VAIRANO PATENORA – Un documento della Regione Campania fa chiarezza sulla questione dell’ampliamento della cava Pizzomonte. Smentita l’amministrazione comunale, quella guidata dal sindaco Giovanni Robbio e quella attuale guidata dal primo cittadino Bartolomeo Cantelmo.
La nota della regione è indirizzata Alla Procura Repubblica presso il Tribunale Santa Maria Capua Vetere (CE), Alla Procura DDA di Napoli-Ai Genio Civile di Caserta, Al Consigliere Lino Martone Via C. Menotti 20 1.11 Vairano Patenora (CE), All’Autorità Bacino Volturno-Garigliano Caserta, Alla Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caserta. L’oggetto è: Cava ITALCAL – Comune di Vairano Patenora (CE). – Esposto Consigliere di minoranza Sig. Lino Martone. Trasmissione nota regionale prot. 2013. 0733196 del 23/10/2013 del Settore Bilancio e Credito Agrario.
“In relazione all’esposto del 16 ottobre 2013 del Sig. Lino Martone si’trasmette, allegata in copia, la nota in oggetto indicata.
Si prega, inoltre, di comunicare se sia stata data esecuzione al suddetto provvedimento al Prot. della Regione Campania 2003.0393684 del 24/07/2003, mediante rilascio dei terreni gravati da uso civico da parte degli eventuali occupatori sine lindo, da documentare con gli estremi dei verbali sullo stato di consistenza dei luoghi e di immissione in possesso da parte de! Comune.
In ogni caso si invitano le SS.LL. a porre in essere le attività di tutela, ai sensi dell’art. 823 del codice civile, a difesa del possesso e della proprietà pubblica e ad attuare i provvedimenti di rigetto delle domande di mutamento di destinazione che siano divenuti esecutivi.
Secondo T.A.R. Salerno: “(…) L’art. 12, comma 2, L. 1766/1927 stabilisce che le terre collettive continuano ad essere soggette ad un regime d’indisponibilità e di destinazione vincolata alle primarie esigenze della comunità, salvo casi particolari e specifici. Periamo, i cornimi sono privi della facoltà di disporre, di terreni sui cui insistono usi civici, essendo questi sottoposti a vincolo ili indisponibilità, dì inalienabilità e di destinazione (cfr. Cass. Civ., sez IH 3.2.2004, //. 1940; sez. V, ih 1/993 de/rS.8.2003) ed al regime di cui all’art. 27 d.p.r. ri. 3H0/2001. (…) (T.A.R. Salerno Sezione Prima Seni. N. (10174/2012 REG.PROV.COLL. del 20 ottobre 2011(.
Secondo Consiglio di Stato, tra l’altro, legislatore, nel disciplinare la destinazione delle terre sulle quali gravano usi civici all’art. 12, 11° co. della L. n.1766 cit, ha sancito, in via di principio, l’inalienabilità e l’impossibilità di mutamento dì destinazione, dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente e — solo in via di eccezione— salva la possibilità di richiedere l’autorizzazione (oggi di competenza della Regione in luogo del Ministero) a derogare dai predetti limiti. Tale deroga all’utilizzazione del terreno, comportando necessariamente limitazioni dei diritti d’uso civico per le collettività citi appartengono, anche oggi ha carattere tìpicamente eccezionale e non può né deve risolversi nella perdita dei benefìci, anche solo di carattere ambientale per la generalità degli abitanti, unicamente a vantaggio di privati (cfr. Consiglio Stato sez. IV 25 settembre 2007 n. 4962; Consiglio Stato sez. VI 6 marzo 2003 n. 1247).(…)
In tale direzione, se i beni di uso civico sono di norma inalienabili, incommerciabili ed insuscettibili di usucapione, esattamente il TAR ha fatto proprio l’univoco orientamento della Corte di Cassazione, per cui essi sono sostanzialmente riconducibili al regime giuridico della demanialità (cfr. dì recente Cass. Civ. Ili, 28 Settembre 2011 n.19792; Cass. Civ. Ili, 28 Settembre 2011 n.19792; Cass. Civ., sez III, n. 1940/2004; idem Sez. V, n. 11993/2003).(…)
Infatti, se i diritti appartengono alla collettività e questi sono solo amministrati dal Comune sotto ìl controllo delta Regione, è evidente che le relative dinamiche procedimentali dì gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni delia collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato (arg. ex Corte Conti 13 maggio 2005 n. 5). (…) ” [cfr.Cons. Stato Sezione Quarta n.1698/2013].