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ALIFE –  La Parafarmacia “furbetta” e il municipio “giocherellone”. Di Tommaso bacchettata dai giudici del Tar

ALIFE  – La Parafarmacia fa la furbetta e vende medicinali che non potrebbe né tenere, né cedere al pubblico. Arriva la guardia di finanza e scatta il sequestro. Il municipio, obbligato, ad intervenire per l’adozione di provvedimenti previsti dalla norma, si aziona (non avrebbe potuto fare altrimenti) ma solo per menare il can per l’aia. Infatti, il municipio, dispose, nell’immediatezza dei fatti, la chiusura immediata della “Farmacia”. Una cosa inesistente, praticamente. Ora i giudici, accogliendo parte del ricorso presentato dai farmacisti del paese, hanno bacchettato l’azione della macchina amministrativa guidata dal sindaco Maria Luisa Di Tommaso.
La vicenda, unica nel suo genere, vede contrapposti gli unici due farmacisti (Avecone e Simonelli) di Alife, titolari delle rispettive farmacie contro la Parafarmacia di Parisi. La vicenda trae origine dal sequestro da parte della Guardia di Finanza di confezioni di medicinali che la Parafarmacia (abilitata solo alla vendita di alcuni farmaci) non poteva cedere a terzi. Di qui, il nocumento per i farmacisti e per la salute pubblica della collettività esposta al rischio di acquistare farmaci di una certa fascia da chi non è abilitato a cederli (nè si sa come sia riuscito a procurarseli). La circostanza penalmente sanzionata per la quale si attendono gli sviluppi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, induceva Avecone e Simone, assistiti dall’avvocato Maurizio Ricciardi, ad intraprendere un percorso amministrativo innanzi al TAR Campania di Napoli.
Veniva richiesto di applicare le sanzioni amministrative previste dalla legislazione nazionale e regionale trattandosi di Parafarmacia e non di Farmacia. La peculiarità della vicenda (unica in Italia almeno per quel che mi consta e lo stesso Ordine dei Farmacisti conferma l’assenza di precedenti, così come si deduce anche nella parte finale della sentenza) è dettata dal fatto che il sindaco con ordinanza n. 1 del 28.1.2019 provvedeva alla immediata chiusura della attività di farmacia non autorizzata all’interno della parafarmacia. Circostanza che all’apparenza poteva indurre il cittadino medio a pensare che fosse stato adottato un provvedimento sanzionatorio. Di fatto, non risultando la Parafarmacia mai autorizzata alla vendita di farmaci non poteva imporsi alcuna chiusura di una farmacia inesistente. E’ come vietare ad un cacciatore (senza porto d’armi) di andare a caccia. L’elusione della normativa commerciale e non quella di cui alla legge n. 362/1991 riservata alle farmacie è stato oggetto del mio approfondimento inducendomi a sostenere per la prima volta (di qui l’unicità) la tesi che andassero applicate le diverse sanzioni accessorie ex L. Reg.le n. 1/2014 e D.lgs. n. 114/98 (immediata chiusura oppure la cessazione dell’attività e dove rilasciata i ritiro dell’autorizzazione). Del resto, qualsiasi commerciate potrebbe estendere il proprio settore merceologico, subire la sola sanzione pecuniaria ed il giorno dopo rivendere merce senza autorizzazione all’interno del proprio locale, Questa sentenza potrebbe servire anche da monito in tutt’Italia per le tante Parafarmacie che sottobanco vendendo farmaci non autorizzati mettono a repentaglio la vita di tutti e danneggiando le concorrenze. Il Tar concludeva obbligando, il dirigente a procedere per l’irrogazione delle sanzioni accessori nominando, come da me richiesto, sin d’ora il Prefetto di Benevento in surroga qualora permanga (oltre il 60esimo giorno) il disinteresse del funzionario Comunale.

LA SENTENZA:
ALIFE-sentenza TAR-1

 

 

 

 

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