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La lottizzazione limatelle

VAIRANO PATENORA – Limatelle, Moreno: ecco le verità che Cantelmo non dice. E poi la bacchettata a Martone

VAIRANO PATENORA – Lottizzazione Limatelle, l’avvocato Raffaele Moreno, dopo la precisazione a firma del sindaco Bartolomeo Cantelmo, ha inteso precisare alcuni aspetti della vicenda che lo vedono nel ruolo di denunciate. Moreno, inoltre ironizza su un singolare e curioso “sincronismo” mostrato sulla vicenda fra la fascia tricolore vaireanese e il consigliere Giampiero Martone:

Non posso non notare il perfetto sincronismo tra la pubblicazione in mattinata della interrogazione al Sindaco da parte di un consigliere di minoranza in cui, rivolto al Cantelmo, esodisce affermando: “… nonostante i chiarimenti verbali già dati prendiamo naturalmente atto di quanto di avete comunicato formalmente; tuttavia, data la gravità delle accuse e quanto sta coinvolgendo l’intera opinione pubblica è necessaria e obbligatoria una formale e pubblica chiarificazione che al momento non c’è stata  – concludendo –  si chiede di conoscere per iscritto la fondatezza risultante dagli atti d’ufficio e, in caso, contrario (udite, udite) se vi è volontà e decisione di agire per grave diffamazione …”.

Non c’è che dire, un grande assist, perché dopo alcune ore, guarda caso, è giunta la formale e pubblica chiarificazione del Sindaco auspicata dal consigliere!!! Non c’è che dire, un perfetto “gioco delle parti” di pirandelliana memoria, una squadra (quella di maggioranza e opposizione) da tener presente e da eleggere anche al prossimo consiglio comunale.  Ma a parte la simpatica digressione, veniamo ai FATTI e i FATTI, come sempre, vengono accuratamente tenuti nascosti al popolo bue e acclamante da parte del Sindaco Cantelmo.

Io FATTO – LA LOTTIZZAZIONE E’ ABUSIVA.

Questo è un dato dal quale non si può prescindere. Una lottizzazione edilizia ha durata decennale secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 5, della legge 17/08/1942 n. 1150 (Legge Urbanistica). Nella specie, la lottizzazione in questione, come un qualsiasi piano attuativo di secondo livello, è stata approvata dalla Provincia di Caserta in data 30 marzo 1994, e andava conclusa entro il 30 marzo 2004 (secondo il NOE entro il luglio 2005, tenendo presente la data della stipula della prima convenzione del 1995, che, però, secondo la giurisprudenza amministrativa, è un solo atto accessorio al Piano di Lottizzazione per cui è dall’approvazione di quest’ultimo che decorre l’inderogabile termine decennale).

Ebbene, al 30 marzo 2004 (ma anche al 25 luglio 2005) nessuna delle opere di urbanizzazione primaria erano state iniziate con la conseguenza che la lottizzazione è divenuta inefficace e tutto ciò che è stato successivamente realizzato non poteva esserlo, divenendo così ABUSIVACiò comporta il reato previsto e punito dall’art. 44 d.P.R. n. 380/01 (T.U.Ed.).

II0 FATTO – Non essendo state realizzate le opere di urbanizzazione primaria non poteva essere rilasciato il Permesso di Costruire n° 4 (prot. nr. 85) del 19.01.2005 per la realizzazione di un capannone industriale.

Le opere di urbanizzazione sono la conditio sine qua non per il rilascio di qualsivoglia titolo edilizio e dette opere a tutt’oggi non risultano che realizzate in minima parte e nella misura in cui siano occorse per l’attivazione degli impianti produttivi ivi allocati.  In altri termini, Cantelmo ha realizzato solo quanto gli occorreva e non altro.

Ma c’è di più, perché nel 2006 (e cioè quanto non era stata ancora realizzata nessuna di dette opere) il Cantelmo presentava un’istanza di proroga della convenzione assunta al prot. comunale al nr. 9915 nella quale dichiarava falsamente che a quella data: gran parte delle opere di urbanizzazione previste nella lottizzazione erano state realizzate, ma che le stesse comunque non erano state terminate a causa della loro grossa mole e il loro alto costo”.

Il Comune, senza eseguire alcun controllo in ordine alla veridicità di quanto asserito dal lottizzante, del tutto illegittimamente e pur prendendo atto che la convenzione era già scaduta da oltre un anno alla data di presentazione di richiesta della proroga, con la delibera di G.C. n. 23 del 12/07/2007, accoglieva l’istanza fissando la scadenza inderogabilmente entro la data del 25/07/2008.  Ma ciò che è rilevante è che il Sindaco confessa l’abuso quando asserisce nel comunicato che  “i lavori citati nelle perizie tecniche erano stati realizzati (anni 2005-2008)”.  E’ una confessione importante quella di Cantelmo perché, anche se non veritiera (in quanto, si ripete, le opere di urbanizzazione risultano tuttora ineseguite) ammette che ha operato oltre il termine di validità della lottizzazione.

III0 FATTO – TUTTE LE PROROGHE CONCESSE DALL’ENTE SONO ILLEGITTIME PROPRIO PER L’INDEROGABILITA’ DEL TERMINE DECENNALE DI VALIDITA’ DELLA LOTTIZZAZIONE ED, INOLTRE, PERCHE’ INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL PIANO IN DATA 30 MARZO 2004 ED ANCHE PERCHE’ ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE E NON DAL CONSIGLIO.

Il 28 maggio 2008, infatti, con l’approssimarsi dell’ulteriore termine di scadenza, fu assunta al prot. comunale nr. 5004, una richiesta di approvazione di Variante al Piano di Lottizzazione, adducendo come motivazione l’adeguamento degli indici di copertura alla delibera di C.C. n. 31 del 23/09/2004 che, in esecuzione della L.R. n. 7 del 27/04/1998, innalzava il rapporto da 0,20 a 0,50 della superficie fondiaria utilizzabile per gli impianti produttivi (in realtà, si trattava di una ulteriore richiesta di proroga mascherata da Variante).  Tra gli allegati a supporto di detta richiesta vi era la Relazione tecnico-illustrativa a firma dei tecnici, arch. Renée DI SISTO e geom. Attilio MARCELLO, i quali assevervano che erano state realizzate alcune opere di urbanizzazione, tra le quali:

“- rete fognaria;

“- strada di lottizzazione con relativi marciapiedi (manca solo il manto       bituminoso);

“- pubblica illuminazione al 30%;

“- marciapiedi e parcheggi in via S. Anna delle Zite al 40%;

“- rete elettrica, idrica e telefonica al 40%.”.

In realtà, le immagini satellitari del 2008 di Google Earth danno una rappresentazione totalmente diversa dello stato dei luoghi.  In proposito, scrivono i Carabinieri: “infatti, per la strada di lottizzazione cui mancherebbe solo il manto bituminoso, dalle foto non si rileva la effettiva realizzazione dei marciapiedi, cosa appurata anche dal recente sopralluogo (e parliamo del 2015 n.d.r.) che ha evidenziato solo la realizzazione del marciapiede in corrispondenza del perimetro del capannone industriale, di cui alla concessione edilizia nr. 85 del 2005″.  Malgrado ciò, con delibera di G.C. n. 201 del 30/12/2008 e con la stipula l’8/9/2009 di una nuova convenzione iscritta al rep. n. 1152 dell’8/9/2009 avente ad oggetto: “Variante al piano di Lottizzazione di terreni ricadenti in zona D alla località Limatelle di cui alla conv. nr. 54495/95”, la Giunta comunale adotta una seconda proroga per la quale i Carabinieri accertano:

“- sul portale del Sistema d’Interscambio del Territorio dell’Agenzia del Territorio non è stata riscontrata la registrazione della convenzione, così come previsto anche al punto 09 delle stessa convenzione;

“- la polizza fideiussoria, a garanzia dell’adempimento degli oneri previsti, è stata prevista pari al 30% delle opere da realizzare, contro il 50% della Convenzione del 1995. Inoltre, presso la Compagnia Lloyd Italico di Piedimonte Matese (CE) la polizza fideiussoria LL77/00A0043814 a salvaguardia della convenzione è risultata essere intestata a persone diverse dal lottizzante nonché riferita ad altro piano di lottizzazione, sempre nel Comune di Vairano Patenora ma soprattutto non risultano essere mai state stipulate polizze fideiussorie con CANTELMO.” 

SULLE POLIZZE FIDEIUSSORIE

Cantelmo asserisce si aver regolarmente stipulato delle polizze fideiussorie che sono obbligatorie in quanto poste a garanzia della esatta realizzazione delle opere di urbanizzazione.  I Carabinieri hanno accertato – cosa che ho appreso solo dopo la lettura della delega di indagini – che la prima fideiussione (allegata alla convenzione del 1995) non è mai stata rinvenuta, mentre la seconda fideiussione, riportata al punto 11 della (invalida) convenzione del 2009, risulta intestata ad altri lottizzanti.  La convenzione è un contratto e non credo che il Cantelmo sia stato tanto sprovveduto da aver firmato senza aver prima letto quanto si andava ad obbligare, per cui come fa a dire che c’è stato un errore materiale.  Pertanto, per dimostrare quanto sostiene, non gli resta che sporgere denuncia-querela per falso contro i Carabinieri del NOE e, segnatamente, contro il Maggiore Marco Ciervo che ha firmato la delega di indagini e gli ha contestato il reato.

 Dall’attività di sopralluogo eseguita dal NOE il 5 dicembre 2014 e il 6 maggio 2015 è confermato che LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PREVISTE SIA NELLA CONVENZIONE DEL 1995 CHE IN QUELLA DEL 2009 SONO RIMASTE INESEGUITE SECONDO QUANTO RISCONTRATO DALLE IMMAGINI SATELLITARI DEL 2005 E DEL 2008.

In altri termini, il CANTELMO si è limitato a realizzare solo le opere edili di proprio interesse, quindi il capannone industriale e la ristrutturazione del manufatto in muratura (il Casale CANTELMO n.d.r.) e senza aver ceduto al Comune oltre 5.000 mq. di aree standard e senza aver ancora effettuato alcun collaudo alla data del 06/05/2015 e tutto ciò è confermato anche dal Responsabile U.T.C. geom. Ernesto Natale nella nota prot. nr. 11722 del 23/12/2014.

 Ed è questo quel che interessa ai giudici del TAR: che la lottizzazione sia accertatamente abusiva; che il P.d.C. n° 4/2005 sia stato rilasciato senza che il lottizzante abbia realizzato le opere di urbanizzazione; che malgrado l’inesecuzione di dette opere sia stato effettuato un parziale collaudo favorevole e rilasciate le licenze di abitabilità e agibilità; che siano state adottate proroghe dopo che la lottizzazione sia scaduta; che dette proroghe – ancorché illegittime – siano state adottate, per di più, da un organo incompetente (la Giunta comunale) e non dal Consiglio; che si svolgano attività commerciali contrarie alla prescrizione di zona DPP.

Anche se per il Sindaco Cantelmo, con l’adozione del nuovo PUC, si è provveduto a  modificare la destinazione della zona DPP alle Limatelle dove sono allocati i beni della lottizzazione aggiungendo accanto alle preesistenti destinazioni (industria, artigianato e commercio all’ingrosso) che non consentivano si svolgessero le attività che attualmente si svolgono, anche il commercio al dettaglio sancendo, così, una sorta di sanatoria ad personam per il Sindaco. Contrariamente, se tutto fosse stato lecito – come lo stesso CANTELMO ha sempre asserito – non si comprende la necessità di questa nuova destinazione in aggiunta alle altre.

Infine, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui avrei accusato il Cantelmo di associazione a delinquere in concorso con altri funzionari comunali, tengo a precisare che nel mio post su FB di sabato 23/4 u.s. delle ore 15:41, parlando della prescrizione dei reati contestati, ho testualmente scritto che: “… se dovesse essere contestata l’associazione a delinquere (come io spero), i termini di prescrizione si allungherebbero sufficientemente tanto da mandare tutto il sodalizio criminale a processo”.  Quindi, attenzione a lanciare accuse infondate perché il Sindaco è già indagato per diffamazione nei miei confronti avendo affermato in un comunicato che io avrei carpito i mandati per il giudizio innanzi al TAR per il Borgo Medievale e avvicinato direttamente molti dei ricorrenti ottenendo che alcuni di essi rinunciassero al mandato.

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