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Baia e Latina – La composizione della commissione sismica è irregolare, scatta la denuncia all Procura

Baia e Latina – L’architetto Flaviana Ciccarelli scrive alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, alla Regione, all’ordine degli architetti e al municipio di Baia e Latina. Chiede l’annullamento in autotutela della nomina della commissione sismica con Decreto Sindacale n. 51 Prot. 2227 del 19/04/2019 in capo all’architetto Christian Itri e della contestuale sua nomina a vicepresidente della Commissione Sismica Comunale del Comune di Baia e Latina.

Ecco il documento a firma di Ciccarelli:

  • In data 07/06/2018 l’Ente pubblicava un avviso pubblico per la costituzione di una short list per la nomina dei componenti di commissione per l’autorizzazione sismica presso sede comunale ex 33 L.R. 1/2018 prot. 3667 del 7/06/2018;
  • Con Delibera di Consiglio Comunale 2 del 27/02/2019 veniva approvato nuovo regolamento per il funzionamento della commissione sismica comunale, per receperire la modifica introdotta all’art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) dalla Legge Regionale n. 28 art.1 comma 50, BURC n. 57 dell’8 agosto 2018;
  • l’art. 2 del predetto regolamento comunale stabilisce che: “La Commissione è formata da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono nominati con proprio atto dal Sindaco tra i professionisti in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della Legge Regionale n. 9/1983.”
  • In data 06/03/2019 l’Ente pubblicava un’ulteriore avviso pubblico per la costituzione di una short list per la nomina dei componenti di commissione per l’autorizzazione sismica presso sede comunale ex art. 33 L.R. 1/2018 prot. 1222 del 6/03/2019;
  • la scrivente, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge e di bando di gara, ovvero in possesso di laurea in architettura vecchio ordinamento conseguita il 20/10/2005 e iscrizione all’albo professionale dal 29/03/2006 proponeva la popria candidatura in data 10/03/2019 mediante invio tramite pec;
  • In data 19/04/2019 mediante Decredo Sindacale recante 51 del 2019 veniva nominato l’arch. Christian Itri quale Vicepresidente di Commissione;
  • la nomina in oggetto risulta assolutamente illegittima perché posta in palese violazione di legge ed eccesso di potere nonché in dispregio delle medesime disposizioni di cui al bando (lex specialis);
  • In particolare l’art. 4bis comma 2 Legge regionale 9/83 m.i. recita che: “L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. (3) La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge.”
  • L’art. 2 del regolamento comunale recita: “Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono nominati con proprio atto dal Sindaco tra i professionisti in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della Legge Regionale 9/1983”.
  • In allegato al decreto Sindacale 51 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente i curricula dei componenti prescelti, dai quali si evince che il predetto professionista è in possesso di laurea magistrale in architettura conseguita nell’anno 2013 non prevista dal bando e inoltre, risulta essere iscritto all’Ordine degli Architetti dal 3/11/2014 e pertanto ai sensi dell’art. 7 legge 5/11/1971 n. 1086, art. 67 del DPR 380/2001 non avente funzione di collaudatore in corso d’opera.
  • Ravvisate le descritte illegittimità, la scrivente, anche in qualità di candidata alla carica in oggetto, vanta un interesse immediato e concreto all’annullamento della nomina in parola con contestuale rivalutazione della propria candidatura;
  • Le descritte violazioni che hanno indotto l’Ente ad una nomina assolutamente illegittima, rilevano una deprecabile condotta rilevante anche sotto profili di illiceità nei confronti di
  • Su tale punto si consideri come il difetto della nomina indicata e quindi della costituenda formazione dell’Organo collegiale in modo contrario alla legge, potrà comportare la nullità o l’annullabilità dei futuri deliberati, ossia di tutti i permessi sismici espressi dalla medesima, con gravissima ed ulteriore violazione di legge e possibilità di arrecare danno e nocumento a
  • Per le stesse motivazioni l’Ente comunale sarà esposto anche a conseguenti azioni di risarcimento del danno con determinazione di ingentissimo danno

Pertanto esposto la scrivente Dott.ssa Arch. Flaviana Ciccarelli, anche in previsione del prossimo insediamente della costituenda Commisione

CHIEDE CON LA MASSIMA URGENZA che la S.V. disponga, senza ulteriore rimando, l’immediato annullamento in via di autotutela del provvedimento di nomina della commissione sismica locale e di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi, con effetto retroattivo e con ogni salvezza di legge. Di conseguenza vorrà la S.V. rivalutare la nomina di tutti gli altri candidati esclusi in possesso dei richiesti requisiti di cui al bando di gara e prescritti dalla vigente normativa, ivi compresa quella della scrivente.

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