Si digita il proprio nome su un motore di ricerca e all’improvviso compare, proprio tra i primi risultati, un articolo che ci cita: una notizia che racconta un fatto che non ci dipinge al meglio e che si riferisce a una questione ormai che si è chiusa tempo prima.
Quando ci si rende conto di questa presenza online, soprattutto se si è un professionista, il titolare di un’azienda o un personaggio pubblico, la prima domanda che sorge spontanea è: come posso eliminare questo contenuto? In che modo posso tutelare la mia reputazione digitale?
L’archiviazione di un’indagine, un contenzioso societario ormai risolto o una notizia di cronaca di dieci anni fa possono continuare a essere una “macchia” sulla reputazione online di chi ne è stato protagonista. Per intervenire in modo davvero efficace, però, la scelta dello strumento giusto dipende dalle caratteristiche della pubblicazione.
Queste tutele rientrano nell’ambito del cosiddetto diritto all’oblio, previsto dall’articolo 17 del GDPR (il Regolamento UE 2016/679) e applicato da giudici e Garanti in modo differente a seconda del caso specifico.
Per conoscere nel dettaglio i requisiti della richiesta di deindicizzazione e la documentazione da allegare all’eventuale istanza, un approfondimento utile è in questo articolo di Polimeni.legal sul diritto all’oblio, che si sofferma anche sugli errori che con maggiore frequenza portano al rigetto e sui casi in cui conviene affiancare questa tutela ad altri rimedi.
Infatti, pensare che la deindicizzazione sia la stessa cosa della cancellazione definitiva o della rettifica da chiedere al giornale porta solo a sbagliare destinatario e a rincorrere soluzioni irrealizzabili.
Deindicizzazione da Google: effetti e limiti della rimozione dai risultati di ricerca
Con l’entrata in vigore del GDPR, la deindicizzazione trova la propria base normativa nell’articolo 17 e nel diritto di opposizione disciplinato dall’articolo 21.
Di conseguenza, chi gestisce il motore di ricerca è tenuto a valutare caso per caso se l’interesse degli utenti a raggiungere l’informazione prevalga sui diritti dell’interessato.
La richiesta va quindi indirizzata direttamente a Google, Bing o agli altri motori coinvolti, mentre l’editore della testata resta del tutto estraneo a questa fase.
In questo caso, il collegamento scompare dalle pagine dei risultati generate cercando il nome e cognome della persona.
L’articolo, tuttavia, resta online e continua a essere raggiungibile digitando l’URL diretto, consultando l’archivio della testata o inserendo parole chiave differenti, come il luogo o l’oggetto della vicenda.
Si tratta di una misura che riduce sensibilmente la reperibilità del contenuto senza cancellarlo alla fonte, proprio per questo suo carattere meno invasivo, si presta a bilanciamenti più favorevoli all’interessato.
Tra i parametri presi in esame dai motori di ricerca e, in sede di ricorso, dal garante o dal giudice rientrano:
- il tempo trascorso dai fatti;
- il ruolo pubblico dell’interessato;
- la natura dei dati coinvolti;
Infine, sul fronte penale, la Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha integrato le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con l’art. 64-ter. Questa norma permette a chi ha ottenuto un’archiviazione, un proscioglimento o una sentenza che dispone di non doversi procedere di richiedere un’annotazione di cancelleria.
Tale attestazione va poi esibita alle piattaforme di ricerca online sia per richiedere la deindicizzazione delle informazioni che lo riguardano, sia per bloccarne in anticipo il posizionamento tra i risultati, sempre nei limiti fissati dall’art. 17 del GDPR.
Cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 17 GDPR
La richiesta di cancellazione indirizzata al titolare che ospita il contenuto, come il gestore di un blog, di un forum o di un sito d’informazione permette un esito più incisivo della semplice deindicizzazione, dato che permette l’eliminazione del contenuto.
L’art. 17 del Regolamento stabilisce le condizioni in cui è possibile eliminare le informazioni che riguardano la persona, tra cui il venir meno dello scopo iniziale per cui erano state raccolte, il ritiro del consenso o l’esito favorevole di un’opposizione art. 21.
Al paragrafo 3, lo stesso articolo individua una serie di eccezioni che nella pratica pesano molto, a partire da quella relativa all’esercizio della libertà di espressione e di informazione e da quella che tutela l’archiviazione nel pubblico interesse e la ricerca storica.
Per i contenuti giornalistici il quadro si completa con l’art. 85 GDPR, con gli artt. 136 e seguenti del Codice privacy e con le Regole deontologiche relative all’attività giornalistica, che nel loro insieme riconoscono all’editore un margine ampio di conservazione degli articoli, soprattutto quando la notizia era vera e di interesse pubblico al momento della pubblicazione.
Proprio per questa ragione la cancellazione ottiene i risultati migliori quando il contenuto si trova fuori dal perimetro dell’informazione giornalistica, come accade per i dati personali presenti in directory aziendali non aggiornate, sui siti di ex datori di lavoro, nei forum o nelle pagine che ripubblicano notizie altrui senza alcuna finalità informativa.
Entro un mese dalla richiesta il titolare deve fornire un riscontro, con la possibilità di prorogare il termine di altri due mesi prevista dall’art. 12 del Regolamento per le istanze complesse o numerose, e quando ha reso pubblici i dati è tenuto, in base al paragrafo 2 dell’art. 17, ad adottare misure ragionevoli per informare gli altri titolari che li trattano della richiesta di cancellare link, copie o riproduzioni.
Aggiornamento e contestualizzazione della notizia negli archivi online
Nei casi in cui l’articolo riportava fatti veri al momento della pubblicazione e gli sviluppi successivi ne hanno poi modificato il significato, lo strumento più adatto consiste nel chiedere all’editore di aggiornare o contestualizzare la notizia, lasciandola nell’archivio della testata con un’integrazione che dia conto di come la vicenda si è conclusa.
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema con la sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012, relativa a un esponente politico il cui arresto, riportato in un articolo conservato nell’archivio online di un quotidiano, era stato seguito da un esito giudiziario favorevole di cui la pagina non dava conto.
Secondo i giudici, una notizia vera ma ferma al momento della pubblicazione può diventare parziale e quindi non esatta, e l’editore che mantiene l’archivio accessibile deve predisporre un sistema idoneo a segnalare il seguito della vicenda, garantendo così la contestualizzazione dell’informazione.
All’interno del GDPR la stessa esigenza trova riscontro nell’art. 16, che riconosce all’interessato il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione dei dati incompleti, anche attraverso una dichiarazione integrativa.
Chi è stato assolto dopo che la stampa aveva dato ampio risalto all’avvio del procedimento può quindi chiedere che in calce all’articolo compaia una nota sull’esito del giudizio, con il riferimento alla sentenza.
Per le pubblicazioni che tornano su fatti lontani nel tempo, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019) hanno distinto l’attività di cronaca dalla rievocazione storica, affermando che in quest’ultima l’identificazione dei protagonisti è legittima solo in presenza di un interesse pubblico attuale alla loro identità, legato ad esempio alla notorietà o al ruolo pubblico ricoperto.
Quando la deindicizzazione viene negata perché l’interesse alla notizia persiste, l’aggiornamento rappresenta l’alternativa più praticabile, dal momento che corregge la percezione del lettore senza sottrarre l’articolo alla consultazione.
Richiesta di deindicizzazione a Google e reclamo al Garante privacy
Se si sceglie di rivolgersi al motore di ricerca è invece possibile utilizzare il modulo che Google che mette a disposizione per le richieste di rimozione fondate sulla normativa europea sulla privacy, indicando gli URL da eliminare dai risultati, il nome utilizzato nelle ricerche e le ragioni per cui ciascun contenuto dovrebbe essere considerato non più pertinente o inesatto.
Sull’esito incide molto la qualità della motivazione, perché chi lo gestisce, valuta ogni link separatamente e un’istanza che richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalle linee guida europee, corredata dei documenti che provano la conclusione della vicenda, offre elementi concreti su cui fondare la decisione.
In caso di diniego o mancato riscontro nei tempi stabiliti dal motore di ricerca, è possibile proporre formale reclamo all’Autorità Garante per la tutela dei dati, oppure adire le vie giudiziarie mediante ricorso in Tribunale.
Dato che la deindicizzazione e l’aggiornamento hanno destinatari diversi, nulla impedisce di attivarli in parallelo, inviando l’istanza al motore di ricerca e, nello stesso momento, la richiesta di integrazione all’editore della testata, così da ridurre la visibilità della notizia e restituirne una versione completa a chi la raggiunge comunque attraverso altri percorsi.
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