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IL CASO – I laureati in scienze delle religioni potranno insegnare italiano, storia e geografia. La scuola come ufficio di collocamento dei raccomandati della curia?

I tentacoli del CEI (Conferenza Episcopale Italiana) arrivano praticamente ovunque e possono muovere ogni cosa. La polemica è aspra e si snoda intorno all’emendamento, presentato da Rampi (Partito Demcoratico) con cui i laureati in scienze delle religioni potranno insegnare italiano, storia e geografia nella scuola media, storia e filosofia nei licei e anche italiano e storia negli istituti tecnici. E’ stata creata, in sostanza un’equipollenza per usare la scuola come ufficio di collocamento dei raccomandati della curia.
“1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01)”. Si parla di scienze delle religioni e non di scienze religiose. Già da diversi anni, così come segnala la Uil Scuola IRC, il percorso di laurea magistrale universitario LM-64, in scienze delle religioni, dà accesso, già da diversi anni, a classi di concorso come la A018 e la A019, per le quali il candidato deve avere comunque compreso una serie di crediti o esami specifici all’interno del piano di studi. Il laureato in scienze delle religioni è un esperto/studioso in storia delle religioni e antropologia delle religioni: si tratta di un percorso storico, inserito in alcune facoltà di lettere-storia e filosofia di università statali italiane. Questo percorso non ha nulla a che vedere con la laurea in scienze religiose che è un titolo pontificio e che dà accesso, insieme al possesso dell’idoneità diocesana, all’insegnamento di religione cattolica, disciplina per cui non esiste classe di concorso. L’emendamento approvato riguarda solo coloro che sono in possesso della LM64 laurea magistrale in scienze delle religioni che si consegue presso le università statali. Il riconoscimento civile della laurea magistrale pontificia in scienze religiose, segnala sempre la Uil Scuola IRC, non equipara il titolo alla LM64 che si consegue alle università statali. Così si ottiene, dunque, con l’emendamento approvato? La semplice equiparazione del corso di laurea LM64, agli altri LM84, LM78 e LM01 nell’accesso ai concorsi della pubblica amministrazione.
La posizione del senatore Roberto Rampi:
“Il piano di esami della Laurea Magistrale in Scienze delle religioni è tutto centrato su filosofia, storia e materie letterarie. Per cui la sua equiparazione alla laurea magistrale in scienze storiche, scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia è un atto di riconoscimento di ciò che già è nei fatti, figlio di un approccio laico. Non vengono in alcun modo favoriti gli insegnanti di religione rispetto ad altri ma semplicemente si danno le stesse regole e opportunità per chi ha studiato le stesse materie all’università. Un corso di laurea offerto al pari degli altri dalle università statali e pubbliche”.

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