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Natascia Valentino e Domenico di Marco

TORA E PICCILLI – Bilancio, il TAR boccia il ricorso di Mammoli e Di Marco. Esulta Valentino

TORA E PICCILLO – Bilancio comunale di previsione, i giudici del Tar di Napoli bocciano il ricorso presentato da Antonio Mammoli e Sergio Di Marco. I due consiglieri comunali ricorrenti sono stati condannati anche alle spese. Inutile sottolineare l’esultanza del sindaco Natascia Valentino. Probabilmente la sentenza appena emessa dal Tar di Napoli chiude definitivamente la vincenda, in favore dell’amministrazione comunale di Tora e Piccilli che ha approvato il bilancio di previsione 2016, quasi a Natale.

Ecco la sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2017, proposto da:
Antonio Mammoli e Domenico Di Marco, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Di Fruscio C.F. DFRPQL68C28I234W, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 presso lo studio Girardi;

contro

Comune di Tora e Piccilli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Contieri, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 7;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ope legis in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;

per l’annullamento

1.dell’atto prot. n. 2511 del 10.10.2016 recante la convocazione della seduta del Consiglio Comunale di Tora e Piccilli (CE) per la data del 04/11/2016, di cui all’atto prot. nr. 2511 del 10/10/2016

2.della delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 04/11/2016 avente ad oggetto “bilancio di previsione 2016, triennio 2016-2018 e relativi allegati – approvazione”

3.degli atti connessi e collegati.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tora e Piccilli e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2017 e depositato in data 18 gennaio 2017, i ricorrenti premettevano in fatto:

-di ricoprire la carica di Consiglieri Comunali del Comune di Tora e Piccilli (CE);

-che, in data 10.10.2016, con atto prot. n. 2511, avevano ricevuto, per notifica, l’avviso di convocazione della riunione di Consiglio Comunale, per la seduta del 04 novembre 2016 (in prima e seconda convocazione) dal seguente tenore “la S.V. è invitata alla riunione del Consiglio comunale che si terrà nella seduta pubblica ordinaria […] per trattare gli argomenti sotto descritti posti all’ordine del giorno”… “Bilancio di previsione 2016 … approvazione”;

-che, con nota prot. n. 2543 del 14.10.2016, era stato loro notificato l’avviso di deposito dei documenti a disposizione dei consiglieri Comunali al fine dell’adozione del “bilancio di esercizio 2016”;

-che, in precedenza, con la sentenza dell’adito TAR della Campania n. 4570/2016 erano stati annullati, su ricorso dei medesimi ricorrenti, con effetto retroattivo, i seguenti atti: a) la convocazione prot. 1248 del 25.05.2016 per la data del 15 giugno 2016 del Consiglio Comunale di Tora e Piccilli (CE), b) la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2016 recante ad oggetto:

“approvazione bilancio di previsione 2016” del Comune di Tora e Piccilli e i relativi atti che ne formano parte integrante e precisamente la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20.04.2016 recante l’approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2016, la delibera di giunta Comunale n. 1 del 27.01.2016 recante ad oggetto “documento unico di programmazione (DUP)”, c) il parere

dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio depositato il 13.06.2016 (prot. 1391), d )la nota integrativa resa nella stessa seduta consiliare del 15 giugno 2016, dal ragioniere dell’ente Di Puorto;

-che, alla data della precedente seduta consiliare del 15 giugno 2016 (fissata in prima e seconda convocazione per l’approvazione del bilancio di previsione) era già spirato il termine di gg. 20 assegnato dal Prefetto al Consiglio e ai singoli Consiglieri ai sensi del vigente art. 141 TUEL per approvare il bilancio di previsione (giusta atto prot. 33533/AREA II (EE.LL.) del 18 maggio 2016 con scadenza del termine cadente alla data del 07 giugno 2016);

-che tra gli atti fondamentali, da porre a disposizione dei Consiglieri, per una partecipazione

avvertita e per proporre emendamenti, avrebbe dovuto esservi (e non c’era) lo schema di bilancio 2016 e il DUP, approvato dal Consiglio e non dalla Giunta;

-che avrebbe dovuto essere posta in visione una (nuova) delibera di Giunta Comunale recante l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016 non quella che era già stata annullata dal TAR;

-che, invece, nonostante che, con la sentenza del TAR, fosse stata annullata proprio la delibera di Giunta n. 30/2016, con il nuovo elenco dei documenti a disposizione veniva posta in visione la delibera (punto 1 dell’elenco) della Giunta Comunale assunta in data 20.04.2016 (la n. 30), la quale rinviava e richiamava un DUP che era stato assunto dalla Giunta (e non dal Consiglio) e poi mai riapprovato;

-che detta delibera che era stata pubblicata (dunque resa affettivamente esistente) solo il 06.06.2016, (ben oltre i termini perentori di legge) e la relativa relazione del Revisore dei Conti solo in data 09.06.2016, cui era seguito l’annullamento da parte del TAR;

-che la convocazione del Consiglio Comunale, dunque, non rispettava i contenuti minimi per una partecipazione consapevole dei consiglieri alla riunione dell’organo e non rispettava le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio e di contabilità e dallo Statuto Comunale;

-che, pertanto, le abnormi modalità procedurali e sostanziali di convocazione del Consiglio Comunale sopra descritte, la omessa ostensione di atti indispensabili, nei termini stabiliti dal regolamento,e la messa a disposizione di documenti inesistenti (perché annullati dal Giudice) apparivano immediatamente lesive delle prerogative dei ricorrenti nella loro qualità di Consiglieri Comunali, comprimendo, in particolare, i diritti di questi di partecipare regolarmente alle sedute dell’Organo di cui sono membri, impedendo lo svolgimento di ogni utile facoltà connessa al loro status;

-che, perciò, alla seduta del Consiglio Comunale del 04.11.2016, convocata secondo le singolari modalità sopra descritte, gli odierni ricorrenti, dopo avere dato lettura delle loro doglianze (cfr all. 9 e 10) erano costretti ad abbandonare l’aula e ad allontanarsi, in quanto, oltre alle citate illegittimità, addirittura mancava agli atti del Consiglio il documento contabile oggetto di approvazione e finanche la delibera n. 8 assunta il 15 giugno 2016, cioè mancava il documento contabile (bilancio di previsione anno 2016), e mancavano tutti gli atti che consentissero una discussione sul punto indicato all’ordine del giorno.

Sulla base di queste premesse, i ricorrenti articolavano le seguenti censure in diritto:

I. in merito alla legittimazione attiva e all’interesse tutelato nella qualità di consigliere comunale: Violazione e falsa applicazione dall’art. 10 e ss. del regolamento di contabilità’ e dell’art. 11 comma 5, 6, 7, 8 dello statuto comunale approvato con delibera n. 14 del 27.06.2001 e modificato con delibera di cc n. 28 del 31.08.2001 in quanto l’impugnativa sarebbe intesa a tutelare poteri, facoltà e prerogative dei ricorrenti, nelle propria qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Tora e Piccilli (CE);

II.Violazione dell’art. 39 del T.U.E.L. – Violazione e falsa applicazione dall’art. 11 commi 5, 6, 7 e 8 del regolamento del consiglio comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 27.06.2001 – dello statuto comunale – Eccesso di potere per manifesta ingiustizia – Radicale nullità della delibera di consiglio comunale n. 21 del 04.11.2016 – Aperta violazione del giudicato contenuto nella sentenza n.4570/2016 – violazione dell’art. 21 septies l. 241/90 – Mancata approvazione degli atti indicati nell’ordine del giorno – Indebita reviviscenza di atti annullati dal giudice in quanto non sarebbe stato consentito ai consiglieri comunali di avere contezza dei contenuti della delibera da approvare, avuto riguardo alla circostanza che l’Amministrazione Comunale aveva fatto riferimento ad atti annullati dal Giudice Amministrativo;

III.Elusione di giudicato – creazione di una apparenza per mancanza degli atti contabili – nullità della delibera di consiglio comunale n. 21 del 04.11.2016 – grave deviazione dalla sentenza n. 4570/2016 – violazione dell’art. 21 septies l.241/90 mancata approvazione degli atti indicati nell’ordine del giorno – indebita reviviscenza di atti annullati dal giudice – violazione dell’art. 39 del t.u.e.l. violazione e falsa applicazione dall’art. 11 comma 5, 6, 7 e 8 del regolamento del consiglio comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 27.06.2001 e dello Statuto comunale – Eccesso di potere per manifesta ingiustizia in quanto vi sarebbe stata l’illegittima reviviscenza di atti annullati dal Giudice Amministrativo;

IV.Aperta contraddittorietà – Violazione delle regole di trasparenza e dell’art 97 cost. – Mancata approvazione degli atti indicati nell’ordine del giorno – Indebita reviviscenza di atti annullati dal giudice – Violazione dell’art. 39 del T.U.E.L. – Violazione e falsa applicazione dall’art. 11 commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento del consiglio comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 27.06.2001 e dello Statuto comunale – Eccesso di potere per manifesta ingiustizia in quanto la fase istruttoria propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2016 e degli altri documenti a questo allegati sarebbe stata meramente apparente;

V. Radicale nullità della delibera di consiglio comunale n. 21 del 04.11.2016 – aperta violazione del giudicato contenuto nella sentenza n. 4570/2016 – Violazione dell’art. 21 septies l. 241/90 – mancata approvazione degli atti indicati nell’ordine del giorno – Indebita reviviscenza di atti annullati dal studio legale giudice – Violazione dell’art. 39 del T.U.E.L. violazione e falsa applicazione dall’art. 11 commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento del consiglio comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 27.06.2001 e dello Statuto comunale – Eccesso di potere per manifesta ingiustizia in quanto il sostanziale aggiramento della decisione del giudice amministrativo avrebbe determinato la giuridica inesistenza degli atti impugnati.

Si costituiva e resistevano in giudizio il Ministero dell’Interno e il Comune di Tora e Piccilli.

All’udienza camerale del 8 febbraio 2017, la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata piuttosto che con ordinanza resa in sede cautelare.

Parte ricorrente, con i cinque motivi di ricorso articolati, i quali, – per la loro connessione – possono essere esaminati e decisi congiuntamente, lamenta che il Comune di Tora e Piccilli, nel provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e degli altri documenti contabili collegati al bilancio di previsione, avrebbe utilizzato atti e provvedimenti inesistenti perché annullati, con efficacia retroattiva, dalla sentenza di questa Sezione n.4570/2016, di tal che l’avviso di convocazione e la delibera consiliare n. 21 del 04/11/2016, avente ad oggetto “bilancio di previsione 2016, triennio 2016-2018 e relativi allegati – approvazione”, sarebbero illegittimi nella misura in cui avrebbero leso le prerogative spettanti ai componenti dell’organo consiliare per il proficuo svolgimento del loro ufficio.

La prospettazione difensiva non può essere condivisa, alla luce dei rilievi che vanno a svolgersi:

-è noto che la legitimatio ad causam dei consiglieri comunali è subordinata al fatto che essi agiscano avverso “atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello jus ad officium; pertanto la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito” (TAR Salerno, II, 04/02/2015 n.230; cfr. in termini TAR Cagliari, II, 02/05/2016 n.387; TAR Lecce, II, 28/11/2013 n.2389; TAR Milano, II, 01/07/2013 n.683; TAR Brescia, I, 17/01/2011 n.16);

– il giudicato invocato dalla difesa attorea, di cui all’anzidetta sentenza di questo TAR n. 4570/2016, ha una portata affatto diversa da quella ipotizzata dai ricorrenti, essendo limitato all’acclaramento del mancato rispetto dei termini per la convocazione del consiglio comunale e del previo deposito della documentazione necessaria affinché i componenti dell’organo consiliare possano partecipare proficuamente alla seduta dell’organo e deliberare consapevolmente sui punti posti all’ordine del giorno;

-va rimarcato, infatti, che l’efficacia di cosa giudicata deve essere letta con riguardo al “rapporto dedotto in giudizio, di talché per determinarne i limiti oggettivi, occorre avere riguardo – mutuando le regole dettate dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – agli elementi identificativi della controversia, al complessivo contenuto della decisione giurisdizionale, ivi comprese le premesse logiche da cui la stessa è integrata” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 04 gennaio 2010 n.1; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 02 febbraio 2010, n.438), cui deve aggiungersi, con specifico riferimento al giudicato amministrativo, che la peculiarità di questo giudizio impedisce la piena espansione del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, poiché il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso (TAR Catania, (Sicilia), sez. IV, 11/10/2016, n. 2493) e che “mentre l’effetto di annullamento dell’atto, che consegue ad una sentenza amministrativa di accoglimento del ricorso, non è delineato dai motivi di impugnazione ma ha un’estensione commisurata all’oggetto di impugnativa (anche se sia stata accolta una sola censura), per contro, ai fini della delimitazione dell’ambito del giudicato sotto il profilo del c.d. effetto conformativo dell’ulteriore attività dell’amministrazione occorre aver riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti; di conseguenza sul piano applicativo la distinzione di base vede contrapposte le sentenze ad effetto vincolante pieno, con le quali l’atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all’esercizio del potere, a quelle ad effetto vincolante strumentale, con le quali l’annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all’amministrazione di eliminare il vizio dall’atto ma non la vincola in alcun modo nei contenuti” (Cons. Stato, sez. IV, 05/12/2006, n.7112);

– nel caso di specie, perciò, correttamente l’Amministrazione comunale, nel procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 2016, ha utilizzato atti del segmento istruttorio del procedimento già svolto per la precedente convocazione del medesimo organo, non attinti specificamente dalla pronuncia caducatoria di questo Giudice;

– in ogni caso, non può essere disconosciuta la valenza anche solo documentale di tali atti istruttori e preparatori ai fini dell’adempimento dell’onere di tempestiva e completa informazione che deve essere assolto nei confronti dei consiglieri comunali, affinchè questi possano assolvere efficacemente al proprio munus;

-in definitiva, non ricorrono nel caso di specie vizi dell’attività amministrativa, che, soli, giustificano il potere di impugnativa dei singoli consiglieri comunali e, segnatamente, quelli già innanzi segnalati: : a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito”.

Il gravame va, pertanto, respinto.

Quanto ai rapporti tra i ricorrenti e il Comune di Tora e Piccilli, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre, con riguardo ai rapporti tra i ricorrenti e il Ministero dell’Interno, si stima equo disporne la compensazione avuto riguardo all’esito del ricorso e alla natura degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti Antonio Mammoli e Domenico Di Marco al rimborso, in favore del Comune di Tora e Piccilli, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#).

Compensa le spese di giudizio tra i ricorrenti, Antonio Mammoli e Domenico Di Marco, e il Ministero dell’Interno.  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.  Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

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