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Presenzano – Abusi edilizi e amministrazione “cieca”, i giudici bastonano e ammoniscono il comune

Presenzano – Il classico esempio del motto “la legge si applica per i nemici e si interpreta per gli amici” potrebbe calzare a pennello nella vicenda nata dall’ordine di chiusura di una finestra mette il municipio in una difficile condizione. La macchina amministrativa, secondo i giudici del Tar, avrebbe usato due pesi e due misure. Tutto per “aiutare” una dipendente della stessa macchina amministrativa, a danno di un onesto e semplice cittadino che oltre al danno rischiava di subire anche la beffa.
I giudici del Tar hanno bocciato, in maniera forte, l’azione messa in campo dall’amministrazione comunale di Presenzano, guidata dal sindaco Andrea Maccarelli. Tutto scritto nella sentenza emessa pochi giorni fa e che si innesta nell’ambito del ricorso 5250 dell’anno 2013, proposto da Zecchino Achille – rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Zarone – contro il comune di Presenzano, difeso dall’avvocato Alberto Corrado. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso R.G. n. 5250 del 2013, del provvedimento del Comune di Presenzano prot. n. 3004 dell’11 luglio 2013, di rigetto della richiesta prot. n. 4374 del 5.11.2012, presentata dal Zecchino Achille al fine di conseguire un permesso di costruire in sanatoria della finestra. Inoltre, lo stesso ricorrente, con un altro ricorso – 2369 del 2017 – chiedeva l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 2 del 13.3.2017, con la quale il Comune di Presenzano ha ordinato a Zecchino Achille il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’abusiva apertura di una finestra nella facciata del fabbricato. Secondo il comune quella finestra non si poteva aprire per l’assenza delle necessarie distanze previste dalla norma. In realtà, così come ha evidenziato lo stesso ricorrente, la sua vicina di casa avrebbe realizzato una serie di lavori di ampliamento che di fatto avrebbero modificato integralmente la struttura, contestualmente apportando modifiche anche al fabbricato di proprietà di esso ricorrente che, tra le numerose modifiche, vi erano lavori di ampliamento realizzati dalla De Cicco sul proprio fabbricato, i quali avevano comportato l’annullamento delle distanze tra i due edifici, con conseguente occlusione della finestra esistente sulla parete del fabbricato di proprietà di esso ricorrente e successiva apertura di altra finestra lungo il lato Nord del medesimo fabbricato, avente apertura delle persiane sul terrazzo di proprietà della De Cicco.
“…. Un ente, si legge nella sentenza del Tar, dovrebbe sì rilasciare una concessione edilizia fatti salvi i diritti dei terzi, ma, nel caso fosse a conoscenza od accertasse l’esistenza di condizioni privatistiche ostative al rilascio, potrebbe, anzi dovrebbe, denegare la concessione (Sentenza Consiglio di Stato, sez. V 22.06.2000, n° 3525): pertanto, nel caso in questione il Comune non avrebbe potuto rilasciare una concessione edilizia suscettibile di ledere i diritti dell’odierno ricorrente; e se non si fosse proceduto alla chiusura della finestra esistente ab origine e alla conseguente apertura di altra finestra, non vi sarebbe stato motivo di
disporre alcuna demolizione, e, quindi, di chiedere alcuna sanatoria…”.
Per tutte queste ragioni i giudici hanno accolto il ricorso e condannato il municipio al pagamento delle spese quantificate in 3 mila euro.

La sentenza del Tribunale amministrativo:

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