Ultim'ora

SPARANISE / CALVI RISORTA – Discarica ex Pozzi, il comune ordina la rimozione dei rifiuti: il Tar sospende tutto e condanna l’ente caleno

SPARANISE / CALVI RISORTA – Discarica ex Pozzi, dopo il danno arriva anche la beffa. Il comune di Calvi Risorta, lo scorso aprile aveva ordinato alla Dave srl di rimuovere i materiali e di ripristinare i luoghi. La società si oppone e chiede al Tar di annullare l’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Marrocco. I giudici accolgono la richiesta della ditta e condannano il municipio di Calvi Risorta a pagare spese per 2mila euro. Tutto scritto nella sentenza di pochi giorni fa nella quale, in sostanza, secondo i giudici non risulta compiuto un idoneo accertamento in ordine all’imputabilità soggettiva del segnalato accumulo di rifiuti atteso che il provvedimento è stato adottato sulla sola base di quanto comunicato dalla locale Stazione del Comando provinciale di Caserta del Corpo Forestale dello Stato.

ECCO LA SENTENZA:

sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2015, proposto da:  Dave S.r.l., in persona dell’amministratore unico pro tempore sig. Pietro Antonio D’Angelo, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Emilio Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte in Napoli, alla via Melisurgo, n. 4;

contro

Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, al viale Gramsci, n. 19;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, n. 11;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia

delle ordinanze del 27 febbraio 2015 e del 20 aprile 2015, nelle parti in cui il Sindaco del Comune di Calvi Risorta ha ordinato la rimozione e lo smaltimento rifiuti abbandonati sul fondo di proprietà della società ricorrente e la chiusura della stessa area.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Calvi Risorta e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato il 12 maggio 2015 e depositato il 5 giugno seguente, la Dave S.r.l. ha premesso di essere proprietaria di un terreno, sito nel Comune di Calvi Risorta, identificato in catasto al foglio 20, particella 138, avente una superficie complessiva di circa 5.000 mq., classificato nel P.R.G. vigente come zona D, destinata ad attività produttive, ed inserito nel Piano ASI – Volturno nord. Col ricorso in trattazione la società instante ha impugnato le ordinanze n. 25 del 27 febbraio 2015 e n. 11 del 20 aprile 2015, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Calvi Risorta, sulla scorta di quanto comunicato dalla locale Stazione del Comando provinciale di Caserta – Corpo Forestale dello Stato, le ha ordinato, rispettivamente, di procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo di proprietà nonché la chiusura dell’accesso alla stessa area.

A sostegno della domanda di annullamento in parte qua delle gravate ordinanze, la società ricorrente ha dedotto tre motivi di diritto così formulati in rubrica:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, come successivamente modificato – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – violazione del giusto procedimento – illegittimità derivata;

2-3) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 3 L. n. 241 del 1990, come successivamente modificato – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – violazione del giusto procedimento – illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Calvi Risorta, con memoria con cui, dopo aver rilevato che i provvedimenti in discussione individuano la ricorrente quale proprietaria della particella n. 137 e non della n. 138, ha replicato alle censure attoree e concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali si è costituito con atto di mera forma dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

In esito alla camera di consiglio del 2 luglio 2015, con ordinanza n. 1295, questa Sezione ha accolto l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con le due ordinanze indicate in epigrafe il Sindaco del Comune di Calvi Risorta, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, ha ordinato a vari soggetti, ivi compresa l’odierna ricorrente Dave S.r.l., quali proprietari dei diversi fondi ivi specificati, siti nell’area denominata “ex Pozzi/I.PLA.VE”, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sui suoli entro il termine di trenta giorni (con l’avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, l’amministrazione comunale avrebbe procedutoin danno) e successivamente ha disposto la chiusura delle stesse aree, fatto salvo l’accesso ai soli proprietari ed al personale autorizzato dagli stessi.

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato.

Occorre in primo luogo precisare con riguardo a quanto osservato dalla difesa del Comune di Calvi Risorta – circa il fatto che la Dave S.r.l. si è dichiarata proprietaria della particella n. 138 del foglio n. 20 mentre i provvedimenti impugnati individuano la stessa società quale titolare dell’immobile indicato in catasto con la particella n. 137 – che, fatto salvo quanto si dirà oltre circa i profili sostanziali della controversia, il rilievo è ininfluente ai fini processuali, non essendovi alcun dubbio sulla legittimazione ad agire della ricorrente, atteso che i proprietari di entrambi i suoli sono comunque destinatari delle ordinanze.

Nel merito si palesa fondata la censura di violazione dell’art. 192 del D.L. vo n. 152/2006, oltre che di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, in relazione alla mancata verifica del dolo o della colpa del titolare del fondo, cui ascrivere la responsabilità del segnalato stato di abbandono, atteso che la norma presuppone che la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi non può essere addebitata oggettivamente al proprietario dell’immobile.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Sez. I, 19 marzo 2004, n. 3042; Sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004, 10 aprile 2012, n. 6438 del 9 dicembre 2014, n. 1706, e 3 febbraio 2015, n. 692; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2003, n. 168; Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333) che, in caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo della responsabilità. Tanto perché già l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22,

ed ora l’art. 192 del codice dell’ambiente, escludono l’imputazione oggettiva della responsabilità, ribadendo che sia accertata quantomeno la colpa, fermo restando che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare il responsabile dell’inquinamento (artt. 242 e 244 D.L. vo n. 152/2006). Il citato art. 192 dispone, infatti, al terzo comma, primo periodo che “[…]chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.”

Nella fattispecie concreta non risulta compiuto un idoneo accertamento in ordine all’imputabilità soggettiva del segnalato accumulo di rifiuti atteso che il provvedimento è stato adottato sulla sola base di quanto comunicato dalla locale Stazione del Comando provinciale di Caserta del Corpo Forestale dello Stato (cfr. nota del 13.2.2015 allegata alla memoria del comune resistente).

Di contro, la Dave ha dimostrato di essere stata spossessata del fondo di proprietà, individuato in catasto con la particella catastale n. 138, sin dal 19.12.2007 (come da allegato decreto del 27.8.2007 di autorizzazione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta all’occupazione in via temporanea e d’urgenza, con annesso piano particellare grafico e descrittivo, e da verbale di immissione in possesso e descrizione dello stato di consistenza redatto il 19.12.2007), in relazione ad una procedura espropriativa per la realizzazione del “Progetto di riqualificazione ambientale-paesaggistica e riassetto idrogeologico del Rio de’ Lanzi – Comparto dell’agglomerato industriale Volturno Nord”, per la quale pende tuttora giudizio (R.G. n. 3555/2010) innanzi al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere (circostanza confermata anche a verbale dal difensore della parte ricorrente alla pubblica udienza del 17.12.2015). In particolare, nella CTU disposta in quel giudizio (a firma del dr. agr. F. Scialdone, datata aprile 2012), si dà atto (a pagine 5-7) che “Al momento del sopralluogo l’intera superficie della particella oggetto di causa si presentava diffusamente ricoperta da vari cumuli di terreno, anche di notevoli dimensioni, costituiti da materiali inerti e di riporto, occupanti la quasi totalità della superficie di terreno, lasciandola di fatto completamente inutilizzabile. […] Inoltre, lungo il confine con la strada di servizio e all’interno del fondo si rilevavano molti cumuli di rifiuti, di varia natura […]e inerti vari, verosimilmente depositati dalla ditta appaltatrice. Si precisa che con verbale di consegna del 30.05.2007 il Consorzio ASI consegnava le aree oggetto di intervento di sistemazione idrogeologica dell’alveo Rio dei Lanzi alla ditta ATI Giovanni Malinconico, la quale […]se ne è servita quale area temporanea di cantiere per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali”.

Il denunciato difetto di istruttoria in capo all’amministrazione comunale risulta ancora più evidente ove si consideri che la sussistenza di una procedura espropriativa a favore del Consorzio ASI di Caserta, “a tutt’oggi non perfezionata” con apposito decreto e “per la quale vi sono allo stato contenziosi aperti” risulta segnalata nella già citata nota del Corpo Forestale dello Stato senza che alla stessa sia seguito alcun ulteriore approfondimento in sede procedimentale circa l’individuazione dei soggetti responsabili dell’abbandono incontrollato dei rifiuti.

In definitiva, nel caso concreto, non è contestabile all’odierna ricorrente alcuna negligenza, neanche a titolo di culpa in vigilando, atteso che la proprietaria è stata da tempo materialmente spossessata del bene ed ha agito in giudizio per ottenerne la restituzione.

Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso ed annullare, in parte qua, le ordinanze sindacali impugnate, restando assorbite le ulteriori doglianze non scrutinate.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.  Condanna il Comune di Calvi Risorta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre alla refusione del contributo unificato.  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

Gabriella Caprini, Primo Referendario

Guarda anche

TEANO – Cancella 40mila metri quadrati di bosco: denunciato e multato per oltre 13mila euro

TEANO – Nel comune di Teano è stato denunciato, grazie ad attività di indagine eseguita …