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Sparanise – Comune e incarichi professionali, l’Anticorruzione avvia indagine e avvisa: riscontrate violazioni

Sparanise – L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha avviato un procedimento di vigilanza in ordine a una presunta ipotesi di inconferibilità ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/ 2013 con riferimento ad alcuni incarichi di Responsabile presso il Comune di Sparanise (CE). L’azione scatta a seguito di diverse segnalazioni riguardanti la presunta inconferibilità, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, di un incarico dirigenziale conferito da parte del Comune di Sparanise (CE) a favore dell’arch. Antonio Cerullo.  Nelle predette segnalazioni è esposto che all’arch. Cerullo, dal 2018 in poi, sono stati conferiti presso il predetto Comune alcuni incarichi di Istruttore e di Responsabile; in ultimo quello di Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico, Servizio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici e quello di Coordinatore dell’Ufficio di Piano – Ambito Territoriale C9. La presunta inconferibilità dei predetti incarichi ai sensi dell’art. 4 deriverebbe dal fatto che l’arch. Cerullo avrebbe svolto, negli anni precedenti al conferimento degli stessi, attività libero professionale finanziata o comunque retribuita dal Comune di Sparanise. Al fine di effettuare le necessarie attività istruttorie in merito ai fatti di cui trattasi,con la nota registrata al protocollo ANAC n. 68474 del 18 settembre 2020 è stata inviata al RPCT del Comune una richiesta di informazioni nella quale si è chiesto di indicare le attività professionali svolte dall’arch. Cerullo a favore del Comune di Sparanise dal 2015 in poi e gli incarichi allo stesso conferiti dall’ente comunale; con la nota acquisita al prot. ANAC n. 73450 del 6 ottobre 2020 il RPCT ha riscontrato la richiesta informazioni, fornendo indicazioni sui quesiti formulati dall’Autorità. Alla luce dei primi riscontri, si legge nella nota dell’Anac, sembrerebbe che il conferimento di alcuni incarichi di Responsabile conferiti a Cerullo, sia avvenuto in violazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, ossia in violazione del c.d. “periodo di raffreddamento” di due anni tra la cessazione dell’attività professionale e l’assunzione degli incarichi in questione.

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un commento

  1. Sempre e solo convenieza