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BELLONA – ROGO DI RIFIUTI ALLA ILSIDE E ORDINANZA A CARICO DI “ECO TERRA srl”, IL COMUNE SOCCOMBE DAVANTI AL TAR: ATTI ANNULLATI E 2000 EURO DI SPESE

BELLONA – Rogo di rifiuti alla Ilside e ordinanza a carico della Eco Terra srl, il comune viene bocciato dal Tar e condannato al pagamento delle spese, quanitificate in 2mila euro. Tutto scritto nella sentenza inerente sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: “ECO TERRA s.r.l.”, con sede in Bellona (CE), contro il comune di Bellona, nei confronti di  “ILSIDE s.r.l.” e Bruno Gennaro, non costituito in giudizio; avverso e per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo:

a) dell’ordinanza sindacale Città di Bellona n. 16/2013 prot. n. 6561 dell’8.7.2013, notificata in data 8-23.7.2013, con la quale si dispone che “tutti gli obblighi derivanti dalle ordinanze n. 4/13 e 8/13 (emesse nei confronti di Ilside s.r.l.) – e dalle risultanze dei tavoli tecnici, sono in via residuale trasferite alla proprietari” e consistenti nell’attività di smaltimento dei rifiuti combusti, garantendo tutte le misure necessarie per la salvaguardia ambientale come da piano predisposto dalla medesima Ilside s.r.l.”;

b) per quanto di ragione, delle ordinanze sindacali n. 4/2013 e 8/2013, laddove riferite all’odierna ricorrente;

c) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

– quanto ai motivi aggiunti, notificati il 16.9.2013 e depositati il giorno 17 successivo:

a) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bellona n. 18/2013 del 10.9.2013, con la quale – esclusivamente a carico di Eco Terra – si dispone ad horas di: “rendere funzionante l’impianto di depurazione delle acque di scarico e di prima pioggia; gestire lo smaltimento del percolato; effettuare interventi di pulizia; disinfestazione del sito: assicurare a vigilanza del sito”; nonché, nel termine di trenta giorni dalla notifica, “al totale allontanamento, nei modi e termini di legge, di tutte le tipologie di rifiuti presenti in impianto e, al termine, effettuare scrupolose indagini delle aree prive di pavimentazioni interessate allo stoccaggio dei rifiuti in genere, ivi comprese quelle interessate ai rifiuti combusti”;

b) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2013 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché, nel merito, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono entrambi fondati.

2. In particolare il ricorso introduttivo è rivolto avverso l’ordinanza sindacale n. 16/2013 prot. n. 6561 dell’8.7.2013, in epigrafe, notificata in data 8-23.7.2013, con cui, richiamate le ordinanze sindacali n. 4 dell’11 marzo 2013 e n. 8/13 del 17 maggio 2013, precedentemente emesse nei confronti della società “Ilside s.r.l.”, tenuto conto delle risultanze dei tavoli tecnici del 25 giugno e 8 luglio c.a. con cui sono state definite le modalità operative con prescrizione per la rimozione dei rifiuti e le attività di monitoraggio onde evitare eventuali contaminazioni delle matrici ambientali, e sul presupposto che “da informazioni assunte in data odierna da rappresentanti della ditta Ilside s.r.l., la società Eco Terra s.r.l., proprietaria del complesso immobiliare, ha eseguito lo sfratto nei confronti della società Eco Terra s.r.l., ricevendo la consegna delle chiavi”, visti gli artt. 50 e 54 del D.L. vo n. 267/2000 ed il D.L. vo n. 152/2006, si disponeva che: “tutti gli obblighi derivanti dalle ordinanze n. 4/13 e 8/13 (emesse nei confronti di Ilside s.r.l.) – e dalle risultanze dei tavoli tecnici, sono, in via solidale, trasferite alla proprietaria, ivi compresa l’attività di vigilanza h. 24, la quale potrà avvalersi di ditta all’uopo specializzate e autorizzate ai sensi di legge”.

3. Con i motivi aggiunti è stata, invece, impugnata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Bellona n. 18/2013 del 10.9.2013, che, pur espressamente qualificata in oggetto quale “ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità, per l’igiene e la salubrità dei luoghi e dell’ambiente”, richiama il D.L. vo n. 152/2006 (T.U. dell’Ambiente), con la quale si dispone – questa volta unicamente nei confronti della ricorrente Eco Terra s.r.l., ad horas – “di rendere funzionante l’impianto di depurazione delle acque di scarico e di prima pioggia; gestire lo smaltimento del percolato; effettuare interventi di pulizia; disinfestazione del sito: assicurare a vigilanza del sito”; nonché, nel termine di trenta giorni dalla notifica, “al totale allontanamento, nei modi e termini di legge, di tutte le tipologie di rifiuti presenti in impianto e, al termine, effettuare scrupolose indagini delle aree prive di pavimentazioni interessate allo stoccaggio dei rifiuti in genere, ivi comprese quelle interessate ai rifiuti combusti”.

4. In buona sostanza tale ordinanza, in coerenza con le precedenti, nn. 4/2013, 8/2013 e 16/2013 e sempre in base alle rilevazioni effettuate dall’A.r.p.a.c. (l’ultima delle quali in occasione del sopralluogo presso l’impianto Ilside s.r.l., come da verbale n. 76/DPF/13 del 4.9.2013), tenuto conto dello stato di smaltimento dei rifiuti combusti conseguenti all’incendio verificatosi presso l’impianto Ilside in data 17.4.2013, indica le ulteriori azioni e misure di recupero e ricomposizione ambientale da intraprendere le quali, pur concretando ulteriori obblighi a carico del destinatario, si muovono in una linea di continuità logica e cronologica con quanto precedentemente rilevato e disposto con le ordinanze n. 4/2013, 8/2913 e 16/2013.

Tuttavia la principale caratteristica differenziale dell’ultima ordinanza n. 18/2013 della serie – impugnata con i motivi aggiunti – rispetto alle precedenti è di indirizzandosi esclusivamente alla società ricorrente Eco Terra s.r.l.

In proposito la progressione esistente tra tutte le ordinanze impugnate, con conseguente intensificazione degli obblighi nei confronti della società ricorrente (in qualità di proprietaria), ad essi correlati, emerge testualmente dalle premesse dell’ultima ordinanza n. 18/2013, laddove si specifica di tener conto di ogni altra attività pregressa (che, quindi, finisce con l’essere fatta salva) posta in essere nei confronti del Comune di Bellona e dai vari organismi competenti, in particolar modo a seguito dell’incendio verificatosi presso l’impianto Ilside in data 17.4.2013, richiamandosi, poi, tutta l’attività pregressa, tra cui i vari tavoli tecnici o riunioni operative e le ordinanze sindacali, in particolare nn. 4/2013, 8/2013, 16/2013

5. Inoltre il collegamento fra le varie ordinanze sopra rilevato vale a rendere senz’altro ammissibile l’impugnativa dell’ultima ordinanza n. 18/2013 attraverso la proposizione di motivi aggiunti.

6. Ciò premesso, nel merito, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati in relazione alla prima censura con la quale sono stati dedotti profili di difetto di legittimazione passiva, di violazione di legge (art. 192, D.L. vo n. 152/2006; art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22; L. 7.8.1990, n. 241 e ss. mm.) e di eccesso di potere (per difetto di istruttoria ed erroneità nei presupposti).

7. In punto di fatto, occorre premettere:

– che, la società ricorrente Eco Terra s.r.l., con sede legale in Bellona S.S. 264 Km. 30+760 loc. Triflisco – proprietaria di beni immobili nel Comune di Bellona – in data 22.12.2007, stipulava contratto di libera locazione commerciale, registrato alla competente Agenzia delle Entrate il 28.12.2007, con il quale concedeva alla società Ilside s.r.l. il godimento di parte del complesso di sua proprietà sito in Bellona (CE) frazione Triflisco Contrada Ferranzano di circa 23.000 mq. per lo svolgimento di attività di stoccaggio, selezione, cernita, imballaggio, trattamento di rifiuti con relativo recupero e commercializzazione di materiali vari;

– che, a causa di un incendio avvenuto in data 17.4.2012 sul suolo oggetto di locazione, in data 3.7.2013, era aperto un tavolo tecnico presso la sede della Giunta Regionale della Campania – Settore Provinciale Ecologia di Caserta – stante la necessità, a seguito dell’incendio, di rimodulare le attività della società Ilside s.r.l. contrattualmente obbligata;

– che, successivamente, il Comune di Bellona, a tutela della pubblica incolumità ed igiene, emetteva nei confronti di tale ultima società le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti n. 4 dell’11 marzo 2013 e n. 8 del 17 maggio 2013, recanti l’ordine di smaltimento dei rifiuti combusti, come da piano appositamente predisposto dallo stesso, non ancora smaltiti;

8. Orbene, risulta documentalmente provato che, il suddetto contratto aveva durata pari a 6 anni e che, al punto 9, prevedeva che: “Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dall’utilizzo dell’immobile concesso in locazione”;

9. Appare allora evidente che il Comune di Bellona, resosi conto che, nonostante l’attività di gestione dei rifiuti, fosse stata effettivamente svolta, ai sensi dell’art. 208 del D.L. vo n. 152/2006, dalla locataria Ilside s.r.l., in virtù di tutte le prescritte autorizzazioni (giusta determinazione dirigenziale della Regione Campania – Settore di Caserta – n. 127 del 15.6.2011), a seguito dell’incendio del 17.4.2012, l’attività in parola non era più proseguita con la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti combusti rimasti sul sito – nel frattempo sottoposto a decreto di sequestro preventivo, R.G.N.R. e N. 7014/2013 – così come rimodulata, in occasione del tavolo tecnico riunito il 3.7.2013 (tanto, in violazione delle ordinanze n. 4/13 e n. 8/13 e nonostante le continue garanzie da parte della Ilside s.r.l.: cfr. prot. n. 25/2013 del 24.4.2013, relativamente alla rimozione dei rifiuti pericolosi rimasti sul sito e gli obblighi contrattuali in tal senso), per modo che riteneva doveroso trasferire, sia pure in via solidale, i relativi obblighi anche alla ditta proprietaria, ivi compresa l’attività di vigilanza h. 24 (con facoltà di avvalersi di ditte all’uopo specializzate ed autorizzate ai sensi di legge) sull’unico presupposto che “da informazioni assunte in data odierna da rappresentanti della ditta Ilside s.r.l., la soc. Eco Terra s.r.l., proprietaria del complesso immobiliare, ha eseguito lo sfratto nei confronti della società Ilside s.r.l., ricevendo il possesso delle chiavi”, tornando, così, in possesso dell’immobile con consegna dello stesso da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

10. In buona sostanza l’Amministrazione, senza farsi alcun cenno ad un’eventuale responsabilità di Eco Terra s.r.l. nella causazione dell’illecito ambientale, ha individuato (anche) quest’ultima quale obbligata alle relative azioni di recupero e ripristino ambientale per la mera circostanza di avere, in qualità di proprietaria dell’immobile, recuperato il possesso (ius possidendi) della res, così ritenendo che, nella situazione di pieno dominio di quest’ultima, la società proprietaria possa essere chiamata, a pieno titolo, a rispondere del predetto illecito.

Ulteriore conferma della mancata individuazione in capo alla società ricorrente di ogni elemento di responsabilità colposa la offre l’ordinanza n. 18/2013 – impugnata con motivi aggiunti – con la quale vengono posti (questa volta esclusivamente in capo alla società ricorrente), degli (ulteriori) obblighi di ricomposizione e recupero ambientale sul dichiarato presupposto che le nuove rilevazioni dell’A.r.p.a.c. – richiamate nell’ordinanza in parola – partono dalla constatazione del fermo dell’Impianto Ilside s.r.l., circostanza, non certo addebitabile ad Eco Terra s.r.l.

11. Tuttavia, alla stregua della normativa in tema di illecito ambientale contenuta nel D.L.vo 152/2006 (peraltro richiamata in tutte le impugnate ordinanze che, quindi, nonostante qualificate in oggetto, quali contingibili ed urgenti, rivestono anche carattere ambientale), non sono sufficienti (né necessari) né la qualifica di possessore, né tantomeno quella di mero proprietario, altrimenti venendosi a configurare una responsabilità oggettiva di posizione in capo alla ditta proprietaria che non trova alcun riscontro nella normativa in parola.

12. Invero, quanto alla qualità di mero proprietario, come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, Cfr: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).

Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).

13. Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente. In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, alcun spazio v’è per una responsabilità oggettiva, nel senso che – ai sensi dell’art. 192 – per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

14. Quanto al possesso conseguito dalla società proprietaria/locatrice, attuale ricorrente – circostanza cui erroneamente l’Amministrazione attribuisce rilievo preminente al punto da legittimare, con l’ordinanza n. 16/2013, il trasferimento, in via solidale, degli obblighi di provenienza contrattuale di smaltimento e ripristino originariamente gravanti sulla Ilside s.r.l., in qualità di locataria – in punto di fatto, risulta documentalmente provato che, avendo la Ilside s.r.l. sospeso i pagamenti dei canoni di locazione alla ricorrente Eco Terra s.r.l. quest’ultima, per il rilascio del fondo, adiva l’autorità giudiziaria ed il recupero del relativo possesso è avvenuto unicamente in virtù del decreto giudiziale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17.1.2013, R.G. n. 5756/2012, recante ordine ad Ilside s.r.l. di rilasciare in favore della società legittima proprietaria dell’immobile locato sito in Bellona.

Sennonché – come risulta documentalmente dal verbale di rilascio dell’immobile locato, datato 5.7.2013, prodotto in giudizio – l’immissione in possesso dell’immobile da parte della società ricorrente è materialmente avvenuta unicamente in tale data ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, per la qual cosa, allorquando, in data 17.4.2012, si era verificato l’incendio, a seguito del quale il Comune aveva emesso le ordinanze n. 4/13 e n. 8/13 nei confronti della Ilside s.r.l., la Eco Terra s.r.l., attuale ricorrente, non era ancora rientrata nel possesso dell’immobile di sua proprietà ed era, quindi, in punto di fatto, nell’impossibilità di essere ritenuta eventualmente responsabile per culpa in vigilando o in omittendo; ed un tale erroneo convincimento si ripresenta anche nell’ultima ordinanza n. 18/2013 – impugnata con i motivi aggiunti – laddove si dichiara tenersi conto altresì, che il sito ex Ilside, sia pure gravato da sequestro giudiziario, è completamente ritornato nel possesso e nella esclusiva disponibilità della soc. Eco Terra a seguito di esecuzione di sfratto.

15. Come incontestato in punto di fatto, il sito è attualmente posto sotto sequestro dall’A.G. – dunque affatto nella disponibilità materiale della società ricorrente, come erroneamente afferma l’Ente – laddove risulta nominato custode proprio il Comandante dei VV.UU. del Comune di Bellona e – come fondatamente dedotto nei motivi aggiunti – non si comprende la ragione per cui l’Ente, al momento l’unico soggetto che può realmente accedere e/o disporre del sito, non intervenga direttamente (se ritiene che vi siano ragioni per farlo), preferendo, invece, di destinare un tale “ordine” nei confronti di un soggetto che è del tutto impossibilitato a farlo; inoltre non appare comprensibile, in fatto ancor prima che in diritto, la ragione per la quale l’Ente, come, d’altronde, già avvenuto con la ordinanza n. 16/2013, impugnata con il ricorso introduttivo, in occasione dell’emanazione della successiva ordinanza n. 18/2013 ritenga di individuare, ancora una volta (ma, questa volta addirittura in via esclusiva), quale destinataria degli obblighi ingiunti la Eco Terra s.r.l., mentre la Ilside, responsabile dei fatti oggetti di addebito, totalmente scompare dal provvedimento; dunque, inspiegabilmente, il Comune, dopo aver correttamente individuato le responsabilità della Ilside s.r.l. (cfr. ordd. nn. 4/2013 e 8/2013) e aver testualmente accettato l’impegno di quest’ultima allo smaltimento (Nota Ilside prot. 25/2013 del 24.4.2013), non abbia adottato più alcun provvedimento nei suoi confronti, sebbene rimasta inadempiente, ma abbia invece preferito rivolgersi prima “anche” al proprietario (sebbene estraneo, non risultando, all’epoca dei fatti, in alcun modo possessore dell’area interessata dall’incendio), poi, “solo” al proprietario.

16. In proposito la difesa comunale – nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 9.9.2013 – rileva che la clausola di esonero dalla responsabilità per danni contenuta nel contratto di locazione rileverebbe esclusivamente nel regime dei rapporti privati tra locatore e locatario e non sarebbe opponibile alla Pubblica Amministrazione, a maggiore ragione quando la stessa adotterebbe provvedimenti di necessità ed urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L’argomento è ultroneo ed inconferente atteso che, pur a voler prescindere dal dato testuale che con l’ordinanza n. 16/2013 era stato disposto il trasferimento, in via solidale, degli obblighi di provenienza contrattuale di smaltimento e ripristino originariamente gravanti sulla Ilside s.r.l., in qualità di locataria, decisivo è il rilievo che la società ricorrente non si ritiene irresponsabile richiamandosi esclusivamente al contratto di locazione stipulato con la Ilside s.r.l. (contratto che, anche se non opponibile all’amministrazione, pur dovrebbe avere una certa rilevanza, quanto meno come elemento indiziario suscettibile di valutazione in sede istruttoria), ma invoca una corretta applicazione della ordinaria normativa di riferimento in tema di illecito ambientale che è da rinvenire, anzitutto, nel D.L. vo n. 152/2006, mentre il richiamo ai provvedimenti extra ordinem contingibili ed urgenti varrebbe unicamente in mancanza di strumenti ordinari di amministrazione.

17. Inoltre, a voler, anche solo astrattamente, ascrivere in capo al proprietario/possessore, in quanto tale, un obbligo di ripristino ambientale, verrebbe a configurarsi a suo carico un inaccettabile obbligo di garanzia per la mera qualità di proprietario/custode, riconducibile senz’altro ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche dalla previsione normativa di cui all’art. 2051 cod. civ. la quale consente la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato); al riguardo, secondo pacifica giurisprudenza, il dovere di diligenza che fa carico al titolare o al gestore del fondo, non può arrivare sino al punto da richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 14, comma 3, del D.L. vo n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.L. vo n. 152 del 2006), di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, senza ulteriori specificazioni (Cfr., ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795).

18. La difesa comunale, nella predetta memoria difensiva, richiama la sentenza n 3116 del 2.7.2012 di questa Sezione, alla stregua della quale la possibilità di indirizzare gli obblighi di bonifica al proprietario dell’area, indipendentemente dall’effettivo accertamento delle responsabilità per l’inquinamento, pur non essendo prevista espressamente da alcuna disposizione, potrebbe essere dedotta dall’intero sistema normativo, oltre che da pregnanti considerazioni in termini di ragionevolezza dell’ordinamento stesso.

Tuttavia il richiamo non è pertinente, atteso che quanto rilevato nella suddetta sentenza è legato alle peculiarità della fattispecie concreta esaminata dal Tribunale, caratterizzata dalle difficoltà di distinguere tra interventi di prevenzione (per i quali lo stesso art. 245 prevede l’obbligo di intervento del proprietario) e le vere e proprie misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, la qual cosa rendendo legittima l’adozione di un provvedimento extra ordinem, contingibile ed urgente, nei confronti di quel soggetto (e, quindi anche del proprietario), che trovandosi più vicino alla fonte del pericolo è meglio di ogni altro in grado di controllarne, in via preventiva, la diffusione della sorgente di contaminazione.

Nella fattispecie in esame è indubbio che si versi nella prima ipotesi della messa in sicurezza e bonifica di un sito già compromesso per la presenza di rifiuti pericolosi combusti, con la conseguenza che la responsabilità per l’illecito ambientale è addebitabile alla proprietaria Eco Terra s.r.l. unicamente nel caso in cui, alla stregua di quanto si è andato esponendo, la violazione gli è imputabile a titolo di dolo o, quanto meno, di colpa

19. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, preso atto del difetto di legittimazione passiva della società ricorrente a divenire destinataria degli ordini di smaltimento, già posti a carico alla Ilside s.r.l. con le ordinanze n. 4 dell’11 marzo 2013 e n. 8 del 17 maggio 2013, e successivamente estesi, prima, in via solidale, con l’ordinanza n. 16/2013, e, poi, con l’ordinanza n. 18/2013, in via esclusiva, a suo carico, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, con il conseguente annullamento delle ordinanze con gli stessi impugnate.

20. Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3736/2013 R.G.), proposto, anche attraverso motivi aggiunti, dalla società “Eco Terra s.r.l.”, così dispone:

a) accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 16/2013 prot. n. 6561 dell’8.7.2013;

b) accoglie i motivi aggiunti, e per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 18/2013 del 10.9.2013;

c) condanna il resistente Comune al pagamento delle spese giudiziali in favore della società ricorrente, complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00).

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