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Formicola / Santa Maria Capua Vetere – Permessi negati e sentenze del giudice, la dirigente Tafuri: ecco la mia verità

Formicola / Santa Maria Capua Vetere – La dirigente scolastica Antonella Tafuri, interviene in merito alla vicenda nata dalla sentenza emessa da un giudice sul ricorso presentato da un insegnante a cui era stato negato un permesso per assistere un familiare con disabilità. Sulla questione la dirigente ha inteso precisare: “La richiesta di fruizione dei tre giorni mensili, avanzata da un Maestro in servizio presso l’Istituto Onnicomprensivo di Formicola/Liberi/Pontelatone, per assistere un proprio familiare disabile ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104, risultava, in un primo tempo, carente della necessaria e fondamentale dichiarazione di referente unico, all’interno della famiglia, per l’assistenza al disabile, così come espressamente previsto dall’articolo 33. 
Nonostante i reiterati inviti della scuola ad integrare la documentazione a corredo dell’istanza di fruizione del permesso straordinario, l’insegnante provvedeva ad autodichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere l’unico referente per l’assistenza della persona disabile presente in famiglia solo diversi mesi dopo, ovvero in concomitanza dell’inizio del successivo anno scolastico, allorquando puntualmente e regolarmente la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Tafuri procedeva al riconoscimento in capo al maestro richiedente del diritto alla fruizione del congedo straordinario dei tre giorni mensili per l’assistenza al proprio familiare disabile.  Nel frattempo, la Dirigenza Scolastica provvedeva ad informare della questione l’Ufficio Scolastico Provinciale che confermava la necessaria integrazione della documentazione da parte dell’insegnante tanto da fornire assistenza legale, tramite l’Avvocatura dello Stato, sia nella fase preliminare che durante il giudizio incardinatosi dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Proprio quest’ultimo, nel dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ha di fatto dato atto del regolare operato della Dirigente Scolastica che, rispetto al primo momento della istanza incompleta, alcun motivo ostativo ha opposto al rilascio del permesso di congedo straordinario non appena l’insegnante ha depositato in Segreteria il modello di dichiarazione di referente unico di cui all’art.33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
Nessuna tardiva concessione del permesso si è avuta, dunque, da parte della Dirigente Tafuri, men che meno la medesima è stata incauta, come afferma il sindacato accanitosi su questa vicenda con impegno degno di miglior causa; semmai è stata rigorosa e puntuale rispetto al verificarsi di determinate condizioni e alla loro autodichiarazione, come dimostra il fatto che successivamente il congedo straordinario è stato regolarmente riconosciuto al maestro che aveva certificato, solo dopo diversi mesi, di essere l’unico familiare deputato alla cura e all’assistenza del disabile.  Altro che immotivato e ritardato adempimento, piuttosto l’esatto contrario come i documenti dimostrano chiaramente. Falso è poi l’assunto secondo cui l’ufficio scolastico provinciale avrebbe “invitato inutilmente la dirigente scolastica ad adempiere”, dal momento che l’ex Provveditorato ha avallato l’operato della Prof.ssa Tafuri tanto da garantirle assistenza legale nel giudizio presso il Tribunale sammaritano.
Infine, un accenno merita la questione del pagamento delle spese di giudizio con soldi pubblici: proprio per la cessata materia del contendere, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare in sentenza la compensazione delle spese, come avviene sempre.  Ad ogni modo, si fa rilevare che la Prof.ssa Tafuri ha agito in qualità di pubblico ufficiale, nelle vesti di Dirigente Scolastica, in ossequio alla legge in materia al fine della sua esatta osservanza”. 

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