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PIEDIMONTE MATESE / CASERTA – Asi, doccia fredda per Cappello: sbaglia giudice. Rigettato il ricorso. Pagano i cittadini piedimontesi

PIEDIMONTE MATESE / CASERTA – Asi, il sindaco di Piedimonte Matese, Vincenzo Cappello sbaglia giudice (o meglio giurisdizione) e il ricorso contro il nuovo assetto direttivo del Consorzio Asi viene quindi dichiarato inammissibile. Insomma, un sindaco (nella vita avvocato) unitamente ad un altro legale (scelto dal municipio e pagato quindi con i soldi dei contribuenti piedimontesi) sbagliano a “indirizzare” un ricorso. Niente male, come inizio, in una vicenda che mostrerebbe diversi aspetti davvero curiosi. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia per appartenere la stessa alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

I motivi del ricorso:
Al sindaco Vincenzo Cappello non vanno proprio giù i nuovi vertici dell’Asi, consorzio fino a poco tempo fa guidato dal fratello Piero. E’ tanto “amareggiato” per l’elezione del nuovo presidente che ha ritenuto opportuno fare ricorso al Tar. Chiaramente tutto a spese del municipio di Piedimonte Matese, quindi dei cittadini che pagheranno l’avvocato scelto dalla macchina amministrativa piedimontese – Federica Lombardi, con studio legale in Sessa Aurunca – per opporsi allo “sfregio” consumato al Consorzio Asi. Almeno, lamentano in paese, visto che paghiamo noi cittadini, si poteva scegliere un professionista locale. Secondo Cappello, “si rende necessario promuovere ricorso, nella qualità di soggetto consorziato, contro il Consorzio ASI di Caserta, in persona del l.r.p.t., a seguito di provvedimenti adottati dal novembre 2014 che si ritengono illegittimi e, dunque, lesivi nei confronti di questo Ente (dove per ente si intende il municipio di Piedimonte Matese). In particolare, si intende agire dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, di alcune deliberazioni adottate da diversi organi del Consorzio Asi nominati in assenza dei necessari presupposti di legge, consistenti in verbali e delibere di Consiglio generale comunque approvati nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti adottati dagli organi consortili di nuova costituzione e dell’eventuale provvedimento regionale di nomina del proprio componente all’interno del Comitato Direttivo nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente. Per questo nomina l’avvocato Federica Lombardi, con studio legale in Sessa Aurunca, al Corso Lucilio, 208, affinché proponga ricorso al TAR Campania per l’annullamento degli atti adottati dal Consorzio ASI Caserta e sopra richiamati demanda all’Ufficio Affari Legali per la competente proposta deliberativa e la conseguente elaborazione di convenzione disciplinante l’incarico conferito secondo lo schema attualmente in uso”. Ma i giudici hanno ritenuto non di loro competenza il ricorso presentato dal comune di Piedimonte Matese.

ECCO LA SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2015, proposto da:
Comune di Piedimonte Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Federica Lombardi, con la quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci, 16 presso lo studio Abbamonte;

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale – Asi di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Egidio Lamberti e Felice Laudadio, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Caracciolo n.15;
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.23;
Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Petrarca N.20 (Parco Cerimele) presso l’avv. Giovanni Tirone;
Comune di Teverola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.62;
Comune di Aversa, Comune di Maddaloni, Comune di Sessa Aurunca, Comune di Marcianise, Comune di S.Maria C.V., Comune di San Nicola La Strada, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Raffaella Pignetti, Emiddio Cimmino, Pio Del Gaudio, Giuseppe Sagliocco, Rosa De Lucia, Domenico Laurenza, Giovanni Schiappa, Biagio Maria Di Muro, Emilio Pecunioso, Salvatore Davidde, Domenico Sortino, Fulvio Granata, Biagio Lusini, Vito Di Resta, Carlo Piccirillo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

1.della deliberazione del “Collegio dei Revisori dei Conti con i poteri del Consiglio Generale” n. 10 del 25/11/2014 avente da oggetto “approvazione verbale seduta del Consiglio Generale del giorno 17/11/2014”;

2.della deliberazione del “Collegio dei Revisori dei Conti con i poteri del Consiglio generale” n.11 del 25.112014 avente ad oggetto “adeguamento statuto consortile alla legge regionale 6 dicembre 2013 n.19” e dello Statuto consortile ivi allegato;

  1. della deliberazione del “Collegio dei Revisori dei Conti con i poteri del Consiglio Generale” n.12 del 03/12/2014 avente ad oggetto “presa d’atto nomina rappresentanti dei Comuni di Mondragone, S. Nicola La Strada e Caserta”;

4.deliberazione del “Collegio dei Revisori dei Conti con i poteri del Consiglio Generale” n. 13 del 03/12/2014 avente ad oggetto “approvazione verbale seduta di consiglio generale del giorno 25/11/2014;

5.della deliberazione del Collegio dei revisori dei Conti cin i poteri del Consiglio generale” n. 14 del 03/12/2014 avente ad oggetto “Indennità organi consortili – determinazioni”;

6.della deliberazione del “Collegio dei Revisori dei Conti con i poteri del Consiglio Generale” n. 15 del 03/12/2014 avente ad oggetto “Elezione del Presidente e del Comitato Direttivo del Consorzio ASI Caserta”;

  1. della deliberazione del “Collegio dei Revisori dei Conti con i poteri del Consiglio generale” n. 16 del 03/12/2014 avente ad oggetto. “Nomina di due revisori dei conti effettivi e due supplenti quinquennio 2014/2019”;

8.di tutti gli atti, verbali, delibere di Consiglio Generale comunque adottati, approvati e richiamati nei provvedimenti sub 1) – 7) ed in particolare delle delibere nn. 8 e 9 del Consiglio Generale del 17/11/2014 e del verbale del Consiglio Generale del 25/11/2014, nonché di tutti gli ulteriori atti costituenti presupposto e fondamento degli stessi, ivi comprese le dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità rese dai componenti dei nuovi organi consortili, come costituiti con le impugnate deliberazioni, di cui vi è traccia sull’albo pretorio del Consorzio ASI;

9.di tutti i provvedimenti con i quali gli enti associati del Consorzio ASI hanno nominato il proprio rappresentante in senso al consorzio ASI ;

  1. di tutti gli eventuali ulteriori atti adottati dagli organi consortili di nuova costituzione, se ed in quanto esistenti, nonché dell’eventuale provvedimento regionale di nomina del proprio componente all’interno del Comitato direttivo;
  2. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente comunque esistente e non conosciuto, né conoscibile dal ricorrente

e

per la conseguente declaratoria di inefficacia /nullità e/o invalidità sotto diverso profilo delle modifiche apportate allo Statuto consortile del Consiglio Generale illegittimamente costituitosi senza i necessari presupposti richiesti dal cd. decreto anticorruzione e travolgimento di tutti gli atti adottati degli organi consortili illegittimamente costituiti

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale – Asi di Caserta, del Comune di Caserta, di Comune di Mondragone e di Comune di Teverola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16 gennaio 2015 e depositato in data 5 febbraio 2015, il ricorrente esponeva in fatto:

-di rivestire la qualità di Sindaco del Comune di Piedimonte Matese (CE);

-di essere, in detta qualità, un componente del Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta, del quale il Comune di Piedimonte Matese è associato;

-che, in base alla legge 5 otto 1991 n. 317, i Consorzi di Sviluppo Industriale erano stati definiti enti pubblici economici (EPE), il cui momento genetico così come la costituzione e il funzionamento degli organi consortili erano però regolati da norme di diritto pubblico;

-che l’istituto in parola era stato disciplinato, altresì, da leggi regionali e, in particolare, dalle ll.rr. nn. 16/2208 e 19/2013;

-che, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservavano le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013;

-che, a seguito dello scioglimento degli organi consortili da parte della Regione Campania, il Consorzio ASI di Caserta, dopo una breve fase di commissariamento, era rimasto privo di rappresentanza legale, cosicché i poteri del Consiglio Generale era stati attribuiti, ai sensi dell’art.2386 c.c., al Collegio dei Revisori dei conti;

-che, con nota prot. n. 4957 del 24/10/2014 a firma del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, gli enti consorziati erano stati sollecitati a provvedere alla nomina dei propri rappresentanti in seno al costituendo Consiglio Generale al fine di procedere alle modifiche statutarie necessarie ad adeguare l’atto alla l.r. n.19/2013 e, dunque, procedere alla ricostituzione degli organi statutari;

-che la prima riunione del Consiglio Generale si era tenuta in data 17/11/2014 e una successiva riunione si era tenuta in data 24/11/2014;

-che, tuttavia, il Consiglio Generale non poteva dirsi regolarmente costituito, mancando numerose dichiarazioni, obbligatorie ai sensi della legislazione anti-corruzione (d. lgs. n. 39/2013), circa l’insussistenza di cause di “inconferibilità” di incarichi e di incompatibilità” a ricoprire più cariche contestualmente;

-che era, altresì, emersa l’inadempienza di alcuni Comuni rispetto al pagamento degli oneri consortili, con conseguente perdita del diritto di voto nel Consiglio Generale, come previsto dagli artt. 4, 5 e 18 dello Statuto consortile;

-che, ciò nonostante, il Consiglio Generale aveva comunque adottato diverse deliberazioni, qui impugnate.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava plurime censure di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Si costituivano e resistevano al ricorso, del quale rilevavano l’inammissibilità sotto diversi profili, il Consorzio ASI di Caserta e i Comuni di Mondragone, Teverola e di Caserta.

All’udienza camerale del 25 febbraio 2015, la causa sentite le parti, passava in decisione.

Il ricorso è inammissibile, di tal che la decisione può essere assunta con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare.

L’inammissibilità del ricorso sussiste sotto diversi profili, il primo dei quali, in ossequio all’ordine logico delle questioni da esaminare e decidere, è quello che investe l’eccepito difetto di giurisdizione.

Per giurisprudenza consolidata, rinveniente dalla pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 18 marzo 1998 n. 2477 e del 28 novembre 1996 n.10616, la natura di enti pubblici economici rivestita dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale determina l’attrazione alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria di tutte le controversie inerenti la costituzione e il funzionamento degli organi consortili (cfr. TAR Sicilia, Catania, 7 luglio 2010 n. 2902; Corte di Appello di Napoli, 25 maggio 2009) oltre che di quelle inerenti i rapporti con soggetti terzi rispetto ai quali l’ente consortile si ponga in rapporto di parità, non avvalendosi di poteri autoritativi (cfr. Cass., sez. un., 15 giugno 2010 n.14293 sul discrimine tra attività paritetica e attività autoritativa dei consorzi ASI; TAR Catania, sez. II, 14 maggio 2010 n. 1514 sulla correttezza o meno del prezzo di vendita e del canone di locazione di un’area concessa dal Consorzio ASI), sempre che la controversia non sia annoverabile tra quelle ricadenti in ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, sez. I, 3 maggio 2013 n.2302 in tema di determinazione dell’adeguamento delle tariffe per il servizio idrico, fognario e depurativo; Cons. Stato, sez, VI, 25 gennaio 2008 n.197 in tema di riacquisizione di un’area ceduta e dello stabilimento ivi realizzato).

Ciò premesso, il Collegio rileva incidentalmente, altresì,che neppure il ricorrente appare provvisto della necessaria legittimazione a ricorrere sia perché ha dato causa, con il proprio voto favorevole, ad alcuni degli atti deliberativi qui impugnati (cfr. delibere nn 8 e 9 del 17/11/2014, di cui vi è copia nella produzione di parte ricorrente), cosicché, alla stregua di un principio immanente alla logica del giudizio di tipo impugnatorio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 4 marzo 2008 n.210; ), egli non poteva poi successivamente dolersi di tali atti, sia perché non ha offerto la cd. prova di resistenza, da intendersi, nel caso in esame, come prova che l’adozione delle deliberazioni impugnate è avvenuta con una maggioranza di voti invalidi o inefficaci perché espressi da soggetti che non avevano tempestivamente reso le dichiarazioni prescritte dal d.lgs. n. 39/12013 circa l’insussistenza di cause di “inconferibilità” di incarichi e di incompatibilità” a ricoprire più cariche contestualmente.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, per appartenere la presente controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia per appartenere la stessa alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

 

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3 commenti

  1. Sindaco, un motivo in più per darle un voto per la provincia.

    Ma davvero il PD casertano crede di vincere con una pecora zoppa come lei? Certo che c’è ne stanno di sclerati nel PD.

  2. E questa una delle motivazioni più lampanti che devono indurre il legislatore a introdurre la responsabilità civile del politico che intraprende attività errate e lesive nei confronti dell’elettorato e della popolazione tutta.

  3. Loro sbagliano e …… noi cittadini paghiamo. Per non parlare di tutti i servizi che non ci frniscono eppure la Tasi dove va a finire?????? (tasi – tassa su i servizi)