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Riardo – Tasse aumentate, il Tar boccia il ricorso di Ferrarelle. Il comune esulta: ma è una vittoria di Pirro

Riardo – La giunta municipale riardese, nel maggio del 2020, più di un anno fa, ha stabilito un aumento delle tasse (IMU) che l’azienda Ferrarelle deve versare nelle casse del municipio. Per oltre un anno, tuttavia, non avrebbe attuato quanto stabilito. Cioè non avrebbe mai imposto all’azienda di pagare la IMU in base al valore aumentato. E’ mancato quindi l’atto impositivo verso Ferrarelle. Come mai?  Semplice negligenza? Altre problematiche?  Si sta determinando, in tal modo, un danno erariale imputabile agli amministratori e funzionari?
Intanto il Tar della Campania è stato chiaro: il ricorso di Ferrarelle è inammissibile perché quella semplice delibera di giunta non rappresenta nulla di concreto e non danneggia, eventualmente, l’azienda. Manca cioè l’azione applicativa da parte del municipio riardese. Quando essa sarà posta in essere, allora Ferrarelle potrà tornare dai giudici del Tar di Napoli che, allora, entreranno nel merito della vicenda e quindi fare “giustizia”. Per ora  la vittoria  del municipio riardese, per ora, appare come un vittoria di Pirro.

La sentenza:  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2450 del 2020, proposto da
Ferrarelle S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pesce e Pierantonio Morabito De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avvocato Andrea Cilento in Napoli, via Carlo Poerio, n. 15;
contro
Comune di Riardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Gaetana Fulgeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
(i) della delibera della Giunta municipale di Riardo n. 36 del 5 maggio 2020, pubblicata il 6 maggio 2020, recante determinazione valore aree fabbricabili a fini dell’applicazione dell’IMU – anno 2020;
(ii) dell’allegato A alla predetta delibera, contenente la nota prot. 2506 del 4 maggio 2020 con la quale il responsabile dell’area tecnica del Comune di Riardo ha confermato per il 2020 il valore al mq delle aree edificabili indicate nell’annessa tabella;
(iii) nei limiti dell’interesse, del vigente Regolamento comunale che disciplina l’IMU; (iv) di ogni atto istruttorio presupposto, comprese le indagini di mercato ivi menzionate, di estremi e contenuti ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Riardo;  Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Domenico De Falco, svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 luglio 2020 e depositato il successivo 20 luglio, la Ferrarelle s.p.a. ha premesso di essere titolare di una Concessione di estrazione di acqua minerale, denominata Ferrarelle II, su un’area di circa 326 ettari che si estende nei territori di Riardo (CE) e Teano (CE).
La ricorrente soggiunge che la destinazione urbanistica delle aree in questione, ricade in parte in zona agricola “E”, parte in zona di insediamenti industriali “D2” e parte in zona residenziale “C1-C2” del vigente PRG comunale.  Il Comune di Riardo, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del d. lgs. 446/1997 e dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 504/92, ha adottato per l’anno 2020 la delibera n. 5 del 6 maggio 2020 con la quale è stato determinato il valore delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’IMU. Per quanto qui rileva, alle aree rientranti nella zona “D Industriale”, il Comune ha assegnato il valore minimo di euro 24 mq e quindi la relativa base imponibile ai fini IMU graverebbe significativamente sulla ricorrente, considerato che tali aree hanno una estensione pari a circa 45 ettari.  La Ferrarelle s.p.a. rappresenta di aver contestato al Comune la correttezza del valore di euro 24 mq assegnato anche alle proprie aree, evidenziando la rilevanza dell’onere a cui sarebbe stata sottoposta in dipendenza del conseguente incremento tariffario e producendo la consulenza di un tecnico secondo cui il valore dei terreni in questione sarebbe influenzato dalla vicinanza agli stabilimenti destinati allo sfruttamento della concessione, per cui tali terreni non potrebbero essere considerati come effettivamente edificabili. Nonostante l’apporto procedimentale della società ricorrente, il contestato valore è stato confermato con la delibera della Giunta municipale di Riardo n. 36 del 5 maggio 2020, avverso la quale la Ferrarelle s.p.a. ha proposto i seguenti motivi di doglianza.
I) Violazione dell’art. 4, comma 9, l. reg. Campania n. 8 del 29 luglio 2008, anche in relazione all’art. 10 della l.n. 241/90 all’art. 12, comma 4, del Regolamento comunale sull’IMU. Vizio del procedimento per omesso esame della nota 7 gennaio 2020 trasmessa al Comune di Riardo.
Il Comune di Riardo non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le osservazioni prodotte nel corso del procedimento dalla società, nonostante quanto affermato dalla stessa delibera contestata secondo cui per le aree fabbricabili “non esistono valori ufficiali predeterminati”. Anche il Regolamento IMU stabilisce (art. 12, comma 4) che il soggetto passivo dell’imposta può produrre “documentati riscontri” e “una perizia di parte” per contrastare i valori espressi dal Comune, sicché l’effettiva instaurazione del contraddittorio con la ricorrente sarebbe stata essenziale anche sotto tale profilo. In ogni caso, i terreni asseritamente edificabili sarebbero collocati nelle “aree di salvaguardia” di cui all’art. 4 della l.r. n. 8/2008, pertanto la determinazione del valore ai fini dell’imposizione IMU avrebbe dovuto tener conto del vincolo regionale.
Errore nei presupposti e difetto assoluto di istruttoria; violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992. Manifesta illogicità e contraddittorietà.
L’Amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto dei parametri di legge previsti per la determinazione del valore venale dei terreni. La perizia di parte, invece, si sarebbe correttamente attenuta ai valori dell’Agenzia delle Entrate, obliterati dal Comune. La determinazione del valore venale operata dall’Amministrazione si limiterebbe a rinviare a stime precedenti e a ricerche di mercato. A ciò si aggiungerebbe l’asserita contraddittorietà della valutazione comunale che, per un verso, dichiara l’assenza di valori normativi di riferimento e, per altro verso, avrebbe tralasciato ogni valutazione della perizia di parte.
III. Sotto altro profilo: difetto di motivazione. Omesso esame dell’impatto legato all’emergenza epidemiologica COVID 19 – difetto di istruttoria.
A norma dell’art. 5 del D. Lgs. 504/1992 e dello stesso Regolamento comunale IMU, la valutazione avrebbe dovuto essere eseguita annualmente, laddove la delibera procede con l’applicazione dei parametri degli anni precedenti.
Peraltro, la delibera impugnata non avrebbe dovuto “confermare” per il 2020 i valori del 2019, ma esaminare nel merito i profondi mutamenti legati all’impatto del Covid-19.
Si è costituito in resistenza il Comune di Riardo che con successiva memoria che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e contestato nel merito le censure di parte ricorrente.
Le parti hanno prodotto memorie ex art. 73, co. 3, con cui hanno specificamente controdedotto alle rispettive deduzioni difensive Alla pubblica udienza del 28 aprile 2021 il Presidente ha dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in ordine ad una possibile causa di inammissibilità del ricorso e, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Oggetto del presente giudizio è la delibera (n. 36 del 5 maggio 2020) con cui la Giunta municipale del Comune di Riardo ha determinato il valore delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2020. L’imposta municipale propria istituita a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, è un tributo che colpisce il possesso degli immobili situati nel territorio dello Stato. Ai fini dell’individuazione delle fattispecie imponibili, il comma 2 dell’articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011 richiama espressamente le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 contenente la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili. L’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ciò chiarito sul piano disciplinare, la giurisprudenza ha precisato che “i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore” (cfr. Cass. n. 5068 del 2015). In altre parole, per la giurisprudenza i regolamenti “non hanno natura imperativa, ma sono solo assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro e non fonti di criteri legali tassativi ed inderogabili né per l’amministrazione né per il giudice” (Cass. n. 10308/2019).
Deve pertanto ritenersi che l’impugnata Delibera comunale non produca effetti direttamente incidenti sulla sfera giuridica della società ricorrente, almeno fino a quando essa non venga raggiunta da un avviso di accertamento in rettifica che, in base ai valori definiti nella delibera, fissi il quantum dovuto in misura superiore a quanto versato, sempre che il Comune non ritenga di dover applicare diversi parametri con riferimento agli specifici terreni di proprietà della Ferrarelle. Del resto la stessa società attrice asserisce di aver corrisposto il tributo sulla base dei valori individuati dal proprio consulente di parte, per cui potrà impugnare, innanzi al Giudice munito di giurisdizione, l’eventuale avviso di accertamento in correzione che emetterà il Comune, anche contestando la correttezza delle stime effettuate dal Comune con riguardo ai parametri normativi di riferimento e invocando, con precipuo riferimento ai terreni propria pertinenza, gli specifici vincoli su di essi gravanti per effetto della concessione, in quella prospettiva di “prova contraria” che secondo la giurisprudenza citata dovrebbe tendere a dimostrare che i fondi incisi dal tributo abbiano un valore inferiore a quello posto dall’Amministrazione a base del proprio provvedimento di accertamento.
Del resto le stesse censure articolate dalla ricorrente, sostanzialmente volte a far valere la particolare condizione giuridica e fattuale dei propri terreni edificabili, dimostrano che l’interesse sotteso al ricorso è volto ad evitare un’imposizione di importo ritenuto incongruo, ma che, allo stato, non si è ancora realizzata, mancando, per l’appunto, il relativo provvedimento specificamente rivolto nei confronti della società.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di lesività dell’atto impugnato e conseguente carenza di interesse della società attrice. La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

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