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VAIRANO PATENORA – Presunte violazioni dell’art. 78 del TUEL, il consigliere Moreno risponde al Sindaco Cantelmo

VAIRANO PATENORA – Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale di opposizione Raffaele Moreno : “Nella seduta consiliare di ieri 16 marzo 2018 il Sindaco Cantelmo ha posto al primo punto all’o.d.g. un’asserita mia violazione dell’art. 78 del Tuel (D.Lgs. 267/2000) sostenendo che il sottoscritto avrebbe preso parte alla discussione ed alla votazione di una deliberazione con la quale sollevavo la sua incompatibilità per sopraggiunta lite pendente essendosi costituito – quale parte processuale – nel giudizio pendente innanzi al TAR Napoli ed avente ad oggetto la lottizzazione (abusiva) di cui il Cantelmo è titolare. Il citato art. 78 comma 2 nella sua prima parte dispone che: “Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado …” per cui, a dire del Sindaco, essendo io incorso in detta violazione, ossia, non essendomi astenuto dalla discussione riguardante il ricorso al TAR di cui mia moglie è ricorrente, sarei passibile di non so cosa, per cui ha fatto votare dai suoi giannizzeri – che, a suo dire, glielo avrebbero espressamente richiesto [?!?] – una mozione ovvero un esposto contro di me da inviare alla prefettura ed alla procura della repubblica per subirne le conseguenti sanzioni.
Devo dire che io stesso non mi sono opposto ma, anzi, ho sollecitato l’invio alle menzionate Autorità perché, come ho sempre sostenuto, e lo ripeto, la legalità è un valore assoluto inderogabile da parte di chi amministra la cosa pubblica. D’altro canto, questo sussulto di legalità da parte dei campioni dell’illegalità e dell’illecito, da parte di un lottizzante abusivo che, tra gli altri illeciti urbanistici, in sede di approvazione del PUC si è fatto fare una sanatoria ad personam dei suoi immobili abusivi partecipando anche alla discussione della relativa delibera consiliare; da parte di coloro che bandiscono gare farlocche per cedere in diritto di superficie il Castello e il Borgo Medievale a ditte create per l’occasione con pochi spiccioli o fanno gare di oltre un milione di euro per l’affidamento dei RSU con un soggetto incompatibile che fa il capitolato speciale e presiede anche la commissione di gara, in violazione dell’art. 77 comma 4 del codice dei contratti pubblici; da chi vorrebbe far continuare lo sfruttamento della Cava di Pizzomonte con escavi per milioni di metri cubi senza preoccuparsi del disastro ambientale che ne deriverebbe al territorio, ma lavandosene le mani; da chi mette a fare il dirigente un proprio parente ancora il 29 gennaio 2018 con atti monocratici e fa votare delibere, sempre a favore del detto dirigente (abusivo), senza che né lui né un altro suo parente assessore sentano l’obbligo di astenersi sulla discussione e votazione e gli liquida anche anticipatamente circa 20.000,00€ di denaro dei cittadini vairanesi, senza neanche attendere la sentenza di opposizione ai decreti ingiuntivi e quando una precedente sentenza (721/2015) del Giudice del Lavoro di S.M.C.V. aveva stabilito che questo dipendente non aveva diritto alla dirigenza perché non aveva superato il prescritto concorso pubblico per esami, e, che, quindi, l’accordo di conciliazione del 2006 è nullo; ebbene da questo Sindaco e dalla sua amministrazione di bari non accetto lezioni di legalità e di deontologia. Ma c’è di più. Poiché, ripeto, questi signori conoscono – si fa per dire – la legalità solo quando gli torna comodo, allora ecco che viene fuori il trucchetto e, cioè, la seconda parte del comma 2 dell’art. 78 succitato, tenuta accuratamente nascosta laddove testualmente si dispone: “L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. E poiché la discussione alla quale avrei dovuto astenermi è correlata, come detto, al ricorso al TAR avente ad oggetto un Piano di Lottizzazione di cui il Sindaco è titolare e poiché una lottizzazione, a norma dell’art. 28 della Legge Urbanistica, è equiparata ad un Piano Particolareggiato che è, a tutti gli effetti, un Piano Urbanistico rispetto al quale il solo Cantelmo (e non anche la ricorrente, che ha solo un fine di ristabilimento della legalità urbanistica violata dal lottizzante) ha uno specifico interesse, la mia partecipazione alla discussione ed anche al voto è stata pienamente legittima. Ribadisco, dunque, che l’unico soggetto incompatibile con la carica di amministratore è il Sindaco Cantelmo che ha conflitti di interesse grandi non come una casa ma come un grattacielo e da costui, lo ripeto, non accetto lezioni di legalità e spero solo che la Sezione Elettorale del Tribunale di SMCV il prossimo 23 marzo faccia giustizia, anche alla luce della seconda memoria del Procuratore della Repubblica Aggiunto che, dopo aver letto le note autorizzate degli avvocati, ha insistito per la decadenza del Sindaco ora.

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