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PRESENZANO – Realizzazione area Pip per Ferrarelle, il Tar blocca tutto. Accolto il ricorso della Coger

PRESENZANO – Realizzazione area Pip per Ferrarelle, il Tar blocca tutto. Accolto il ricorso della Coger. I giudici del tribunale amministrativo della Campania, hanno accolto la richiesta di sospensiva del ricorrente. I lavori, quindi sono stati sospesi. Ora il giudice dovrà entrare nel merito della vicenda, udienza fissata per il prossimo sette ottobre. Una battuta di arresto che avrebbe “irritato” molto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Maccarelli

La sentenza del Tar di Napoli:

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima); il Presidente ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3449 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Coger S.r.l., Amato Costruzioni, rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio eletto presso Alfredo Contieri in Napoli, Via R. De Cesare 7;

contro

Comune di Presenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Corrado, con domicilio eletto presso Alberto Corrado in Napoli, viale A.Gramsci 19;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo: del verbale della seduta pubblica del 21.5.2015 e della successiva nota del 25.5.2015 n.2103, inviata dal comune di Presenzano con la quale è stata comminata l’esclusione della gara per l’assegnazione dell’appalto di lavori per ” l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nel piano degli insediamenti produttivi 2 stralcio”;

quanto al ricorso per motivi aggiunti, previa richiesta di sospensione dell’esecuzione anche mediante Decreto Presidenziale Monocratico ai sensi dell’art. 56 CPA, dell’ aggiudicazione definitiva dei lavori di cui alla nota prot. 3569 dell’13.8.2015;

di ogni atto presupposto, conseguente o connesso a quelli in precedenza indicati, anche se non noto, nonché del contratto per l’affidamento dell’appalto, ove medio tempore stipulato, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, se stipulato nelle more, e per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a..

E per il risarcimento dei danni ingiusti patiti dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l’accoglimento della suindicata domanda cautelare urgente, vista l’ordinanza n. 3726 del 27/8/2015 della V sez. del Consiglio di Stato.;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare urgente;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 ottobre 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 24 settembre 2015.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 24/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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