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Vairano Patenora – Accesso agli atti, il Tar “promuove” Cantelmo. Nuova sconfitta per Moreno

Vairano Patenora – Il  Tar della Campania ha bocciato il ricorso presentato dal consigliere di opposizione Raffaele Moreno. Il consigliere comunale di minoranza chiedeva ai giudici la cancellazione del regolamento per gli accessi agli atti, approvato dal consiglio comunale. Il tar, invece, accogliendo in pieno la tesa proposta dall’avvocato Pasquale Di Fruscio, difensore dell’ente municipale vairanese, hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibili. Le spese sono state compensate.

La sentenza pubblicata il 07/11/2018

  1. 06480/2018 REG.PROV.COLL.
  2. 02969/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2969 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Raffaele Moreno, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille 16;

contro

Comune di Vairano Patenora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Fiorentini, 21;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

quanto al ricorso principale, dell’atto prot. n. 6733 del 4 luglio 2017 del Sindaco, recante “Articolo 43 del d.lg. 267/2000 – diritto di accesso dei consiglieri comunali – atto di indirizzo di regolamentazione provvisoria” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e per la declaratoria del diritto dei consiglieri comunali e, segnatamente, del ricorrente “di ottenere dagli uffici … del comune … nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” in base all’articolo 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267;

quanto ai primi motivi aggiunti, della delibera C.C. n. 66 del 7 settembre 2017, recante approvazione del “Regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi” e del provvedimento prot. n. 8928 del 6 settembre 2017 con cui il Sindaco ha revocato l’atto prot. n. 6733 del 4 luglio 2017 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

quanto ai secondi motivi aggiunti, della delibera di C.C. n. 80 del 12 dicembre 2017, recante:“Art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 – Regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunale ai documenti amministrativi – Modifica – Determinazioni” e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vairano Patenora;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato eletto consigliere comunale presso il comune intimato a seguito delle elezioni tenutesi in data 11 maggio 2017.

Insediatosi il consiglio, egli espone di aver presentato varie istanze di accesso ad atti amministrativi e sostiene che, in data 3 luglio 2017, il responsabile dell’ufficio tecnico gli ha opposto un diniego di accesso (ad atti di cui egli aveva preso visione pochi giorni prima senza che gli venisse opposto analogo diniego) “riferendo che per averne nuovamente visione, doveva munirsi del benestare del segretario comunale”; egli sostiene altresì che a fronte di questo diniego chiamava “i Carabinieri per far verbalizzare il rifiuto”.

In data 5 luglio 2017 gli era infine comunicato via p.e.c. il provvedimento sindacale prot. n. 6733 del 4 luglio 2017 con il quale il Sindaco – nel presupposto della inesistenza di un regolamento disciplinante il diritto di accesso e copia dei consiglieri comunali e nelle more dell’adozione da parte del consiglio comunale dei necessari provvedimenti – formulava in via provvisoria una regolamentazione del diritto di accesso dei consiglieri (regolamentazione che consta di una premessa e di un complesso di 9 articoli con allegato un modulo da compilare e indirizzare al segretario comunale al fine di poter esercitare il diritto).

Espone altresì il ricorrente che, a seguito dell’emanazione di questa regolamentazione del Sindaco, sarebbero rimaste bloccate tre sue richieste di accesso avanzate in data 30 giugno 2017, 1 luglio 2017 e 3 luglio 2017.

Di conseguenza in data 18 luglio egli notificava il ricorso all’esame con cui impugna il provvedimento del Sindaco denunciandone l’illegittimità: a) per violazione dell’articolo 43 d.lg. 17 agosto 2000, n. 267 ed eccesso di potere (primo, secondo e quarto motivo); b) per incompetenza del Sindaco (terzo motivo).

Il comune di Vairano Patenora resiste al ricorso.

Con i primi motivi aggiunti depositati il 16 ottobre 2017 il ricorrente ha quindi impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali, in pratica recependo in toto il precedente provvedimento del Sindaco (gli articoli 3-11 del regolamento sono infatti identici ai nove articoli dell’atto sindacale), e l’atto con cui il Sindaco ha revocato la sua precedente determinazione.

Il ricorrente anzitutto ripropone mutatis mutandis le censure contenute nell’originario ricorso (ovviamente). Sostiene quindi che l’atto di revoca della precedente regolamentazione del diritto di accesso sarebbe illegittimo per contraddittorietà e illogicità.

Infine censura il procedimento di approvazione del regolamento; al riguardo egli premette che in occasione della seduta consiliare aveva presentato una motivata richiesta di sospensione (letta all’assemblea e quindi consegnata al segretario verbalizzante affinchè fosse inserita nel verbale di seduta) che l’assemblea ha respinto; a seguito della decisione di respingere l’istanza di sospensione egli comunicava il proprio abbandono dell’aula. Senonchè di quanto accaduto il verbale non riporta alcunchè dato che non sono menzionati né la presentazione e il rigetto della questione pregiudiziale-sospensiva né il suo allontanamento dall’aula. Di qui la deduzione della violazione degli articoli 54, 58 e 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale.

Con successivi motivi aggiunti, infine, il ricorrente ha impugnato una ulteriore delibera del consiglio comunale che ha in parte modificato il regolamento per l’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali (in pratica trasferendo la competenza a determinarsi sulle istanze di accesso dal segretario comunale ai dirigenti e responsabili dei servizi e in parte modificando la disciplina sul differimento e sui casi di esclusione del diritto).

Con questi secondi motivi aggiunti il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 43 d.lg. 17 agosto 2000, n. 267 e l’eccesso di potere per falsità e difetto di presupposti.

Con ordinanza n. 3878 del 8 giugno 2018 la sezione, nel presupposto che con il ricorso non fossero impugnate determinazioni su istanze di accesso ma atti di natura regolamentare disciplinanti tale diritto, che, di conseguenza, dovesse seguirsi l’ordinario rito di legittimità e che, rispetto agli ultimi motivi aggiunti proposti, non fossero interamente decorsi i termini a difesa, differiva la trattazione alla udienza pubblica del 17 ottobre 2018.

Sia il ricorso principale che i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse.

Va premesso che il ricorrente nel ricorso principale sostiene di aver presentato tre istanze di accesso in data rispettivamente 30 giugno, 1 luglio e 3 luglio 2017 (tali istanze sono state allegate al ricorso); egli ha quindi proposto il ricorso il 18 luglio 2017, prima ancora che su tali istanze intervenisse un diniego o si formasse il silenzio, essendo stato messo al corrente della emanazione del provvedimento sindacale disciplinante il diritto di accesso (poi ritirato nella imminenza della approvazione del regolamento consiliare in cui le disposizioni del sindaco sono poi in larghissima misura confluite).

Ciò premesso, sta di fatto che il 20 luglio 2017 il comune ha consentito l’accesso ai documenti richiesti, sia pure con alcune limitazioni (in particolare, per il progetto esecutivo relativo all’appalto delle rete idrica e per gli atti relativi al “restauro del castello” al ricorrente non è stata rilasciata la copia – a causa della “mole” dei documenti richiesti – ed è stato consentito l’accesso mediante visione, mentre per quanto concerne la richiesta di accesso alla documentazione relativa a un dipendente l’accesso è stato pure consentito ma è stato disposto un differimento motivato da “difficoltà determinate dai carichi di lavoro”).

Il ricorrente non ha contestato quanto disposto dal comune il 20 luglio 2017 che, invero, appare in linea con la giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione al diritto di accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali che costantemente afferma il principio secondo cui i consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento delle loro funzioni e che gli unici limiti all’esercizio di tal diritto possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.

In pratica il diritto di accesso del ricorrente non risulta mai essere stato negato o limitato in specifica applicazione delle disposizioni del provvedimento sindacale o del regolamento successivamente approvato e poi anche modificato (e infatti le limitazioni subite il 20 luglio – cioè la limitazione alla sola visione di documenti di particolare consistenza quantitativa ovvero il differimento – sono misure ammissibili in base alle regole generali).

In questa situazione ritiene il Collegio che debba applicarsi la regola generale secondo cui gli atti regolamentari o generali sono autonomamente impugnabili solo quando contengano (e nei limiti in cui contengano) disposizioni di immediata applicazione e quindi immediatamente e autonomamente incidenti su posizioni giuridiche dei destinatari, mentre le disposizioni che necessitano di atti attuativi sono impugnabili solo unitamente agli atti attuativi stessi (che sono quelli che rendono effettiva la lesione della situazione soggettiva dell’interessato); nella fattispecie, quindi, poiché al ricorrente non è mai stato opposto un diniego di accesso basato sulle disposizioni generali impugnate (come conferma la circostanza che egli non impugna specifiche determinazioni comunali su sue istanze di accesso) sia il ricorso che i motivi aggiunti sono inammissibili. Va aggiunto che il ricorrente neppure avrebbe un onere di impugnazione delle disposizioni del regolamento ove gli venisse negato o limitato il diritto di accesso in base alle sue disposizioni dato che esse sarebbero disapplicabili dal giudice amministrativo ponendosi in contrasto con una norma (cioè con l’articolo 43, comma 2, d.lg. 17 agosto 2000, n. 267) di rango sovraordinato.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della specificità e peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Paolo Passoni
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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