Pignataro Maggiore – Il gruppo di Minoranza Consiliare, guidato da Vincenzo Romagnuolo, ha inoltrato una istanza al vicesindaco e alla giunta municipale per chiedere l’annullamento delle delibera numero 49 con cui si sceglie un avvocato per la costituzione in giudizio del Municipio nell’ambito di una causa instaurata davanti al giudice del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità/decadenza dalla carica di Sindaco per Cesare Cuccaro, attuale fascia tricolore pignatarese. Nnel ricorso ex art. 70 TUEL già notificato si è espressamente richiamato l’orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tali giudizi, il Comune non è parte necessaria, poiché la controversia riguarda la spettanza della carica e non la legittimità di un atto dell’ente in senso amministrativo. La Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 30006/2023, richiamando precedente giurisprudenza, ha ribadito che nei giudizi riguardanti la spettanza della carica “la domanda dev’essere proposta nei confronti non già del Comune, ma del soggetto che, per effetto della delibera, si sostituisce per legge nella carica”, escludendo così un interesse dell’ente territoriale a partecipare al giudizio a tutela della legittimità del proprio provvedimento.
I sottoscritti consiglieri, prima della seduta di convalida, avevano formalmente consegnata una dichiarazione sottoscritta con cui evidenziavano l’interesse personale del Sindaco e la sua incompatibilità, richiamando le pertinenti disposizioni del TUEL e contestando la regolarità della convalida. In realtà, nel giudizio ex art. 70 TUEL la questione centrale è se il Sindaco sia o meno decadibile/incompatibile. Pertanto, la costituzione del Comune, lungi dal perseguire un reale interesse processuale autonomo, si traduce di fatto in una difesa adesiva e indiretta della permanenza in carica del Sindaco, cioè del soggetto personalmente interessato, in contraddizione con la pretesa separatezza enunciata dall’Ente stesso. Tuttavia, se il Comune non è legittimato a prendere parte al giudizio ex art. 70 TUEL, manca a monte anche l’interesse pubblico concreto e attuale a sostenere spesa e attività difensiva per una costituzione processuale la cui ammissibilità è seriamente contestata. La determina, essendo atto consequenziale alla delibera n. 49/2026, risulta pertanto affetta da illegittimità derivata, oltre che da autonomo difetto di presupposto.
Queste alcune delle ragioni per le quali il gruppo di minoranza chiede alla Giunta l’annullamento in autotutela della Deliberazione 49 del 15/09/2026 e degli atti conseguenziali.
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