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Riardo – Garanzie violate, i fratelli Di Nardo attendono 20 anni per avere giustizia: comune condannato al risarcimento

Riardo – Il comune aveva violato le garanzie partecipative nei confronti di due fratelli proprietari di due lotti all’intera dell’area Mozzi De Stavola. Nel lontano 2003, avevano diffidato il Comune di Riardo alla rettifica del tracciato stradale secondo l’originaria previsione di lottizzazione, ma che l’ente non vi aveva provveduto, nonostante la nota prot. 3252 del 16.06.2003 con cui aveva manifestato la volontà di trovare una soluzione idonea al contemperamento degli opposti interessi. Si sono rivolti quindi ai giudici chiedendo il riconoscimento dei danni subiti, invocando, in primo luogo, la colpa grave dell’amministrazione che, nell’adottare una variante alle opere di urbanizzazione primaria relativa alle aree oggetto di lottizzazione, non aveva garantito la partecipazione al procedimento dei proprietari interessati. I provvedimenti originariamente impugnati (e poi annullati dallo stesso TAR), imponendo ai ricorrenti l’arretramento dal confine per consentire la costruzione del marciapiede, e modificando il tracciato originario della strada per consentire l’allargamento di alcuni lotti frontisti, avevano determinato una illegittima ed ingiusta compressione di un diritto già acquisito. Asserivano che il deprezzamento del compendio era pari ad euro 181.110, come da relazione tecnica allegata in atti. Tale danno non era più eliminabile in quanto nelle aree già destinate a strade di collegamento nel progetto di lottizzazione, l’amministrazione comunale aveva consentito l’edificazione di manufatti che ormai impedivano il ripristino della situazione ex ante. Il TAR respingeva la domanda di risarcimento del danno, compensando le spese.  I ricorrenti, Giulio e Luigi Di Nardo, rimasti soccombenti al Tar, hanno interposto l’appello al Consiglio di Stato che ha quantificato il risarcimento del danno nella misura stimata nella relazione tecnica di parte depositata in primo grado, pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). Su tale somma spettano poi rivalutazione ed interessi a far data dal verificarsi del fatto illecito che può identificarsi con quella di proposizione della domanda in primo grado (28.9.2005). Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti.

 

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