Matese / Alto Casertano / Roccamonfina – I COMUNI ESCLUSI DALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI FARANNO RICORSO CONTRO LA LEGGE 131/25

Matese / Alto Casertano / Roccamonfina – Si è svolto ieri mattina presso la sede Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) di Salerno  un incontro con la presenza: del vicepresidente Uncem Vincenzo Luciano e dei presidenti della Comunità Montana del Matese (Fabio Civitillo), della Comunità Montana Monte Maggiore (Salvatore Geremia) e della Comunità Montana Monte Santa Croce (Emilia Delli Colli).di tutti i Sindaci e rappresentati dei Comuni della regione Campania esclusi dalla nuova  classificazione dei comuni montani. In base alla nuova classificazione deliberata dal Governo con Legge 131/25, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 20 febbraio 2026, sono stati stabiliti dei nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani. Con la nuova Legge sono considerati montani i comuni che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

  1. a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%;
  2. b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%;
  3. c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare;

e  i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni montani; In base a questi nuovi criteri in provincia di Caserta ben 15 comuni non sono più considerati montani: Ailano, Castel di Sasso, Ciorlano, Dragoni, Galluccio, Giano Vetusto, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Rocca d’Evandro, Roccaromana, San Pietro Infine, Tora e Piccilli. Questa esclusione crea ulteriori difficoltà per dei territori già caratterizzati da spopolamento, servizi ridotti e criticità socio economiche già evidenti e che comporterà un svantaggio competitivo rispetto ad altri territori simili che invece solo in base ad un criterio altimetrico risultano essere ancora considerati montani.
I vari interventi hanno evidenziato che questa nuova Legge ha completamento snaturato e fatta venir meno la  “ratio” dalla “legge della montagna”, una Legge che prevedeva una sorta di compensazione per dei territori svantaggiati dal punto di vista socio economico oltre che territoriale. Oggi invece con la nuova classificazione viene  basata esclusivamente su criteri morfologici. Ma è del tutto evidente che la compensazione tra territori svantaggiati non può basarsi su criteri altimetrici , generando tra l’altro una ingiustificata disparità di trattamento di alcuni territori rispetto ad altri territori svantaggiati. Tale disparità di trattamento viene ulteriormente evidenziate dalle particolari peculiarità di questi territori dei comuni esclusi, rientranti in alcuni casi anche nelle cosidette “Aree interne”.
Sulla base di queste considerazioni sono state evidenziati i vari  profili di incostituzionalità della legge 131/25 e i comuni hanno deciso di proporre ricorso  contro tale Legge. I ricorsi saranno presentati dai Comuni che si uniranno in base alla provincia di appartenenza con il coordinamento delle Comunità montane del relativo territorio.
I 15 comuni della Provincia di Caserta coordinati dalle comunità montana del Matese, di Santa Croce e Montemaggiore presenteranno un unico ricorso e hanno ottenuto il sostegno dell’Uncem.
Durante la riunione è stato ulteriormente specificato che le comunità montane sono disciplinate dalle Leggi Regionali e dal  DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI,  che al capo IV disciplina proprio le Comunità Montane e all’articolo 27 stabilisce che: “Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”. Quindi la NON CLASSIFICAZIONE COME COMUNE MONTANO NON DETERMINA L’ESCLUSIONE DALLE COMUNITA’ MONTANE.
Gli effetti per i Comuni che non risulteranno più presenti nell’elenco dei comuni montani saranno i seguenti: non saranno destinatari degli interventi di ripartizione del FOSMIT; le scuole non saranno definite “scuole di montagna; non verranno considerati nelle priorità e nelle direttive per le zone montane individuate dalla Strategia per la montagna italiana.

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