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VAIRANO PATENORA – Lottizzazione Limatelle, scatta il ricorso al Tar. Il doppio ruolo di Cantelmo: sindaco e proprietario del bene

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VAIRANO PATENORA – Piano di lottizzazione Limatelle, scatta il ricorso al Tar contro le scelte della macchina amministrativa. Bartolomeo Cantelmo è preso fra due fuochi: sindaco della città e titolare del bene oggetto del ricorso. Il ricorrente, oltre a notificare il ricorso all’ente municipale ha inviato all’intero consiglio comunale una nota per informarli della vicenda:

“La presente per informarLa che in data 25/10 u.s. ho notificato al Comune di Vairano Patenora ed al controinteressato, dr. Bartolomeo Cantelmo, ricorso al TAR Campania-Napoli avverso la nota prot. n. 6599 del 28/7/2014 a firma congiunta del dirigente ufficio commercio, avv. Gaetano Di Nocera, e del responsabile u.t.c, geom. Ernesto Natale, con la quale hanno respinto l’istanza di annullamento in autotutela degli atti emanati a seguito dell’approvazione del piano di lottizzazione “llmaieUe” e, segnatamente, dell’unico comparto lottizzatorio edificato di cui è proprietario l’attuale Sindaco di Vairano Patenora, impugnando anche tutti gli atti conseguenti (titoli edilizi, certificazione di collaudo parziale, certificati di agibilità e abitabilità). Le illegittimità dedotte con il suddetto ricorso sono molteplici e di varia natura e le riassumo così come di seguito:

1)      Il piano di lottizzazione e la relativa convenzione sono invalidi ed inefficaci per decorrenza del termine decennale non avendo il lottizzante eseguito le opere entro il 25 luglio 2005;

2)      Ne consegue che i titoli edilizi rilasciati e tutti gli ulteriori atti consequenziali sono travolti da illegittimità derivata;

3)      Ammesso e nonconcesso il piano e la relativa convenzione dovessero essere ritenuti validi, il proprietario lottizzate sarebbe comunque inadempiente rispetto agli obblighi assunti non avendo eseguito importanti opere di urbanizzazione primaria quali la rete fognante e l’impianto di depurazione, oltre ai parcheggi pubblici, agli spazi destinati ad uso pubblico e a verde attrezzato, così come prescritto dagli artt. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione;

4)      L’esecuzione di dette opere di urbanizzazione, a norma dell’art. 4, comma 2, si sarebbe dovuta svolgere sotto il controllo del responsabile u.t.c, geom. Ernesto Natale, il quale, avendo rilasciato i titoli edilizi, aveva il dovere d’ufficio di controllare che, in contemporanea ai lavori di costruzione del capannone, venissero eseguite le suddette infrastrutture primarie;

5)      Il suddetto tecnico comunale, invece, anziché controllare che tutto si svolgesse in conformità con le prescrizioni di zona stabilite dalle NTA del PRG e dalla convenzione urbanistica, ha eseguito un collaudo parziale favorevole delle opere dando il via libera all’agibilità e all’abitabilità delle stesse; il tutto con gravissima culpa in vigilando ed in violazione dell’art. 4, co. 3 e 4, della convenzione che imponevano, invece, un collaudo definitivo e, solo dopo che quest’ultimo fosse stato favorevole, la possibilità di rilascio delle licenze di agibilità ed abitabilità;

6)      L’assenza di rete fognante e di impianto di depurazione ad essa collegato comporta che, secondo la nota prot. n. 1944 del 23/9/2014, a firma dei dirigente medico U.O.P.C. dell’ASL CE/1 di Teano, dr. Angelo D’Angelo, “il locale di ristorazione “Casale Cantelmo”, il supermercato Decò e la Palestra, utilizzano una fossa a tenuta a svuotamento periodico”, con la conseguenza che, in tal modo, è violato anche l’art. 44 del Regolamento edilizio che, in presenza di una fossa statica, pone come condizione minima per smaltimento di acque reflue e degradazione biologica delle materie organiche la presenza di un depuratore;

7)      Le norme tecniche di attuazione del P.R.G. per le zone territoriali omogenee DPP prescrivono la possibilità di allocare impianti  produttivi da adibirsi esclusivamentea “vendita all’ingrosso e immagazzinamento di prodotti industriali, artigianali e/o agricoli”. Il comparto lottizzatorio in questione rientra in detta zona territoriale omogenea e la convenzione all’art. 2 imponeva al lottizzante di conformarsi a detta prescrizione. Ma il Cantelmo ha posto in essere abusivamente una mutazione della destinazione d’uso dei propri immobili in violazione di detta chiara prescrizione, degli obblighi assunti con la convenzione e, quindi, in violazione dell’art. 2, comma 1, lett. f), L.R. n. 19/2001 che stabilisce che le mutazioni di destinazioni d’uso possano avvenire solo con l’approvazione di una variante al PRG o con l’approvazione di un nuovo PRG che abbia una previsione nel senso desiderato dal lottizzante. La citata norma regionale stabilisce infatti che: “la nuova destinazione d’uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee” e gli immobili del lottizzante Cantelmo (ipermercato Decò, ristorante Casale Cantelmo e palestra Forma) rientrano in categorie differenti (vendita o commercio al dettaglio) e, quindi, non compatibili con le previsioni delle n.t.a. del PRG e della convenzione con la conseguenza che sono abusive.

Queste le ragioni del ricorso sul quale i giudici amministrativi di Napoli dovranno pronunciarsi entro breve tempo.

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3 commenti

  1. ——- l’avvocato autore dell’ennesimo ricorso al tar contro il comune di vairano ( sindaco dr. cantelmo b.) forse non sanno che la convezione per la lottizzazione limatelle, titolari i sigg. cantelmo b. e d’arezzo n. ha avuto la proroga nel settembre 2009 (precedente amministrazione) e scadra’ il 08-09-2017 per cui hanno ancora circa 3 anni per completare le (poche) opere residue.

  2. Si ma non si capisce chi ha proposto il ricorso? Bah, e’ una notizia monca.