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SESSA AURUNCA – Lavori pubblici mal eseguiti, comune condannato a pagare i danni

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SESSA AURUNCA –  lavori pubblici mal eseguiti, il Tar accoglie il ricorso di Calzetta contro l’amministrazione comunale che dovrà risarcire i danni. La sentenza arriva sul ricorso  5922 del 2004, proposto da Calzetta Aldo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Monarca, contro il comune di Sessa Aurunca, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Clelia Curci, per l’accertamento  del diritto al risarcimento danni subiti a seguito dell’occupazione d’urgenza e dei lavori eseguiti nel fondo in comproprietà per i lavori di sistemazione di Via Aria.  Il ricorrente, comproprietario per 1/2 di un fondo di terreno di natura Uliveto di 1^, identificato con la part. 521 di are 05,57 del fg. 6 del Comune di Sessa Aurunca, agisce per il risarcimento dei danni provocati dall’illegittima occupazione e dall’esecuzione lavori ivi effettuati dall’Amministrazione comunale per la sistemazione e ammodernamento della strada adiacente, via Aria. L’Amministrazione intimata iniziava i lavori di sistemazione e ammodernamento della strada comunale, provvedendo, però, a emanare il decreto di occupazione d’urgenza del suolo in comproprietà solo con il decreto sindacale n. 123 del 4.07.1997; a seguito dei lavori il fondo si è venuto a trovare a un livello inferiore rispetto alla strada comunale ed è stato modificato il varco di accesso che attualmente presenta una marcata pendenza; la modifica dello stato dei luoghi ha comportato un costante irregolare deflusso delle acque meteoriche che si raccolgono sui due rami della via e si riversano con notevole massa e velocità nella proprietà del ricorrente, con relative escavazioni di fondi, trasporti di terreno vegetale superficiale e di ulive nel periodo della maturazione e del raccolto.  Tanto premesso, ritenendo che il mutato deflusso delle acque piovane nel fondo in proprietà sia conseguenza esclusiva della radicale modifica dell’originario stato dei luoghi, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni conseguenti all’erosione e all’allontanamento dal proprio sito del terreno vegetale, alla mancata raccolta delle olive negli anni 2002/2004, alla pericolosità e difficoltosa accessibilità del varco di accesso -con necessità di ripristino della situazione originaria o adozione dei necessari accorgimenti tecnici-, al correlato pregiudizio psico-fisico, morale ed esistenziale subito. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione comunale: al risarcimento dei danni patrimoniali come liquidati in motivazione, oltre interessi legali sino al soddisfo; all’adozione delle misure necessarie per una razionale e definitiva sistemazione del varco di accesso tra strada e fondo interessato, atte a eliminare il ripetersi dei danni già causati.

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