piedimonte matese. Umnberto De Nicola resterà presidente del Parco Regionale del Matese. La sua nomina è stata fatta nel rispetto della legge e delle norme vigenti. Lo stabilisce il Consiglio di Stato pronunciandosi sul ricorso presentato dall’ex numero uno dell’ente matesino, Pino Falco. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio. Questa la sentenza – la 230 del 16 gennaio scorso – emessa dai giudici del Consiglio di Stato sul ricorso numero di registro generale 3863 del 2012, proposto dalla Regione Campania contro Giuseppe Falco, nei confronti di Umberto De Nicola, Giuseppe Guida e Romano Gregorio, Vito Busillo, Giovanni Corporente, Giuseppe Zampino, Celeste Taranto, Antonio Caruso, Giustino Parisi, Alessio Usai e Maria Gabriella Alfano; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 01637/2012, concernente il provvedimento della Regione Campania recante ad oggetto nomina Presidente parchi e riserve naturali regionali.
Nel caso concreto, il Collegio osserva che la delibera di giunta regionale (DGR) n. 145/2010, oggetto del procedimento di revoca in autotutela censurato attraverso il ricorso di primo grado, è stata adottata il 19 febbraio 2010, ovvero a poco più di un mese dalle consultazioni elettorali regionali, tenutesi il 28 e 29 marzo 2010. “E’ quindi indubitabile che detta deliberazione che nomina i Presidenti degli Enti Parco regionali, non potendo né essere annoverata tra gli atti connotati di indifferibilità ed urgenza ovvero tra quelli di ordinaria amministrazione, essendo potenzialmente condizionanti rispetto alle autonome determinazioni della Giunta neo-eletta, influenzandone l’autonomia decisionale politica degli organi di governo regionali che si sarebbero formati in seguito alle elezioni regionali, sia stata assunta in violazione dei principi sopra evidenziati. Inoltre, sotto il profilo procedimentale, si deve rilevare che l’omessa preventiva designazione dei candidati da parte degli Assessori competenti e l’assenza di un atto formale di nomina da parte dell’Esecutivo regionale, sostituito da una proposta di nomina, alla quale non ha fatto seguito il necessario atto deliberativo dell’organo competente alle nomine, integrano ulteriori aspetti di illegittimità delle nomine medesime che giustificano la delibera di revoca adottata ed impugnata in primo grado. Questa, in sintesi, la motivazione dei giudici romani: Carmine Volpe, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore, Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere, Antonio Bianchi, Consig
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