA e Antonio MARRA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Como e Raffaele Moreno, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Antonelli, 49,

 

contro

il COMUNE DI ALIFE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Pedicini in Roma, via F. D’Ovidio, 83,

per l’ottemperanza

della sentenza nr. 676/2011 del 28 gennaio 2011 resa inter partes da questa Sezione sul ricorso in appello nr. 6057 del 2009 proposto dall’IACP Futura Soc. cons. a r.l. e nei confronti del Comune di Alife, sentenza passata in cosa giudicata, notificata alle Amministrazioni intimate in una all’atto di invito ad adempiere in date 2-3 marzo 2011.

 

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alife;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza di proroga proposta in data 9 settembre 2014 dal Commissario ad acta nominato da questa Sezione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Moreno per i ricorrenti e l’avv. Ricciardelli per il Comune, nonché il Commissario adacta Arch. Vocile;

 

Rilevato che il Commissario ad acta, con l’istanza di proroga dei termini da ultimo proposta, ha documentato il tempestivo deposito, in data 23 febbraio 2014 (e, quindi, tempestivamente rispetto alla scadenza del termine per l’espletamento dell’incarico già prorogato con precedente ordinanza nr. 6183 del 2013), di una precedente istanza di proroga del termine assegnatogli, istanza tuttavia che non risultava acquisita al protocollo informatico della Segreteria, e sulla quale conseguentemente non si è provveduto;

Ritenuto che sono accoglibili entrambe le istanze (quella suindicata del 23 febbraio e quella, da ultimo pervenuta, del 9 settembre), tenuto conto:

– dell’accertata tempestività della prima istanza di proroga, per le ragioni dianzi precisate;

– della conseguente tempestività anche della seconda istanza, rispetto alla scadenza (16 settembre 2014) del termine quale sarebbe stato concesso ove fosse stata delibata la precedente richiesta di proroga;

– della effettiva necessità, come meglio evidenziato in separata sentenza, che il Commissario ad acta porti avanti il proprio incarico fino alla compiuta esecuzione del decreto di acquisizione sanante nr. 1 del 15 gennaio 2014;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie le istanze in premessa richiamate, e per l’effetto proroga il termine assegnato al Commissario ad acta per l’espletamento del proprio incarico fino al 31 dicembre 2014.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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