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Alife / Caserta – Condoni e burocrazia, 500 pratiche ferme da anni: i giudici condannano il Ministero

Alife / Caserta –  Oltre 500 pratiche edilizie sono ferme, una condizione che blocca anche un importante indotto economico capace di portare ossigeno nelle casse del municipio così come in quelle delle attività commerciali ed artigianali.   Disfatta per la Soprintendenza ai beni culturali di Caserta ed il Ministero promotori dell’appello avverso la precedente sentenza con la quale i Giudici del T.A.R. Campania, accoglievano la tesi interpretativa avanzata dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico (difensore di alcuni privati cittadini di Alife).  La decisione di oggi (tanto attesa dagli addetti ai lavori) conferma l’interessante risposta alla disputa intercorsa sulla corretta interpretazione del dato normativo connesso alla pratica di condono edilizio per la quale non era stato acquisito il parere paesaggistico. I Giudici, dando ragione ai privati, di fatto bacchettavano il Ministero che riteneva illegittimo (ed non già inefficace come sostenuto dai ricorrenti) il condono rilasciato dal comune, siccome la pratica edilizia non risultava inoltrata in Soprintendenza per la prassi all’epoca invalsa presso tutti i comuni dell’Alto casertano. Di fatto, il Ministero bloccava la possibilità per il privato di ristrutturare casa ed, al contempo, di riqualificare il territorio privando della possibilità di creare un indotto economico quantificabile in diversi milioni di euro (quasi cinquecento <500> sono le pratiche ferme al solo comune di Alife, connesse a ristrutturazioni edilizie anche integrali, ovvero, con abbattimenti e ricostruzioni). Una soluzione quella proposta (dai privati) e definitivamente accolta (dai Giudici) che offrirà una grande opportunità di riqualificare urbanisticamente il comprensorio matesino. Ossigeno per le nostre terre e le nostre imprese a corto di lavoro (e per le stesse casse comunali) alle prese spesso con una burocrazia miope che, grazie al coraggio di pochi, trova la giusta risposta nella Giustizia. Così scrivevamo all’epoca ed a maggior ragione esaltiamo oggi in un periodo dove l’emergenza sanitaria ha messo da parte l’economia che rischia di fare più danni della pandemia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale …… del ……., proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (già Ministero per i beni e le attività culturali) e dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

– il signor ………, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i signori …….., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. VIII,        n. …, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del signor …….. e i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza …… n. ….. con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, proposta dal Ministero appellante;

Esaminate le ulteriori memorie e le note di udienza, depositate con documenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 16 luglio 2020 (svolta secondo la disciplina prevista dall’art. 84 comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. – Con ricorso in appello il Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo, d’ora in poi, per brevità, MIBACT) e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento hanno chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, n…….., con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. ………../…..) proposto dai signori ………….e così annullando gli impugnati provvedimenti aventi ad oggetto il diniego dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in ordine alla pratica edilizia in carico al Comune di Alife e collegata alla domanda presentata al fine di ottenere il rilascio del permesso per effettuare lavori di ristrutturazione nel fabbricato di proprietà, sito nella S.P. 330 (prot. n. 2689 del 24 marzo 2015), il diniego definitivo del permesso di costruire (prot. n. 2726 del 25 marzo 2015) unitamente al preavviso di diniego (prot. n. 2514 del 18 marzo 2015) ed infine la nota (prot. n. 16298 del 5 dicembre 2014) con la quale la Soprintendenza esprimeva parere negativo sulla predetta pratica di ristrutturazione.
  2. – Nell’atto di appello le amministrazioni riepilogavano i fatti che avevano dato luogo al contenzioso deciso dalla sentenza di primo grado qui oggetto di appello, in modo sintetico, come segue:

– in data 12 luglio 2012 i signori                           presentavano istanza al Comune di Alife perché fosse loro rilasciato un permesso di costruire per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà sito sulla S.P. 330;

– l’immobile in questione era stato realizzato con licenza edilizia n. 135 dell’11 gennaio 1971 (all’epoca in assenza di vincolo paesaggistico, imposto successivamente nell’area in questione, nel 1985) e nel 1973 era stato interessato da abusi edilizi che venivano condonati nel 2006;

– l’istanza dei signori                         era stata istruita con esito favorevole dagli uffici competenti, visto che sia la Commissione locale per il paesaggio che la Soprintendenza per i beni archeologici di Caserta avevano espresso parere favorevole;

– successivamente, con nota prot. n. 2612 del 4 febbraio 2013, la Soprintendenza chiedeva alcune integrazioni documentali e chiarimenti all’ente locale in merito ad alcuni aspetti della procedura di condono del 2006, che venivano forniti dal comune con nota prot. n. 6149 del 6 giugno 2013;

– a questo punto la Soprintendenza con nota prot. n. 15209 del 23 luglio 2013 comunicava agli interessati un atto di preavviso di diniego sulla pratica di ristrutturazione del 2012, poiché “l’intervento riguarda un fabbricato, legittimato urbanisticamente con concessione in sanatoria n. 375 rilasciata in data 17.1.2006 dal Comune di Piedimonte Matese, per il quale non risulta agli atti di questo Ufficio concessa alcuna autorizzazione paesaggistica”;

– il Comune di Alife, con nota prot. n. 8924 del 19 agosto 2013, chiedeva alla Soprintendenza la sospensione del procedimento in corso, in ragione della rilevanza della questione e la richiesta di sospensione era accolta dalla Soprintendenza;

– nel contempo gli interessati presentavano osservazioni volte ad ottenere comunque la conclusione del procedimento da parte della Soprintendenza che, con atto prot. n. 16298 del 5 dicembre 2014, esprimeva parere negativo in merito alla pratica di ristrutturazione sulla base delle medesime motivazioni espresse in sede di preavviso;

– di conseguenza il Comune di Alife adottava i provvedimenti di diniego dell’autorizzazione paesaggistica (con nota prot. n. 2689 del 24 marzo 2015) e del permesso di costruire (con nota prot. n. 1726 del 25 marzo 2015);

– a questo punto gli interessati proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania deducendo molteplici vizi nei confronti dei suindicati atti e chiedendo l’annullamento giudiziale degli stessi;

– il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza n. …. del 2019 e da qui conseguiva l’appello proposto dalle suindicate amministrazioni.

  1. – Le amministrazioni appellanti sostengono che la sentenza di primo grado sia frutto di una errata interpretazione, da parte del Tribunale amministrativo regionale, dei fatti e delle disposizioni normative applicabili nella specie.

Ciò che principalmente rileva, segnalano le appellanti, è che il Comune di Alife abbia rilasciato a suo tempo una concessione in sanatoria (n. 375 del 17 novembre 2006) in assenza del parere di compatibilità paesaggistica di competenza della Soprintendenza, oltre al fatto che gli interessati non hanno avviato alcun procedimento volto ad ottenere il parere paesaggistico per sanare l’abuso, ma soltanto per acquisire il (diverso) parere previsto dall’ art. 146 d.lgs. 42/2004 necessario per ottenere l’autorizzazione paesaggistica in merito ad un ulteriore e successivo intervento, qualificato come “ristrutturazione”. D’altronde la Soprintendenza, come pare evidente, avrebbe potuto rilasciare il parere richiesto ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio per effettuare lavori di ristrutturazione solo dopo essersi espressa in merito alla domanda di sanatoria, la cui procedura era stata completata dal comune in assenza del prescritto avviso della Soprintendenza medesima.

In virtù di tali considerazioni le amministrazioni appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado.

  1. – Si è costituito in giudizio il signor , (preferendo restare estranei alla contesa processuale in grado di appello i signori ) eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello.

OMISSIS

  1. – La documentazione prodotta in giudizio dalle parti controvertenti in sede di appello consente di appurare che:

OMISSIS

il ricorso in appello non si presta ad essere fondato.

Sul punto è sufficiente ricordare come, per giurisprudenza costante (e, addirittura, risalente), proprio con riguardo alla ipotesi della omessa acquisizione di un parere obbligatorio, “la mancata acquisizione di un parere obbligatorio comporta invalidità e non inesistenza del provvedimento; resta comunque salva la possibilità che il parere intervenga successivamente e cioè in sanatoria” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 1983 n. 216, nella specie con riguardo al parere dell’ufficiale sanitario per il rilascio della concessione edilizia e, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2019 n. 6580).

Nel caso di specie ricorre un vizio di procedura che potrebbe in teoria essere rimosso, e che – ove sia effettivamente rimosso- potrebbe portare a quella che (con una espressione risalente veniva indicata come c.d. convalescenza del titolo ovvero al rilascio di un nuovo titolo, avente ad oggetto il medesimo bene della vita di quello annullato).

In altri termini non si riesce ad individuare un ostacolo normativo che impedisca alla Soprintendenza, accortasi del deficit che aveva colpito il procedimento di sanatoria, di valutare oggi, in occasione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’effettuazione di lavori di ristrutturazione, la compatibilità sia della intervenuta sanatoria con i vincoli imposti sull’area in questione, sia la compatibilità delle opere di ristrutturazione di cui all’istanza denegata con i provvedimenti impugnati in primo grado.

Tutto ciò, laddove necessario, dovrebbe avvenire imponendo agli interessati una adeguata produzione documentale compatibile con le esigenze di sviluppo dei due distinti procedimenti.

Quanto sopra rende infondati i motivi di appello dedotti.

  1. – In ragione delle suesposte osservazioni l’appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. , con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. ) proposto dagli odierni appellati in primo grado.

Le spese del giudizio in grado di appello seguono la soccombenza, per il noto principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché le stesse vanno imputate a carico delle amministrazioni appellanti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ed in favore della parte appellata, signor          , nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge. Nulla per le spese del grado di appello nei confronti degli altri appellati, i signori                           , non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. …./….., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez.                         , con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g.               /                          ) proposto in primo grado.

Condanna il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a rifondere le spese del giudizio in grado di appello in favore del signor Daniele De Martinis, nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Nulla per le spese per il grado di appello nei confronti degli altri appellati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Toschei Sergio De Felice
 

IL SEGRETARIO

 

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