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Vairano Patenora – Appalto per la pubblica illuminazione, l’Anticorruzione blocca tutto: ci sono troppi vizi

Vairano Patenora – Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha intimato al municipio vairanese di eliminare, entro 15 giorni, i vizi riscontrati all’interno del bando di gara con  procedura aperta in project financing riguardante la gara in concessione degli impianti di illuminazione. In sostanza la gara di Euro 1.163.064,14 è viziata da gravi violazioni del codice degli appalti bloccando la gara e intimando all’amministrazione di eliminare i vizi di legittimità. In caso contrario l’ANAC impugnerà il bando innanzi al TAR. Le offerte sono già pervenute e il bando difficilmente potrà essere corretto. Per queste ragioni l’amministrazione vairanese potrebbe decidere di annullarlo. L’Anticorruzione punta l’indice contro La sezione V del bando di gara e il punto A19 del disciplinare di gara prevedono la seguente clausola dall’evidente carattere escludente
Atto unilaterale d’obbligo debitamente compilato e sottoscritto; L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione – si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’ 1% oltre iva dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 11.630,64 oltre IVA. Inoltre, l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su 2 quotidiani ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della cartella .zip della documentazione Amministrativa utilizzando il modello “All.1 – Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta”.
La censurata clausola del bando di gara, in conclusione, concreta una grave violazione delle norme in materia di contratti pubblici. La stessa clausola, inoltre, nell’imporre un ingiusto ed illegittimo onere a carico dell’aggiudicatario del contratto, introduce certamente una misura ingiustificatamente restrittiva della partecipazione alle gare, con conseguenti danni alla concorrenza e, potenzialmente, al pubblico erario. Sono integrate, quindi, le ipotesi previste dall’art. 6 co. 2 lett. h) del Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, adottato con delibera del 13.6.2018.
L’Anac è intervenuta a seguito di un esposto presentato dal consigliere comunale di minoranza, Raffaele Moreno.

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