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Mondragone – Comune sull’orlo del fallimento. Ecco perché la Corte dei Conti ha bocciato il piano di Lavanga

Mondragone – La Corte dei Conti ha bocciato il piano di riequilibrio pluriennale approvato dall’amministrazione di Mondragone. Dopo l’annuncio dello scorso 29 agosto 2024, arrivano ora le motivazioni che hanno spinto i giudici contabili a ritenere non credibile il piano presentato dal municipio mondragonese.

Le motivazioni del diniego:
“Per il finanziamento della massa passiva, il Comune ha prospettato nel piano una serie di misure, tra le quali l’unica misura attendibile è quella concernente la “scadenza naturale mutui in ammortamento: Dall’esercizio 2027 l’Ente non dovrà più inserire in bilancio la somma annuale di € 1.291.656,92 in relazione allo scadere del mutuo in essere con la Banca Nazionale del Lavoro”. Tra l’altro, in sede di risposta alle richieste di precisazioni, il Comune ha rappresentato che “la parte predominante del risanamento, che ha potuto far pensare al rispetto di un piano di riequilibrio, altrimenti di difficile attuazione, è la scadenza, al 2026, del mutuo in essere con la Banca Nazionale del Lavoro. Tale scadenza naturale, libera da tale esercizio in poi la somma annuale di € 1.285.000 che potrà essere utilizzata per coprire le quote annuali del disavanzo di amministrazione, come verrà ad essere determinato da Codesta Corte.”.
Al riguardo, si evidenzia che la deliberazione n. 5/2018 della Sezione delle Autonomie specifica che “Il ricorso al piano di riequilibrio, peraltro, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell’adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve, cioè, dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo”.
Ai fini della costruzione degli equilibri, dall’analisi dei documenti contabili approvati nei primi anni di attuazione del piano, si rilevano scostamenti tra le previsioni indicate nei Bilanci di previsione 2024-2026 e le stime delle corrispondenti voci contenute nel piano, sia relativamente alle entrate correnti che alle spese correnti. Pur rilevando la differenza tra l’ubi consistam dell’accertamento, che deve essere svolto in base al parametro della congruità/proporzionalità/ragionevolezza ex art. 243-quater, co. 3, TUEL, in sede di accesso alla procedura di riequilibrio, rispetto a quello svolto nella successiva attuazione del Piano, per verificare l’eventuale “grave e reiterato” scostamento dagli obiettivi intermedi (ribadito dalla sentenza n. 14/2022 delle Sezioni riunite in speciale composizione) occorre tener presente che “nel valutare la congruità del Piano, la Sezione regionale non può quindi prescindere dalla verifica della situazione finanziaria attuale dell’ente in relazione alla permanenza o meno delle condizioni originarie di squilibrio che avevano legittimato il ricorso alla procedura di risanamento”(cfr. SS.RR. spec. comp. n. 1/2023). Ciò posto, è stata esaminata l’evoluzione dei risultati di amministrazione per gli esercizi 2021-2023. Dall’esame del risultato di amministrazione, Parte disponibile lettera E), accertato dall’Ente a rendiconto 2022 (dati BDAP), emerge il mancato recupero della quota di disavanzo programmata (che tra l’altro  non risulta correttamente dimensionata, come argomentato in parte motiva) per la medesima annualità per un ammontare pari ad € -1.624.766,25. Di conseguenza, in sede di rendiconto 2023, dai dati approvati dall’Ente, si rileva un mancato recupero pari ad € 1.624.766,25.
La ricostruzione effettuata assume maggiore rilevanza se si prendono a riferimento i risultati di amministrazione ricalcolati dalla Sezione in funzione delle varie criticità argomentate nei rispettivi paragrafi, come ampiamente dimostrato in parte motiva. Occorre, comunque, tener presente che tale verifica risulta inficiata dalla non esatta determinazione degli obiettivi intermedi per effetto della non corretta determinazione della durata del piano e della massa passiva definita dall’ente.
Ciò, conferma la non congruità delle misure e, dunque, l’inattendibilità delle stesse con conseguente insostenibilità ed effettività, in concreto, del percorso di riequilibrio dello stesso, fornendo un ulteriore “argomento a conferma della [non] capacità del piano di assicurare, prognosticamene, e per l’integralità del tempo programmato, l’esito finale del riequilibrio” (cfr. sent. SS.RR. speciale composizione n. 10/2021).
La Sezione sulla base della complessa istruttoria condotta, tenendo conto della situazione finanziaria effettiva dell’ente, ritiene le misure e i mezzi non adeguati ad assicurare il perseguimento dell’obiettivo del riequilibrio sulla base del parametro della congruità/proporzionalità/ragionevolezza ex art. 243-quater, co. 3, TUEL, anche in considerazione dell’effettiva consistenza della massa passiva che nel piano approvato dall’ente risulta sottodimensionata.
Per tutte queste ragioni La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera di non approvare il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Mondragone (CE) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 10.11.2022, avendone valutato la non congruenza ai fini del riequilibrio finanziario dell’Ente.

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