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foto di repertorio

Marzano Appio – Spaccio di droga, arrestato 29enne

Marzano Appio – I carabinieri della locale stazione hanno fermato un giovane del posto con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L’indagato, infatti, è stato trovato in possesso di droghe leggere in quantità superiore ai limiti fissati dalla legge per uso personale. Dopo le formalità di rito Mattia Lepore è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che potrebbe svolgersi nella giornata di domani. I militari dell’arma hanno perquisito anche l’abitazione del giovane.

Il limite fra uso personale e spaccio
Come può, l’autorità giudiziaria, accertare che la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso di un soggetto sia destinata ad uso personale anziché allo spaccio? Ebbene, per comprendere quando la detenzione di droga sia posseduta a fini di spaccio anziché a fini di consumo personale, occorre considerare il quantitativo e la modalità del possesso. Ai sensi del decreto del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95 il 24 aprile 2006, son stabiliti come limiti massimi:
250 milligrammi di principio attivo per l’eroina, corrispondenti a circa 1,7 grammi di sostanza lorda e a 10 dosi
750 milligrammi di principio attivo per la cocaina, circa 1,6 grammi lordi e 5 dosi;
500 milligrammi di principio attivo per la cannabis, marijuana, hashish che corrispondono a 5 grammi lordi e a 15-20 “spinelli”;
750 milligrammi (5 compresse) di principio attivo per MDMA (l’ecstasy);
500 milligrammi (5 compresse) di principio attivo per l’anfetamina;
0,150 milligrammi di principio attivo, cioè 3 “francobolli” per Lsd.
In breve, colui che viene colto in possesso di tali sostanze stupefacenti entro i suddetti limiti quantitativi, si presume utilizzi la droga a fini di uso personale; la conseguenza è l’impossibilità di essere indagati per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90, bensì si potrà integrare la violazione della fattispecie di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90 che, come abbiamo detto precedentemente, è stato derubricato ad illecito amministrativo.
Ma il “quantitativo” non è l’unico parametro da cui può desumersi con certezza se il soggetto in possesso di droga sia intenzionato a spacciarla o a consumarla personalmente. “Il superamento del limite quantitativo fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato, e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze”. Da tenere in considerazione come la modalità di presentazione della sostanza, la divisione della stessa in dosi preconfezionate o il ritrovamento di denaro contante nelle tasche di colui che deteneva la droga. Oggigiorno, la maggior parte della Giurisprudenza ritiene che la condotta del tossicodipendente che detenga sostanza stupefacente in presenza di altre circostanze aggiuntive (come, appunto, la suddivisione della sostanza in dosi preconfezionate, il ritrovamento di denaro contante etc.), possa far ragionevolmente ritenere una detenzione finalizzata allo spaccio. Inoltre, seppur a fronte di una modica quantità rinvenuta e suddivisa in dosi, è necessaria la valutazione circa le modalità comportamentali del soggetto che le detiene, astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale.

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