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CASAL DI PRINCIPE – Sentenza Spartacus, arrestato Schiavone

CASAL DI PRINCIPE – Nella serata di ieri, La Squadra Mobile di Caserta, segnatamente della Sezione Distaccata di Casal di Principe diretta dal dott. Alessandro TOCCO traeva in arresto SCHIAVONE Eliseo in esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, deve espiare anni 5 di reclusione

Si riporta lo stralcio della Sentenza Spartacus

L’istruttoria ha fornito la prova della responsabilità di Schiavone Eliseo in riferimento alla contestazione di partecipazione alla associazione camorristica.  Ed invero, a suo carico vi sono, anzitutto, le concordi dichiarazioni di Schiavone Carmine e Di Bona Franco (indicate in sede di requisitoria, all’udienza del 5 luglio 2004), che lo indicano come soggetto che non solo metteva a disposizione la propria abitazione per incontri tra gli affiliati ma si occupava di un compito niente affatto secondario, come quello di ‘modificare’ le armi utilizzate da alcuni componenti del ‘gruppo Schiavone’ dopo la consumazione di delitti. E che tale attività sia stata compiuta risulta – al di là delle concordi dichiarazioni – anche da alcune verifiche obiettive compiute nel corso del dibattimento (perizia D’Arienzo, in atti), che hanno confermato l’alterazione (mediante inserimento di una lima all’interno della canna) di almeno due armi sequestrate nel 1989 ( a Russo Giuseppe) e nel 1991 (durante il conflitto a fuoco del 28 aprile in Frignano) . Dunque la convergenza degli apporti narrativi, unita alla constatazione obiettiva delle alterazioni, porta a ritenere ‘effettivo’ il compito attribuito all’imputato. Inoltre, va ricordato che Schiavone Eliseo è anche – pacificamente – il soggetto che pone ‘a disposizione’ del gruppo criminoso l’utenza telefonica fissa (installata presso la sua abitazione) che consente a Schiavone Francesco di Nicola di mantenere i contatti con il cugino Carmine, il fratello Walter e gli altri affiliati durante la sua latitanza in Francia dal 2 maggio al 22 maggio del 1989 (si vedano le trascrizioni in atti, più volte richiamate nel corso della motivazione e la deposizione del dott. De Stefano che coordinò le indagini). Non vi è dubbio circa la piena consapevolezza, in capo a Schiavone Eliseo,  della ‘qualità’ di latitante che Schiavone Francesco di Nicola rivestiva all’epoca. Infatti, al di là dei contenuti delle conversazioni, che evidenziano il ricorso a metodi di ‘nascondimento’ della reale identità del chiamante, va ricordato che Schiavone Eliseo, così come Natale Giuseppe, si era recato a Millery e venne anch’egli identificato subito dopo l’arresto di Schiavone Francesco e Caterino Giuseppe, Come risulta dalla deposizione del teste Porcelli Bruno : “ … Teste: sì, lo Schiavone Francesco aveva la carta di identità intestata ad Arrichiello Raffaele, mentre il Caterino Giuseppe era in possesso sia della carta di identità che della patente di guida intestata a Cerullo Giovanni.. in quella località, la sera stessa dell’intervento, quindi del fermo di Schiavone Francesco, facemmo un altro tipo di intervento nella serata: fu fermato il fratello di Schiavone Francesco, un cognato ed un cugino mi sembra, che stavano andando a Millerì dove fu fermato lo Schiavone. P.M.: può riferire il nome del fratello e delle altre persone che si stavano portando…? Teste: posso leggere? E’ a mia firma. P.M.: sì, prego. Teste: Schiavone Antonio, nato a Casal di Principe il 23/10/62, è il fratello di Schiavone Francesco; Natale Giuseppe, nato a Casal di Principe il 5/6/59, è il cognato di Schiavone Francesco; Schiavone Eliseo, nato a Casal di Principe il 25/9/49, è il cugino di Schiavone Francesco. P.M.: e dove li rintracciaste costoro? Teste: ci fu una segnalazione. Mentre noi ci trovavamo negli uffici di Polizia francese, ci fu una segnalazione -non so da parte di chi- che disse ai francesi che nei pressi dell’abitazione dove era stato localizzato Schiavone Francesco vi erano queste persone ed i francesi chiesero anche il nostro ausilio in quanto erano italiani, così ci riferirono all’epoca, e noi andammo lì a dare un aiuto..”.

Dunque, i costanti riferimenti narrativi al ruolo svolto, la circostanza della ‘disponibilità’ dell’abitazione e della linea telefonica, l’identificazione in Francia del 22 maggio ’89, sono tutte circostanze ‘indicative’ della continuità del contributo offerto dall’imputato alla associazione camorristica. Va pertanto affermata la penale responsabilità di Schiavone Eliseo, in riferimento al reato contestato al capo numero 1 del decreto di rinvio a giudizio. Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che il lungo periodo di consumazione e la particolare pericolosità della organizzazione cui accede la condotta, sono fattori che conducono al diniego delle circostanze attenuanti generiche .    Pertanto, valutati i criteri tutti di cui all’art.133 c.p. e ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis co.4, appare equo irrogare al presente imputato, in riferimento al capo 1 – così come contestato – la pena di anni cinque di reclusione. Alla predetta statuizione consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per  (pena accessoria) e la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia, come da dispositivo. Non risultano beni residui in sequestro.

Si rappresenta inoltre che SCHIAVONE Eliseo è padre di Vincenzo detto o’ Petillo, cl. 78 elemento di primo piano del clan in atto detenuto per la commissione di gravi ed efferati delitti.

comunicao stampa della Procura

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