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Vairano Patenora – Gestione rifiuti, il comune ha scelto la Green Line di Airola

Vairano Patenora – La raccolta dei rifiuti è stata affidato alla società Green Line srl di Airola (in provincia di Benevento). E’ una azienda anche essa in amministrazione giudiziaria. Quindi con la stessa “caratteristica” della Fare l’Ambiente.

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un commento

  1. Giusto per fare due chiacchiere, e soprattutto per dare contezza a coloro i quali hanno ridato fiducia al gruppo Cantelmo, pubblichiamo una sentenza il cui contenuto chiarisce palesemente cosa avrebbero dovuto fare, in luogo di quello che hanno fatto (5 proroghe ad una ditta con contratto scaduto nel 2013 e interdittiva antimafia). Nonostante la sentenza e “l’errata azione amministrativa”, oggi non solo ci troviamo in una situazione di emergenza, ma nel contempo “ignorano la giurisprudenza vigente”, ovvero conferiscono con affidamento diretto un appalto ad una ditta nelle stesse condizioni della precedente. Follia? Leggiamo…..Nella Sentenza n. 3247 del 20 luglio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, i Giudici rilevano che se l’informativa antimafia interdittiva intervenga in corso di esecuzione di un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, e in particolare, come nel caso di specie, di un contratto di appalto, ciò non costituisce una “sopravvenienza” impeditiva dell’ulteriore esecuzione del contratto stipulato, bensì l’accertamento dell’incapacità originaria del privato ad essere parte contrattuale della Pubblica Amministrazione. Pertanto consegue, per un verso, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai provvedimenti con i quali l’Amministrazione committente revoca il provvedimento di affidamento di un appalto ovvero recede unilateralmente dal contratto, per effetto di una sopravvenuta informativa antimafia interdittiva; per altro verso, la riconduzione del provvedimento così adottato agli atti che concernono l’affidamento dell’appalto (avvenuto in favore di un soggetto a ciò interdetto, e dunque in difetto dei presupposti necessari per essere destinatario dell’affidamento), con conseguente applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Dlgs. n. 104/10) e dei termini dimezzati ivi previsti. Per altro verso ancora, consegue l’esclusione dell’obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’atto di affidamento ovvero di recesso dal contratto, non potendosi l’amministrazione appaltante determinare diversamente, né potendo, peraltro, la stessa né procedere ad istruttoria ed a valutazioni autonome su quanto risultante dall’informativa, né valutare lo stato di esecuzione del contratto, stante il chiaro disposto dell’art. 92 del Dlgs. n. 159/11…..Questa dunque la sintesi della sentenza, contrariamente a quanto ci stanno propinando, l’ennesima follia amministrativa vairanese!!!Nella Sentenza n. 3247 del 20 luglio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, i Giudici rilevano che se l’informativa antimafia interdittiva intervenga in corso di esecuzione di un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, e in particolare, come nel caso di specie, di un contratto di appalto, ciò non costituisce una “sopravvenienza” impeditiva dell’ulteriore esecuzione del contratto stipulato, bensì l’accertamento dell’incapacità originaria del privato ad essere parte contrattuale della Pubblica Amministrazione. Pertanto consegue, per un verso, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai provvedimenti con i quali l’Amministrazione committente revoca il provvedimento di affidamento di un appalto ovvero recede unilateralmente dal contratto, per effetto di una sopravvenuta informativa antimafia interdittiva; per altro verso, la riconduzione del provvedimento così adottato agli atti che concernono l’affidamento dell’appalto (avvenuto in favore di un soggetto a ciò interdetto, e dunque in difetto dei presupposti necessari per essere destinatario dell’affidamento), con conseguente applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Dlgs. n. 104/10) e dei termini dimezzati ivi previsti. Per altro verso ancora, consegue l’esclusione dell’obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’atto di affidamento ovvero di recesso dal contratto, non potendosi l’amministrazione appaltante determinare diversamente, né potendo, peraltro, la stessa né procedere ad istruttoria ed a valutazioni autonome su quanto risultante dall’informativa, né valutare lo stato di esecuzione del contratto, stante il chiaro disposto dell’art. 92 del Dlgs. n. 159/11.