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Castello Matese – Ordinanza storica: Comunali e liste senza donne, il Consiglio di Stato rimette tutto alla Corte Costituzionale

Casello Matese – La decisione assunta dal Consiglio di Stato è storica: tutto rimesso nelle mani della Corte Costituzionale giacchè la questione sollevata da alcuni consiglieri esclusi dalla lista n.1 “Castello Unita” esclusi dalla competizione rappresenta una questione nazionale e non manifestamente infondata. Quindi il Consiglio di Stato intravede una violazione dell’art. 51 della Costituzione per quanto riguarda la composizione delle liste nei comuni al di sotto dei 5mila abitanti. Cioè per circa l’80% dei municipi della penisola. La violazione è rappresentata dalla mancanza di chiarezza nell’applicazione (per i piccoli comuni) della legge elettorale che garantisce la parità di genere. Proprio per questa carenza è stato possibile, a Castello Matese, presentare una lista (n.2) senza alcuna donna all’interno.
Il Piccolo centro di Castello del Matese entra nella storia della Repubblica Italiana nella difesa delle donne, e lo fa a voce alta. Storica la decisione assunta pochi minuti fa circa la necessità di garantire la Parità di Genere nelle liste elettorali; un tema caldo e vivo anche alla luce del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica in occasione della festa ultima del 2 giugno. Di seguito le motivazioni del Consiglio di Stato rese nell’ambito dell’appello promosso da alcuni candidati esclusi rappresentati dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico contro l’Avvocatura di Stato che rappresenta il Ministero dell’Interno ed i controinteressati difesi dall’Onorevole Carlo Sarro.
Di seguito lo stralcio finale…Per gli appassionati la versione integrale della Ordinanza che si allega in esclusiva. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), con Ord.za Coll. n. 4294 del 4.6.2021  visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12, la questione di legittimità costituzionale, dell’art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché dell’art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60 nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti per contrasto con agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12. Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Castello Matese – Ordinanza storica: Comunali e liste senza donne, il Consiglio di Stato rimette tutto alla Corte Costituzionale

 

Casello Matese – La decisione assunta dal Consiglio di Stato è storica: tutto rimesso nelle mani della Corte Costituzionale giacchè la questione sollevata da alcuni consiglieri esclusi dalla lista n.1 “Castello Unita” esclusi dalla competizione rappresenta una questione nazionale e non manifestamente infondata. Quindi il Consiglio di Stato intravede una violazione dell’art. 51 della Costituzione per quanto riguarda la composizione delle liste nei comuni al di sotto dei 5mila abitanti. Cioè per circa l’80% dei municipi della penisola. La violazione è rappresentata dalla mancanza di chiarezza nell’applicazione (per i piccoli comuni) della legge elettorale che garantisce la parità di genere. Proprio per questa carenza è stato possibile, a Castello Matese, presentare una lista (n.2) senza alcuna donna all’interno.
Il Piccolo centro di Castello del Matese entra nella storia della Repubblica Italiana nella difesa delle donne, e lo fa a voce alta. Storica la decisione assunta pochi minuti fa circa la necessità di garantire la Parità di Genere nelle liste elettorali; un tema caldo e vivo anche alla luce del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica in occasione della festa ultima del 2 giugno. Di seguito le motivazioni del Consiglio di Stato rese nell’ambito dell’appello promosso da alcuni candidati esclusi rappresentati dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico contro l’Avvocatura di Stato che rappresenta il Ministero dell’Interno ed i controinteressati difesi dall’Onorevole Carlo Sarro.
Di seguito lo stralcio finale…Per gli appassionati la versione integrale della Ordinanza che si allega in esclusiva. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), con Ord.za Coll. n. 4294 del 4.6.2021  visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12, la questione di legittimità costituzionale, dell’art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché dell’art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60 nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti per contrasto con agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12. Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

 

 

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un commento

  1. Norma De Sanctis

    Signori, l’avv. Maurizio Ricciardi è troppo bravo per Piedimonte.
    Meritiamo molto meno.