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Roccamonfina – Incarichi in comune, la segretaria: illegittimo quello di Sarao. Atti in Procura e Corte dei Conti

Roccamonfina – La segretaria comunale ha inviato una segnalazione di illegittimità di incarichi ex. Art. 1, comma 557 L. 311/04. Il documento è indirizzato alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e alla Procura della Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione. “Segnala alle autorità indicate , ciascuna per la propria competenza, quanto rappresentato, evidenziando l’illegittimità dell’incarico conferito al geologo Sarao , per le motivazioni che vengono di seguito rappresentate:

  1. a) il ricorso ad incarichi esterni nelle P.A. è consentito esclusivamente dopo aver espletato la preventiva verifica dell’assenza di dipendenti in servizio privi delle necessarie professionalità richieste e della esperienza. Tale principio trova applicazione sia per gli incarichi disciplinati dall’art. 110 TUEL, sia per le differenti forme di scavalco ( ex. Art. 14 CNNL) e Art.1, comma 557, l.311/04, sia per ogni forma di collaborazione. Nel caso di specie, nella dotazione del comune di Roccamonfina, risulta presente un dipendente di categoria c, a tempo indeterminato, in possesso del titolo di laurea in ingegneria, titolo sicuramente più rispondente alle competenze richieste per lo svolgimento dell’attività di responsabile dell’area tecnica rispetto al titolo di laurea in geologia, dotato di pluriennale esperienza anche in comuni di grandi dimensioni. Pertanto, l’incarico ex. Art. 1 comma 557, l.311/04 risulta conferito in dispregio della condizione che impone la verifica e l’attestazione della assenza di dipendenti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza .Al contrario, l’ente dispone di dipendenti con maggiore esperienza ed in possesso di titoli professionali più idonei allo svolgimento dell’incarico di posizione organizzativa.
  2. b) l’incarico risulta conferito in palese violazione delle norme in materia di anticorruzione, che espressamente vieta il cumulo di incarichi in capo allo stesso funzionario. Nel caso di specie, ad   un geologo, già titolare delle responsabilità dell’area tecnica, viene conferito l’incarico di titolare di posizione organizzativa  dell’area di vigilanza , realizzando, in tal modo, in capo ad uno stesso responsabile la qualità di controllante e di controllato).
  3. c) In data 06/04/2021, al geologo veniva conferito anche l’incarico di titolare di posizione organizzativa dell’area finanziaria, pur in difetto di competenze in materia giuridico /contabile e nonostante la presenza del Segretario comunale titolare, cui, ex. Art.97, 4 comma , lett. B, del TUEL, possono essere conferite le funzioni di responsabile di area in assenza di funzionari in possesso delle necessarie competenze. In buona sostanza, oggi, il geologo Sarao risulta responsabile di tre delle quattro aree del Comune di Roccamonfina ( tecnica, Vigilanza, e Finanziaria).
  4. d) A ciò si aggiunge che il geologo non risulta dipendente di questo ente, ma risulta in servizio presso lo stesso in base al combinato degli artt.14 CCNL e art. 1, comma 557 l.311/14: in sostanza, il Sindaco ha scelto di attribuire tre aree al un dipendente di altro ente in servizio per sole 12 ore settimanali. l’art. 53, comma 3 del CCNL 21.05.2018 dispone che i comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione. secondo il CCNL, un dipendente a tempo parziale non può essere titolare di posizione organizzativa apicale se il suo orario di lavoro è inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, ed in ogni caso la retribuzione di posizione dei part-time è soggetta al principio del riproporzionamento. L’attribuzione della titolarità di posizione organizzativa a dipendenti in servizio con un orario settimanale inferiore a 18 ore risulta ammissibile ,tra l’altro secondo orientamento giurisprudenziale non unanime, nei soli comuni polvere, in ragione delle dimensioni ridotte dell’ente e dell’esiguità del numero di dipendenti in servizio.
  5. e) Il Comune di Roccamonfina, per scelta del Sindaco e della Giunta, sta facendo ricorso da cinque anni, continuativamente, senza soluzione di continuità, all’istituto disciplinato dal’ art. 1, comma 557, l.311/2004, attribuendo al geologo, autorizzato allo svolgimento di sole 12 ore di lavoro, la titolarità di due posizioni organizzative tra loro incompatibili :Area tecnica,( che già ricomprende edilizia, urbanistica, ambiente e territorio) ed Area di Vigilanza,e, come già rilevato, anche dell’area finanziaria a far data dal 06/04/2021, determinando la situazione di consolidata illegittimità di attribuire al un soggetto, non dipendente dell’ente, incaricato ex.art. 1, comma 557, l.311/2004 e 14 CNLL, per 12 ore settimanali, la titolarità di tre aree su quattro del comune di Roccamonfina, anche in difetto delle necessarie competenze per svolgere l’incarico. I giudici amministrativi osservano, richiamando un precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478) che in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione, nonché agli incarichi dirigenziali conferiti ex. Art.110 TUEL, si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14-sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque. La predeterminazione della durata minima dell’incarico è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato-. Al contempo, ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell’ipotesi di cessazione di tale mandato. Gli incarichi esterni, pertanto, non possono avere una durata illimitata, ma incontrano il limite temporale dei cinque anni. Tale limite si applica anche al cd. Scavalco d’eccedenza, disciplinato dall’art. Art. 1, comma 557 L. 311/04,a maggior ragione in considerazione del fatto che il ricorso allo stesso deve essere considerato eccezionale, temporaneo,in ragione della natura emergenziale di tale istituto. A sostegno di tale assunto la scrivente richiama il parere ARAN RAL670, Sezione controllo Lombardia SRCLOM/676/2010/PAR e SRCLOM/998/2010/PAR), il quale , nel delineare i limiti temporali dell’istituto, asserisce che: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione.”.

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