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CASERTA / CAIANELLO – Casertana esclusa dalla serie C, ecco i tanti problemi che pesano sulla società (il documento)

CASERTA / CAIANELLO – Non è solo un problema di fidejussione mancante, i problemi che pesano sulla Casertana Calcio sono diversi. Si legge chiaramente nel documento della Covisoc che ha bocciato il ricorso della società del presidente Giuseppe D’Agostino, imprenditore di Caianello. Fra le criticità evidenziate ci sarebbe il mancato versamento dell’Iva, della Ires, contributi Inps, Irap e un problema allo stadio Pinto. Un documento, quello Covisoc, che mette a nuda la cattiva gestione della società negli ultimi anni.

Il documento:
visto l’esito delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società CASERTANA F.C. S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione delle quali le Commissioni hanno riscontrato rispettivamente il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” e dei “criteri Infrastrutturali per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
– vista la comunicazione in data 8 luglio 2021 con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società CASERTANA F.C. S.r.l. le seguenti contestazioni:
La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021. Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato i seguenti inadempimenti:
– omesso deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00;
– omessa evidenza del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
– omessa evidenza del versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo.

Si precisa altresì che la Società ha presentato un’istanza di transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 182-bis e 182-ter della legge fallimentare. Per quanto emerso in corso d’istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021), tale procedura – pur avendo formato oggetto di un parere favorevole della Direzione Regionale delle Entrate della Campania – non risulta allo stato ancora perfezionata.
Ciò posto, non esplicando ancora efficacia l’accordo transattivo ai sensi del richiamato art. 182-ter L.F., la Società risulta altresì inadempiente al pagamento dei seguenti debiti fiscali le cui procedure di pagamento rateale sono state dichiarate decadute; il tutto nei termini che seguono:
– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019;
– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2018;
– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d’imposta anno 2017;
– Iva relativa al periodo d’imposta anno 2016;
– Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017;
– Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;
– Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017;
– Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;
– Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2014-30 giugno 2015.

– vista la comunicazione in data 8 luglio 2021 con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha formulato alla società CASERTANA F.C. S.r.l. le seguenti contestazioni:
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 7 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società, ha ritenuto che risultano integrati i criteri sportivi ed organizzativi di cui al Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella medesima riunione del 7 luglio 2021, ha esaminato la documentazione prodotta da codesta Società relativa allo Stadio “A. Pinto” di Caserta.

Al riguardo, tenuto conto anche della certificazione non favorevole della Lega Italiana Calcio Professionistico, ha riscontrato per il suddetto impianto sportivo la non conformità ai criteri infrastrutturali previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato professionistico di competenza 2021/2022 di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, per l’inosservanza del criterio punto 18 – Tribune riservate agli spettatori – di cui all’allegato A) del predetto Comunicato Ufficiale.

Nello specifico, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha rilevato che Commissione Comunale di Vigilanza con verbale del 25 giugno 2021 ha espresso parere favorevole all’agibilità limitatamente al settore Tribuna. Pertanto, lo Stadio “A. Pinto” di Caserta non risulta dotato di posti a sedere distribuiti in almeno due settori indipendenti, di cui uno destinato ai sostenitori della squadra ospite. Per tale settore è stata prodotta soltanto un’attestazione di agibilità da parte del Sindaco di Caserta, che non risulta coerente con quanto prescritto dalla disciplina di riferimento.

Ciò posto, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha rilevato che, allo stato degli atti, sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2021/2022.

– constatato che, avverso tali decisioni negative, la società CASERTANA F.C. S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;
– esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
– visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. le cui ragioni di seguito si trascrivono:

In via preliminare si osserva che non è stata depositata tempestivamente la garanzia a prima richiesta dell’importo di Euro 350.000,00 come, di contro, prescritto dalla disciplina di riferimento. Il carattere oggettivo ed insanabile di tale inadempimento – ad avviso della Co.Vi.So.C. – non risulta controvertibile né le argomentazioni sviluppate dalla Società nella propria impugnazione appaiono tali da superare l’originaria censura. In sede di ricorso, infatti, la Società ha esibito un documento rubricato “sussidio garanzia fideiussoria” che apparentemente costituisce una mera bozza e – per quanto è stato documentato dalla Lega Italiano Calcio Professionistico – non è comunque mai stata acquisita in modo tempestivo e rituale agli atti del procedimento finalizzato al rilascio della Licenza Nazionale 2021/2022. Né, sotto questo profilo, può attribuirsi rilievo all’avvenuto deposito presso la Co.Vi.So.C in data 13 luglio u.s. di titoli di credito (per la precisione numero due assegni circolari) per un importo complessivo di Euro 350.000,00. Tale modalità di adempimento (peraltro intempestiva), infatti, non appare conforme all’assetto normativo di riferimento al punto che sono rimessi a disposizione della ricorrente per la restituzione.
Fermo restando il menzionato dirimente profilo, la Co.Vi.So.C. rileva altresì che – pur risultando in astratto degne di nota le considerazioni formulate dalla Società in sede di ricorso circa il carattere meramente ricognitivo della formalizzazione della transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L.F. in presenza di un parere positivo da parte delle competenti articolazioni dell’Agenzia delle Entrate – lo specifico accordo non risulta ancora perfezionato (laddove – per converso – la transazione con gli enti previdenziali è stata da ultimo conclusa in data 9 luglio u.s e comunque tardivamente). Ad avviso della Co.Vi.So.C. anche questa circostanza – in ragione del carattere perentorio dei termini imposti dalla disciplina federale di riferimento – appare difficilmente superabile in una prospettiva documentale.
– visto il motivato parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi, le cui ragioni di seguito si trascrivono:
La Commissione ha rilevato il persistere del mancato rispetto del criterio punto 18 – Tribune riservate agli spettatori – di cui all’allegato A) del predetto Comunicato Ufficiale. Alla data del termine perentorio del 28 giugno 2021, infatti, la competente Commissione Comunale di Vigilanza aveva espresso, con verbale del 25 giugno 2021, parere favorevole all’agibilità limitatamente al settore Tribuna dello Stadio “A. Pinto” di Caserta.
Si ribadisce che nel predetto termine non è stato prodotto alcun verbale da parte della competente Commissione Comunale di Vigilanza ulteriore e successivo rispetto a quello del 25 giugno 2021 sopra citato, attestante l’agibilità di un secondo settore.
La Commissione rileva altresì che non può formare oggetto di esame la documentazione depositata oltre il termine perentorio del 28 giugno 2021, così come statuito dal Titolo IV del citato Comunicato Ufficiale, a norma del quale “In sede di ricorso non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione”.
La nuova licenza d’uso ex art 68 TULPS depositata in sede di ricorso e rilasciata in data 2 luglio 2021, a firma del Dirigente al Patrimonio del Comune di Caserta, con la quale si dà atto dell’esistenza di un settore riservato ospiti (Curva Nord), fa peraltro riferimento proprio al menzionato verbale della Commissione Comunale di Vigilanza del 25 giugno 2021 che non include un secondo settore – dedicato ai tifosi ospiti – come previsto dalla normativa di riferimento e che non menziona il settore Curva Nord.
– tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società CASERTANA F.C. S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
– su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

HA DELIBERATO

di respingere il ricorso della società CASERTANA F.C. S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – Sezione sulle competizioni professionistiche – da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

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